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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43589/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 31 maggio 2021; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Marco dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza del 31 maggio 2021 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da Vincenzo di Moro nei confronti del GOT Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] investita della trattazione, quale giudice del dibattimento, del procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 340 e 336 cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Vincenzo di Moro, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di tre motivi.

Con i primi due motivi deduce la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. rilevando che, alla stregua di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma, anche la dichiarazione di nullità di tutti gli atti istruttori compiuti in assenza dell'imputato e del suo difensore compromette la terzietà del giudice.

Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione degli artt. 34 e 438 cod proc. pen. sotto il profilo della mancanza di motivazione concernente il profilo, rilevante ai fini della dedotta incompatibilità, dell'intenzione del ricorrente di chiedere il rito abbreviato e dell'incidenza che sulla posizione di terzietà della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la precedente istruttoria nel corso della quale sono stati escussi i testi indicati dalla parte civile, le cui dichiarazioni, non essendo mai stati sentiti a sommarie informazioni, non si rinvengono nel fascicolo del pubblico ministero e, dunque, non dovrebbero far parte del patrimonio conoscitivo del giudice dell'abbreviato. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]011io ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 3920/2000, Rv. 215315) in merito al carattere tassativo ed insuscettibile di interpretazione estensiva dei casi di ricusazione.

4. Con memoria pervenuta il 15 ottobre 2021, il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un motivo aggiunto deducendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 Cost., in relazione agli artt. 3, 24, 25, 27, 101, 111 e 10 Cost. e agli artt. 6 CEDU e 47 della Carta di Nizza, nella parte in cui non contempla l'incompatibilità del giudice che abbia compiuto atti istruttori affetti da nullità insanabile a giudicare il merito della causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente rileva il Collegio l'inammissibilità del motivo aggiunto in quanto presentato successivamente alla scadenza del termine di quindici giorni previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.

Ciò esime il Collegio dall'analisi della questione dedotta che, comunque, per le ragioni che saranno di seguito illustrate, appare manifestamente infondata di talché deve escludersi la sussistenza dei presupposti per la sua rilevazione d'ufficio. 2.Ciò premesso, ritiene il Collegio che i tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono manifestamente infondati. 2.1.Secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte, richiamato dall'ordinanza impugnata e dal Collegio pienamente condiviso, le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e, più in particolare, della capacità processuale del soggetto titolare del relativo ufficio sia perché consentono un'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e, quindi, sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice; con la conseguenza che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della ricusazione, hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva (Sez. 6, n. 3920 del 26/11/1999, dep. 2000, Santalco, Rv. 215315; Sez. 6, n. 1024 del 10/03/1994, [OSCURATO:PERSONA]. 198490; Sez. 2, n. 2703 del 05/06/1992, Falbo, Rv. 190793).

In particolare, con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., norma 'presupposto' dell'istanza di ricusazione presentata dal ricorrente, va rilevato che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale affinché possa configurarsi detta situazione non basta la semplice «conoscenza» di atti anteriormente compiuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una «valutazione» di essi, strumentale all'assunzione di una decisione attinente al merito dell'accusa, e non già al mero svolgimento del processo (Corte cost., sentenze nn. 66 del 2019 e 153 del 2012).

Occorre, inoltre, che detta valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento, essendo del tutto ragionevole che, all'interno di ciascuna delle fasi, resti, comunque, preservata «l'esigenza di continuità e di globalità (ex plurimis, Corte cost., sentenze n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996).

In questi casi, «il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito senza che ne possa essere spogliato: anzi, è la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare l'incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa» (sentenza n. 177 del 1996).

La disciplina delle incompatibilità, in quanto volta ad assicurare l'imparzialità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice, è stata, pertanto, circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, non essendo al riguardo sufficiente che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio (Corte cost. n. 283 del 2000).

Solo in tal caso, infatti, si ravvisa la sussistenza di un rischio concreto che la successiva valutazione in punto di responsabilità sia, o possa apparire, condizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria precedente decisione (cfr. Sez. 1, n. 3191 del 23/05/1995, Giordano, Rv. 201958). 2.2 Tanto premesso sull'ambito di applicabilità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non sia incorsa in alcuna violazione della norma processuale, avendo ragionevolmente e condivisibilmente escluso che attraverso i provvedimenti di ammissione delle prove e la successiva partecipazione all'istruttoria dibattimentale la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] abbia espresso alcuna valutazione sul contenuto dell'accusa, trattandosi di determinazioni attinenti al mero svolgimento del processo la cui regressione conseguente alla dichiarazione di nullità per violazione delle norme sul contraddittorio non è idonea a spiegare alcuna valenza pregiudicante sulla futura decisione conclusiva, quand'anche assunta in sede di giudizio abbreviato.

3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che Io stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 31 maggio 2021; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Marco dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza del 31 maggio 2021 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da Vincenzo di Moro nei confronti del GOT Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] investita della trattazione, quale giudice del dibattimento, del procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 340 e 336 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Vincenzo di Moro, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di tre motivi. Con i primi due motivi deduce la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. rilevando che, alla stregua di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma, anche la dichiarazione di nullità di tutti gli atti istruttori compiuti in assenza dell'imputato e del suo difensore compromette la terzietà del giudice. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione degli artt. 34 e 438 cod proc. pen. sotto il profilo della mancanza di motivazione concernente il profilo, rilevante ai fini della dedotta incompatibilità, dell'intenzione del ricorrente di chiedere il rito abbreviato e dell'incidenza che sulla posizione di terzietà della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la precedente istruttoria nel corso della quale sono stati escussi i testi indicati dalla parte civile, le cui dichiarazioni, non essendo mai stati sentiti a sommarie informazioni, non si rinvengono nel fascicolo del pubblico ministero e, dunque, non dovrebbero far parte del patrimonio conoscitivo del giudice dell'abbreviato. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]011io ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 3920/2000, Rv. 215315) in merito al carattere tassativo ed insuscettibile di interpretazione estensiva dei casi di ricusazione. 4. Con memoria pervenuta il 15 ottobre 2021, il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un motivo aggiunto deducendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 Cost., in relazione agli artt. 3, 24, 25, 27, 101, 111 e 10 Cost. e agli artt. 6 CEDU e 47 della Carta di Nizza, nella parte in cui non contempla l'incompatibilità del giudice che abbia compiuto atti istruttori affetti da nullità insanabile a giudicare il merito della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente rileva il Collegio l'inammissibilità del motivo aggiunto in quanto presentato successivamente alla scadenza del termine di quindici giorni previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. Ciò esime il Collegio dall'analisi della questione dedotta che, comunque, per le ragioni che saranno di seguito illustrate, appare manifestamente infondata di talché deve escludersi la sussistenza dei presupposti per la sua rilevazione d'ufficio. 2.Ciò premesso, ritiene il Collegio che i tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono manifestamente infondati. 2.1.Secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte, richiamato dall'ordinanza impugnata e dal Collegio pienamente condiviso, le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e, più in particolare, della capacità processuale del soggetto titolare del relativo ufficio sia perché consentono un'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e, quindi, sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice; con la conseguenza che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della ricusazione, hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva (Sez. 6, n. 3920 del 26/11/1999, dep. 2000, Santalco, Rv. 215315; Sez. 6, n. 1024 del 10/03/1994, [OSCURATO:PERSONA]. 198490; Sez. 2, n. 2703 del 05/06/1992, Falbo, Rv. 190793). In particolare, con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., norma 'presupposto' dell'istanza di ricusazione presentata dal ricorrente, va rilevato che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale affinché possa configurarsi detta situazione non basta la semplice «conoscenza» di atti anteriormente compiuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una «valutazione» di essi, strumentale all'assunzione di una decisione attinente al merito dell'accusa, e non già al mero svolgimento del processo (Corte cost., sentenze nn. 66 del 2019 e 153 del 2012). Occorre, inoltre, che detta valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento, essendo del tutto ragionevole che, all'interno di ciascuna delle fasi, resti, comunque, preservata «l'esigenza di continuità e di globalità (ex plurimis, Corte cost., sentenze n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996). In questi casi, «il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito senza che ne possa essere spogliato: anzi, è la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare l'incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa» (sentenza n. 177 del 1996). La disciplina delle incompatibilità, in quanto volta ad assicurare l'imparzialità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice, è stata, pertanto, circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, non essendo al riguardo sufficiente che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio (Corte cost. n. 283 del 2000). Solo in tal caso, infatti, si ravvisa la sussistenza di un rischio concreto che la successiva valutazione in punto di responsabilità sia, o possa apparire, condizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria precedente decisione (cfr. Sez. 1, n. 3191 del 23/05/1995, Giordano, Rv. 201958). 2.2 Tanto premesso sull'ambito di applicabilità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non sia incorsa in alcuna violazione della norma processuale, avendo ragionevolmente e condivisibilmente escluso che attraverso i provvedimenti di ammissione delle prove e la successiva partecipazione all'istruttoria dibattimentale la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] abbia espresso alcuna valutazione sul contenuto dell'accusa, trattandosi di determinazioni attinenti al mero svolgimento del processo la cui regressione conseguente alla dichiarazione di nullità per violazione delle norme sul contraddittorio non è idonea a spiegare alcuna valenza pregiudicante sulla futura decisione conclusiva, quand'anche assunta in sede di giudizio abbreviato. 3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che Io stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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