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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21202/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'Il ottobre 2022, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 2 febbraio 2021 all'esito di giudizio abbreviato per il reato di furto pluriaggravato in concorso di un telefono cellulare (artt.110, 624, 625 nn. 4 e 8bis cod. pen.). -Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto con il quale si lamenta il vizio motivazionale per mancata dimostrazione della condotta partecipativa dell'imputato (asseritamente desunta solo dalla presenza del medesimo accanto allo Zagui, esecutore materiale del furto), risulta manifestamente infondato non confrontandosi con le ragioni della decisione impugnata, la quale ha puntualmente motivato in ordine alla circostanza che la presenza dell'imputato sul luogo di commissione del reato ne ha rafforzato ed agevolato la commissione.

Sul punto si può richiamare, tra le tante, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244, per cui la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare.

Di tale principio di diritto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, non avendo ritenuto che la presenza dell'imputato sul mezzo di trasporto abbia avuto valenza meramente passiva, svolgendo al contrario una funzione di affiancannento del complice, tale da agevolarne l'opera criminosa. -Rilevato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino). -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'Il ottobre 2022, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 2 febbraio 2021 all'esito di giudizio abbreviato per il reato di furto pluriaggravato in concorso di un telefono cellulare (artt.110, 624, 625 nn. 4 e 8bis cod. pen.). -Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto con il quale si lamenta il vizio motivazionale per mancata dimostrazione della condotta partecipativa dell'imputato (asseritamente desunta solo dalla presenza del medesimo accanto allo Zagui, esecutore materiale del furto), risulta manifestamente infondato non confrontandosi con le ragioni della decisione impugnata, la quale ha puntualmente motivato in ordine alla circostanza che la presenza dell'imputato sul luogo di commissione del reato ne ha rafforzato ed agevolato la commissione. Sul punto si può richiamare, tra le tante, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244, per cui la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare. Di tale principio di diritto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, non avendo ritenuto che la presenza dell'imputato sul mezzo di trasporto abbia avuto valenza meramente passiva, svolgendo al contrario una funzione di affiancannento del complice, tale da agevolarne l'opera criminosa. -Rilevato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino). -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 202
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