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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 1986

Cassazione n. 03616/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1986 avverso la sentenza del 15/05/2024 del GIP TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, incentrato sulla valutazione dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è precluso in quanto non riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. pen. e risulta comunque genericamente formulato, non essendo dedotto alcuno specifico profilo che potesse rilevare a quel fine; Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la confisca della vettura è stata correttamente fondata sul rilievo della presenza di un sottofondo occultato dietro il cruscotto per il trasporto della droga, elemento tale da conferire strutturale strumentalità al veicolo rispetto alla commissione del reato, risultando generiche le deduzioni sul punto formulate nel motivo di ricorso; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1986 avverso la sentenza del 15/05/2024 del GIP TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, incentrato sulla valutazione dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è precluso in quanto non riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. pen. e risulta comunque genericamente formulato, non essendo dedotto alcuno specifico profilo che potesse rilevare a quel fine; Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la confisca della vettura è stata correttamente fondata sul rilievo della presenza di un sottofondo occultato dietro il cruscotto per il trasporto della droga, elemento tale da conferire strutturale strumentalità al veicolo rispetto alla commissione del reato, risultando generiche le deduzioni sul punto formulate nel motivo di ricorso; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03616/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris