CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ravennavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del riesame, ha confermatoil decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna in data1° maggio 2025, che ha disposto il sequestro preventivo di immobili e autoveicolinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 5 (art. 648-bis cod. pen., contestato al solo Hu) e 6 (artt. 110 cod. pen. e 131-ter, d.lgs. 1°settembre 1993, n. 385), nonché il decreto di sequestro probatorio emesso dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna in data 15 maggio 2025.2. Ricorrono per cassazione i suddetti indagati, con un unico atto diimpugnazione a mezzo del proprio comune difensore, deducendo la violazionedegli artt. 240-bis cod. pen. e 125, comma 3, e 321, comma 2, cod. proc. pen.,nonché correlati vizi motivazionali in relazione ai sequestri preventivi finalizzatialla confisca “per sproporzione”, disposta in relazione al capo 5.2.1. In primo luogo, si deduce l’illogicità e l’apparenza della motivazione conriferimento al requisito della ragionevolezza temporale (da riferirsi esclusivamenteal reato provvisoriamente contestato), desunto soltanto da un generico richiamoagli «esiti di indagini» e da un’incongrua interpretazione di una frase proferita daHu, oggetto di intercettazione.2.2. La difesa censura, inoltre, l’apparenza della motivazione in ordine allafittizietà dell’intestazione dei beni, ricavata da un erroneo giudizio di illecitaaccumulazione patrimoniale, fondato su elementi inconferenti. [OSCURATO:PERSONA] disatteso gli argomenti spesi nel parallelo ricorso presentato nell’interessedella terza [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria di uno degli immobili) e le prove documentaliche attestavano i pagamenti del prezzo e delle spese di mantenimento di uno deiveicoli da parte del formale titolare; a sostegno dell’apposizione del vincolo sulsecondo appartamento sarebbero stati esposti ragionamenti meramentepresuntivi, non connotati da gravità, precisione e concordanza.2.3. I ricorrenti si dolgono della carenza grafica e della apparenza dellamotivazione, anche per quel che attiene al presupposto della sproporzione. IlTribunale si sarebbe limitato a ripercorrere la misura dei redditi del nucleo familiaree a qualificare come di illecita provenienza la provvista utilizzata per l’acquisto,laddove le produzioni difensive avrebbero consentito di tracciare tutti i bonifici inentrata.2.4. Sarebbe meramente apparente anche la motivazione relativa alpericulum in mora, basata sul mero dato dell’ipotizzato modus operandi mediantemovimentazione bancaria.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono complessivamente infondati.2. Preliminarmente occorre osservare, come, in materia di cautela reale, l’art.325 cod. proc. pen. consenta il ricorso per cassazione soltanto per violazione dilegge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltantoapparente). Non sono dunque consentiti i profili di censura diretti a contestare latenuta logica dell’apparato argomentativo.Tutte le doglianze sopra riassunte, sotto l’abito dell’omessa motivazione (e,talora, lamentando anzi espressamente l’illogicità dell’apparato giustificativo),introducono in effetti surrettiziamente una serie di censure incentrate sullapresunta erroneità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamentodell’ordinanza impugnata, spingendosi anzi a una certosina disamina dellespecifiche riflessioni del Tribunale, sollecitando un’alternativa rilettura dellapiattaforma investigativa.Queste stesse serrate critiche ai singoli passaggi del percorso giustificativo neevidenziano dunque la consistenza grafica e argomentativa.3. Invero, il Tribunale – dopo un’ampia ricostruzione delle illecite transazionifinanziarie professionalmente poste in essere dal ricorrente, non solo per quantorisultanze procedimentali a carico, una puntuale risposta ai motivi di riesamepresentati da Hu e da [OSCURATO:PERSONA] (e, di fatto, irritualmente riproposti anche in questasede, peraltro con una lettura affatto parziale dell’ordinanza impugnata).Può notarsi preliminarmente come i ricorrenti non contestino l’altruità deibeni. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, gli indagati difettano,dunque, di un concreto interesse (e comunque sono restati inottemperanti alrelativo onere di allegazione) a proporre impugnazione in ordine al provvedimentoablatorio ex art. 240-bis cod. pen. caduto su beni intestati a terzi, ancorchéconsiderati nella loro disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcundiritto alla loro restituzione, non potrebbero ottenere alcun effetto favorevole dalladecisione (Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592-01).3.1. In ogni caso, a fronte di un’accurata ricostruzione delle molteplici attivitàimprenditoriali illecite poste in essere quantomeno dal 2014 e sino all’autunno2024 (data di commissione dei reati provvisoriamente contestati), l’immobileapparentemente di proprietà della figlia di [OSCURATO:PERSONA] risulta acquistato alla fine del2024, l’immobile in cui i ricorrenti sono domiciliati è stato acquistato nel 2021 e letre autovetture tutte nel 2023-24.Resta, dunque, appieno rispettato il criterio della ragionevolezza temporaletra il momento di consumazione del reato-spia e quello di formazionedell’accumulazione patrimoniale sproporzionata, dovendosi escludere che i benisiano stati acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla suacommissione (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv.286594-01; Sez. 1, n. 8783 del 08/11/2022, dep. 2023, Paludi, Rv. 284378-01).3.2. Parimenti effettivo risulta il discorso giustificativo in ordine alla concretariconducibilità agli odierni ricorrenti dei beni in sequestro (l’attività intercettiva,confortata da attività investigativa sul posto, ha documentato l’intera vicenda diacquisto, di reperimento della provvista, di ristrutturazione e di messa a reddito –sempre da parte di [OSCURATO:PERSONA] – dell’immobile intestato formalmente a [OSCURATO:PERSONA];l’altro appartamento è quello in cui abitano gli odierni ricorrenti; la Mercedes èutilizzata dal ricorrente nella sua abusiva attività di noleggio con conducente e lavendita a un altro cittadino cinese risulta meramente simulata, non solo per leargomentazioni di ordine razionale in tema di illogica svalutazione del prezzo, masoprattutto per le esplicite ammissioni in tal senso nell’ambito di unaconversazione intercettata).Sugli altri due veicoli, i ricorsi non muovono specifiche censure, per quantoqui rileva.3.3. La valutazione di sproporzione è stata fatta discendere dalla assolutaincompatibilità degli acquisti suindicati con i redditi leciti dell’intero nucleofamiliare (reddito medio annuo pari ad euro 5.400 per Hu ed inferiore ad euro10.000 per [OSCURATO:PERSONA]), avuto altresì riguardo alle assai consistenti movimentazionifinanziarie riconducibili a plurime attività illecite di abusiva attività di prestazionedi servizi di pagamento transfrontaliero ampiamente documentate (nel periodo2014-2024, euro 614.589,87 in entrata ed euro 610.798,11 in uscita per Hu edeuro 1.405.798,00 complessivamente transitati sui conti di [OSCURATO:PERSONA], con versamentiin contanti per euro 111.438,15 e prelievi per 532.573,15).Dall’accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta allapubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum di illecitaaccumulazione patrimoniale, che può essere superata dagli interessati,specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sullabase di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittimaprovenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamenteaccumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04; Sez. 4, n.51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052-01).Nel caso di specie, le deduzioni difensive in merito alla liceità della provvista,asseritamente bonificata da parenti (in particolare per quel che attieneall’appartamento intestato a [OSCURATO:PERSONA]), sono state argomentatamente superate– anche a prescindere dalla mancanza di traduzione giurata e dalla obiettivaincertezza sui rapporti di parentela effettivamente intercorrenti tra i vari soggetti– qualificando tali transazioni come sollecitate da Hu, nell’ambito dell’abitualesistema di movimentazioni di liquidità in diverse valute a fini di ripulitura deldenaro.4. Tutt’altro che meramente apparente, infine, deve ritenersi la motivazionein tema di rischio di sottrazione o dispersione del patrimonio, che, all’esito di unacompiuta disamina dei fatti, fa leva sui ragguardevoli importi movimentati daentrambi gli indagati nel corso degli anni, pressoché totalmente inviata all’esteromediante strumenti telematici (perlopiù esercitando abusivamente attività di tipocreditizio), e sul reiterato ricorso da parte di Hu a operazioni di intestazione fittiziadei beni.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’onere di motivazionesul punto può ritenersi assolto allorché il provvedimento – come nel caso di specie– si soffermi sulle concrete ragioni per cui, nelle more del giudizio, i benipotrebbero essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati (Sez. U, n.36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01).Le censure sul punto risultano, dunque, infondate.5. I ricorsi, concludendo, devono essere rigettati.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso l’8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini