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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1975

Cassazione n. 28244/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1975 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 20 ottobre 2016 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato continuato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato sull'elemento soggettivo evidenziando che il furto è stato commesso in pieno giorno e senza che alcuno intervenisse solo in ragione della carenza di vigilanza sui beni sottratti e che nessun elemento deponeva a sostegno di un loro abbandono nel momento in cui l'imputato ha commesso il reato, mentre il ricorrente invoca una rivalutazione del materiale istruttorio e del fatto non consentita in questa sede di legittimità; anche in relazione al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., essendo stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito corretta motivazione circa la prognosi di cui all'art. 58 della legge n. 689 del 1981; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1975 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 20 ottobre 2016 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato continuato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato sull'elemento soggettivo evidenziando che il furto è stato commesso in pieno giorno e senza che alcuno intervenisse solo in ragione della carenza di vigilanza sui beni sottratti e che nessun elemento deponeva a sostegno di un loro abbandono nel momento in cui l'imputato ha commesso il reato, mentre il ricorrente invoca una rivalutazione del materiale istruttorio e del fatto non consentita in questa sede di legittimità; anche in relazione al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., essendo stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito corretta motivazione circa la prognosi di cui all'art. 58 della legge n. 689 del 1981; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 28244/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris