CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 19237/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il mancato 'riconoscimento delle attenuanti generiche, stante la sua genericità e non confrontandosi con l'osservazione secondo cui le attenuanti sono state applicate, tant'è che la pena irrogata è stata determinata in misura inferiore rispetto al minimo edittale (1 anno ridotto a 8 mesi); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente