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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 32867/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22197-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RATTA' RAFFAELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente Oggetto R.G.N. 22197/2019 Cron.

Rep.

Ud. 24/10/2023 CC domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2019 R.G.N. 2428/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Roma, “[OSCURATO:SOCIETA].” è stata condannata, ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003,al pagamento, in favore di ciascuno dei lavoratori in epigrafe, alle dipendenze della “[OSCURATO:PERSONA].

Coop ”, di importi vari, maturati nel periodo fino al maggio 2011 e non corrisposti da quest’ultima società; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso “[OSCURATO:SOCIETA].” (da ora “[OSCURATO:SOCIETA]”) , affidato a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono da considerare intimati, non essendo stata rinvenuta , in relazione ad entrambi, la procura speciale in calce al controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che: con il primo motivo la società ricorrente -denunciando nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo alla (erronea) interpretazione della disposizione di cui all’art. 29, secondo comma,del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che il giudice di appello abbia interpretato la citata disposizionein senso estensivo, ritenendo applicabile il regime di responsabilità solidaleivi previsto anche alle società per azioni a partecipazione pubblica, senza tener conto del carattere speciale del predettoregime; con il secondo motivo - denunciando violazione e /o falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia affermato che il beneficio di preventiva escussione operi solo in sede esecutiva; con il terzo motivo - denunciando violazione e /o falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale non abbia riconosciuto la fondatezza della questione di costituzionalità - nuovamente prospettata nel prede tto motivo - , sul rilievo che “imprenditori come l’odierna ricorrente, nel ruolo di committenti di appalti pubblici, sarebbero destinatari di una triplice disciplina, eccessivamente onerosa rispetto a qualsivoglia altro operatore economico, pubblico o privato che sia”; con il quarto motivo - denunciando violazione e /o falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia ritenuto sufficiente ad impedire la decadenza, prevista dalla norma per l’esercizio dell’azione, un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, inviato all’obbligato solidale.

Ritenuto che: il primo motivo è infondato, poiché «In materia di appalti pubblici, la responsabilitàsolidale prevista dall’ art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all ’ art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie [OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti aggiudicatori”al codice dei contratti pubblici» (così, tra le altre, Cass. 5/03/2019, n. 6333; cfr., in senso analogo, d i recente, Cass.13/10/2022, n. 30100: «La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie [OSCURATO:SOCIETA].), senza ch e ad essi trovi applicazione l’esenzione prevista per le pubbliche amministrazionidall ’ art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei princip i di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano divers o da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavorator i , concedendo agli stessi un’azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributiv i ed i contributi previdenziali dovutiin relazione allo svolgimento dell’appalto»); il secondo motivo è da disattendere, poiché i crediti azionati si riferiscono, come emerge dallo stesso ricorso, al periodo fino al mese di maggio 2011, onde - essendo, in materia, applicabile il regime di solidarietà vigente al momentodi esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione (così, tra le altre, Cass.14/11/2019, n. 29629; v., altresì, di recente, Cass.17/11/2021, n. 34982) -non poteva operare il beneficio di escussione, introdottodall’art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, conv.dalla legge n. 35 del 2012, n. 35 ; la terza censura è da disattendere, poiché «E’ inammissibile il motivo di ricors o per cassazione diretto unicamente a prospettare una question e di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizi o del provvedimento impugnato idoneoa determinarne l’annullamento da parte della Corte» (così, da ultimo, Cass. 20/03/2023, n. 8033); senza contare che, sulla questione, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la differente regolamentazione della responsabilità solidale - esclus a per le pubbliche amministrazionied applicabile ai soggetti privatiassoggettati, quali “enti aggiudicatori”, al codice dei contratti pubblici- « non viola l ’ art. 3 Cost. in ragion e della diversità delle situazioni a confront o , non incontrando i privati imprenditorialcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l’iniziativa economica dei privati imprenditori per l ’ aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavorator i in rapporto alla diversanatura dei committenti» (così, tra le altre,Cass. 3/05/2017, n. 10777); il quarto motivo è da rigettare, già sol perché «la decadenzaprevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo “ratione temporis”vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 35 del 2012, secondo cui il committent e è obbligato in solido con l ’ appaltatore e con gli eventuali subappaltatoriper il pagamento dei trattamenti retributiv i dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento»; (così Cass. 28/10/2021, n. 30602; nello stesso senso v.

Cass. 20/10/2022, n. 31038); segue il pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, nei confronti dei controricorrenti; nulla sulle spese tra “[OSCURATO:SOCIETA]” e i lavoratori rimasti intimati; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spesenei confronti dei lavoratori controricorrenti, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22197-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RATTA' RAFFAELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente Oggetto R.G.N. 22197/2019 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 CC domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2019 R.G.N. 2428/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Roma, “[OSCURATO:SOCIETA].” è stata condannata, ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003,al pagamento, in favore di ciascuno dei lavoratori in epigrafe, alle dipendenze della “[OSCURATO:PERSONA]. Coop ”, di importi vari, maturati nel periodo fino al maggio 2011 e non corrisposti da quest’ultima società; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso “[OSCURATO:SOCIETA].” (da ora “[OSCURATO:SOCIETA]”) , affidato a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono da considerare intimati, non essendo stata rinvenuta , in relazione ad entrambi, la procura speciale in calce al controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo la società ricorrente -denunciando nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo alla (erronea) interpretazione della disposizione di cui all’art. 29, secondo comma,del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che il giudice di appello abbia interpretato la citata disposizionein senso estensivo, ritenendo applicabile il regime di responsabilità solidaleivi previsto anche alle società per azioni a partecipazione pubblica, senza tener conto del carattere speciale del predettoregime; con il secondo motivo - denunciando violazione e /o falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia affermato che il beneficio di preventiva escussione operi solo in sede esecutiva; con il terzo motivo - denunciando violazione e /o falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale non abbia riconosciuto la fondatezza della questione di costituzionalità - nuovamente prospettata nel prede tto motivo - , sul rilievo che “imprenditori come l’odierna ricorrente, nel ruolo di committenti di appalti pubblici, sarebbero destinatari di una triplice disciplina, eccessivamente onerosa rispetto a qualsivoglia altro operatore economico, pubblico o privato che sia”; con il quarto motivo - denunciando violazione e /o falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia ritenuto sufficiente ad impedire la decadenza, prevista dalla norma per l’esercizio dell’azione, un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, inviato all’obbligato solidale. Ritenuto che: il primo motivo è infondato, poiché «In materia di appalti pubblici, la responsabilitàsolidale prevista dall’ art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all ’ art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie [OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti aggiudicatori”al codice dei contratti pubblici» (così, tra le altre, Cass. 5/03/2019, n. 6333; cfr., in senso analogo, d i recente, Cass.13/10/2022, n. 30100: «La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie [OSCURATO:SOCIETA].), senza ch e ad essi trovi applicazione l’esenzione prevista per le pubbliche amministrazionidall ’ art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei princip i di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano divers o da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavorator i , concedendo agli stessi un’azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributiv i ed i contributi previdenziali dovutiin relazione allo svolgimento dell’appalto»); il secondo motivo è da disattendere, poiché i crediti azionati si riferiscono, come emerge dallo stesso ricorso, al periodo fino al mese di maggio 2011, onde - essendo, in materia, applicabile il regime di solidarietà vigente al momentodi esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione (così, tra le altre, Cass.14/11/2019, n. 29629; v., altresì, di recente, Cass.17/11/2021, n. 34982) -non poteva operare il beneficio di escussione, introdottodall’art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, conv.dalla legge n. 35 del 2012, n. 35 ; la terza censura è da disattendere, poiché «E’ inammissibile il motivo di ricors o per cassazione diretto unicamente a prospettare una question e di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizi o del provvedimento impugnato idoneoa determinarne l’annullamento da parte della Corte» (così, da ultimo, Cass. 20/03/2023, n. 8033); senza contare che, sulla questione, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la differente regolamentazione della responsabilità solidale - esclus a per le pubbliche amministrazionied applicabile ai soggetti privatiassoggettati, quali “enti aggiudicatori”, al codice dei contratti pubblici- « non viola l ’ art. 3 Cost. in ragion e della diversità delle situazioni a confront o , non incontrando i privati imprenditorialcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l’iniziativa economica dei privati imprenditori per l ’ aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavorator i in rapporto alla diversanatura dei committenti» (così, tra le altre,Cass. 3/05/2017, n. 10777); il quarto motivo è da rigettare, già sol perché «la decadenzaprevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo “ratione temporis”vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 35 del 2012, secondo cui il committent e è obbligato in solido con l ’ appaltatore e con gli eventuali subappaltatoriper il pagamento dei trattamenti retributiv i dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento»; (così Cass. 28/10/2021, n. 30602; nello stesso senso v. Cass. 20/10/2022, n. 31038); segue il pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, nei confronti dei controricorrenti; nulla sulle spese tra “[OSCURATO:SOCIETA]” e i lavoratori rimasti intimati; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spesenei confronti dei lavoratori controricorrenti, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni
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