Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05970/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., la pena concordata di mesi undici di reclusione per il reato di cui all'art. 497 bis, cod. pen., per essere stato trovato in possesso di un falso documento (carta d'identità) valido per l'espatrio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Verona, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato Eii sensi del primo comma dell'art. 497-bis, cod. pen., anziché del secondo comma del medesimo articolo.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, osserva il ricorrente, il possesso di un documento di riconoscimento con false generalità, recante la fotografia del possessore del documento stesso, rende evidente la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento.

Il Tribunale, con l'adozione dell'impugnato provvedimento, avrebbe omesso di riqualificare il fatto contestato al Lozan ai sensi dell'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen.

Da tale manifesto errore sarebbe derivata l'applicazione di una pena inferiore a quella applicabile, alle medesime condizioni, per il più grave reato di cui al comma 2 dell'art. 497-bis, cod. pen.

Altresì violato risulterebbe l'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso di disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero: il "fatto diverso" cui si riferisce tale norma sarebbe integrato, nel caso di specie, dalla sopravvenienza di un fatto con connotati materiali difformi da quelli descritti nella originaria contestazione, che avrebbe reso necessaria la contestuale puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. 2.2 Con il secondo motivo, posto in via subordinata al primo motivo, si deduce il mancato ricorso, da parte del Tribunale, al potere-dovere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo d'imputazione, ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., invitando le parti a rinegoziare l'accordo sulla pena in relazione al più grave reato di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. 3.

Si dà atto che la difesa dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte con cui chiede di respingere il ricorso del P. G. in quanto inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (dove si è precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso: Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 -

01. Cfr. anche Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, [OSCURATO:PERSONA]Agostini, Rv. 281116 - 01: «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione»).

Ora, il ricorso è del tutto generico, in quanto non fornisce elementi specifici sulle modalità attraverso le quali si sarebbe realizzata l'asserita contraffazione, con la conseguenza che, in disparte il tema della portata del capo di imputazione, comunque non emerge, dal contenuto dell'atto di impugnazione (e nei termini della evidente erroneità della qualificazione quale richiesta dalla giurisprudenza sopra ricordata), la correlazione logica tra il possesso del documento e il realizzarsi della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen.

E ciò anche alla luce del fatto che proprio le modalità della contraffazione del documento estero potrebbero sollevare il problema della stessa contestabilità dell'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen., in relazione alla mancanza della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen. 6.

Le medesime ragioni di principio sopra esposte valgono a ritenere manifestamente infondato anche il secondo motivo: non ricorrendo il caso di erronea qualificazione giuridica del fatto, e avendo il Tribunale verificato, nel corso dell'udienza dibattimentale, la congruità degli accordi tra imputato e pubblico ministero in merito all'applicazione della pena su richiesta (art. 448 cod. proc. pen.), non ha fondamento alcuno l'invocata applicazione dell'art. 521, primo comma, cod. proc. pen.

È appena il caso di ricordare che il giudice, per la sua posizione di terzietà e imparzialità è chiamato a giudicare della corrispondenza dei fatti provati a quelli ascritti all'imputato dal pubblico ministero, e «non già ad assicurare, in chiave collaborativa con quest'ultimo, l'adeguamento dell'imputazione ai fatti provati» (Corte cost. 230/2022, punto 4.2 cons. in diritto, cit.).

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., la pena concordata di mesi undici di reclusione per il reato di cui all'art. 497 bis, cod. pen., per essere stato trovato in possesso di un falso documento (carta d'identità) valido per l'espatrio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Verona, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato Eii sensi del primo comma dell'art. 497-bis, cod. pen., anziché del secondo comma del medesimo articolo. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, osserva il ricorrente, il possesso di un documento di riconoscimento con false generalità, recante la fotografia del possessore del documento stesso, rende evidente la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. Il Tribunale, con l'adozione dell'impugnato provvedimento, avrebbe omesso di riqualificare il fatto contestato al Lozan ai sensi dell'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. Da tale manifesto errore sarebbe derivata l'applicazione di una pena inferiore a quella applicabile, alle medesime condizioni, per il più grave reato di cui al comma 2 dell'art. 497-bis, cod. pen. Altresì violato risulterebbe l'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso di disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero: il "fatto diverso" cui si riferisce tale norma sarebbe integrato, nel caso di specie, dalla sopravvenienza di un fatto con connotati materiali difformi da quelli descritti nella originaria contestazione, che avrebbe reso necessaria la contestuale puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. 2.2 Con il secondo motivo, posto in via subordinata al primo motivo, si deduce il mancato ricorso, da parte del Tribunale, al potere-dovere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo d'imputazione, ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., invitando le parti a rinegoziare l'accordo sulla pena in relazione al più grave reato di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. 3. Si dà atto che la difesa dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte con cui chiede di respingere il ricorso del P. G. in quanto inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (dove si è precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso: Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01. Cfr. anche Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, [OSCURATO:PERSONA]Agostini, Rv. 281116 - 01: «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione»). Ora, il ricorso è del tutto generico, in quanto non fornisce elementi specifici sulle modalità attraverso le quali si sarebbe realizzata l'asserita contraffazione, con la conseguenza che, in disparte il tema della portata del capo di imputazione, comunque non emerge, dal contenuto dell'atto di impugnazione (e nei termini della evidente erroneità della qualificazione quale richiesta dalla giurisprudenza sopra ricordata), la correlazione logica tra il possesso del documento e il realizzarsi della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. E ciò anche alla luce del fatto che proprio le modalità della contraffazione del documento estero potrebbero sollevare il problema della stessa contestabilità dell'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen., in relazione alla mancanza della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen. 6. Le medesime ragioni di principio sopra esposte valgono a ritenere manifestamente infondato anche il secondo motivo: non ricorrendo il caso di erronea qualificazione giuridica del fatto, e avendo il Tribunale verificato, nel corso dell'udienza dibattimentale, la congruità degli accordi tra imputato e pubblico ministero in merito all'applicazione della pena su richiesta (art. 448 cod. proc. pen.), non ha fondamento alcuno l'invocata applicazione dell'art. 521, primo comma, cod. proc. pen. È appena il caso di ricordare che il giudice, per la sua posizione di terzietà e imparzialità è chiamato a giudicare della corrispondenza dei fatti provati a quelli ascritti all'imputato dal pubblico ministero, e «non già ad assicurare, in chiave collaborativa con quest'ultimo, l'adeguamento dell'imputazione ai fatti provati» (Corte cost. 230/2022, punto 4.2 cons. in diritto, cit.). 7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del P