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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34614/2026

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one svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di minaccia aggravata, ritenuta la continuazione, ha rideterminato la pena; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico e manifestamente infondato poiché, pur condividendo la natura di reato di pericolo della fattispecie in contestazione, contesta che il destinatario delle espressioni non ne sia rimasto intimorito, in tal guisa formulando una censura intrinsecamente perplessa, giuridicamente errata (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamiglio, Rv. 261678 - 01) e, nel resto, protesa alla rivalutazione dei fatti; -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con il quale si deduce analoga censura in riferimento all'art. 81, comma secondo, cod. pen., è inammissibile per carenza d'interesse: il ricorrente - che non contesta la pluralità delle condotte minatorie - lamenta che la continuazione sia stata ritenuta in assenza della dimostrazione della riconducibilità dei fatti ad un unico disegno criminoso, in tal guisa omettendo di considerare gli effetti sanzionatori favorevoli che l'applicazione dell'istituto dispiega e, quindi, proponendo una doglianza alla quale non sono correlati effetti vantaggiosi (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093); -[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto non proposto con l'atto d'appello, che si era limitato a censurare il complessivo trattamento sanzionatorio; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di minaccia aggravata, ritenuta la continuazione, ha rideterminato la pena; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico e manifestamente infondato poiché, pur condividendo la natura di reato di pericolo della fattispecie in contestazione, contesta che il destinatario delle espressioni non ne sia rimasto intimorito, in tal guisa formulando una censura intrinsecamente perplessa, giuridicamente errata (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamiglio, Rv. 261678 - 01) e, nel resto, protesa alla rivalutazione dei fatti; -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con il quale si deduce analoga censura in riferimento all'art. 81, comma secondo, cod. pen., è inammissibile per carenza d'interesse: il ricorrente - che non contesta la pluralità delle condotte minatorie - lamenta che la continuazione sia stata ritenuta in assenza della dimostrazione della riconducibilità dei fatti ad un unico disegno criminoso, in tal guisa omettendo di considerare gli effetti sanzionatori favorevoli che l'applicazione dell'istituto dispiega e, quindi, proponendo una doglianza alla quale non sono correlati effetti vantaggiosi (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093); -[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto non proposto con l'atto d'appello, che si era limitato a censurare il complessivo trattamento sanzionatorio; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34614/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris