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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 21206/2026

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essa dalla Corte di appello di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 06/10/2025 la Corte di appello di Bari, decidendosull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del 14/05/2024 con laquale il Tribunale di Foggia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta digiustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente lamentando la mancanza di pronuncia assolutoria e l’eccessivitàdella pena applicata.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantosottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione didifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, apena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
essa dalla Corte di appello di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 06/10/2025 la Corte di appello di Bari, decidendosull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del 14/05/2024 con laquale il Tribunale di Foggia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta digiustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente lamentando la mancanza di pronuncia assolutoria e l’eccessivitàdella pena applicata.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantosottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione didifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, apena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21206/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris