CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32208/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato l'infondatezza della sua domanda risarcitoria verso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannandola alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dallo stesso. 2. Nelle more della presente udienza, con atto scritto e trasmesso per via telematica nella cancelleria della Corte di cassazione, il difensore e procuratore speciale della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza indicare le ragioni di tale sua determinazione. 3. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità. 4. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile alla ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). 5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'