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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07517/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 172-31611/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto. il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la succes siva memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 18 dicembre 2023, con la quale si insiste nella rilevabilità ex officio della particolare causa di esclusione della punibilità per difetto di offensività della condotta (art. 131 bis cod. pen.); considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, le doglianze relative all'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, non sono specifiche in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni a sostegno della censura e dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetl:a "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, nella specie, i giudici hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 2); che neppure risulta proposta, nel merito, memoria in sede di conclusioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 172-31611/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto. il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la succes siva memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 18 dicembre 2023, con la quale si insiste nella rilevabilità ex officio della particolare causa di esclusione della punibilità per difetto di offensività della condotta (art. 131 bis cod. pen.); considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, le doglianze relative all'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, non sono specifiche in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni a sostegno della censura e dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetl:a "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, nella specie, i giudici hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 2); che neppure risulta proposta, nel merito, memoria in sede di conclusioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.
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