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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 10485/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20252/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune di- fensore di fiducia, con due separati atti dal contenuto identico, avverso la sentenza indicata in epigrafe lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela dì parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

I ricorrenti, in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto laddove si dà atto che non c'erano ragioni valide per un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.

La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- che il Tribunale, concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha adeguato il trattamento sanzionatorio e ha mitigato il rigore della pena ben più severa che diversamente avrebbe dovuto essere inflitta, di talché una ulteriore riduzione si tradurrebbe in un ingiustificato premio per una condotta che conserva il suo di- svalore per le modalità di consumazione della stessa e, in particolare, per le ag- N. 20252/2022 R.G. gravanti contestate che, seppur dichiarate equivalenti, continuano a costituire ele- mento di qualificazione della gravità della condotta degli imputati e del fatto a loro ascritto [conferente è il richiamo alel sentenze 13210/2010, 48391/2015].

La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condi- visibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr. Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579).

Secondo un principio ampiamente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica comunque una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, e in quanto tale esso sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ra- giona-mento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021).

4. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosimetria della pena.

La Corte territoriale ha dato atto che la condotta posta in essere dagli imputati non è affatto di scarso rilievo non tanto con riferimento al danno materiale cagio- nato alla parte offesa, quanto, invece, in relazione allo spessore criminale dei due imputati, pluripregiudicati per diversi delitti di specie diversa e di particolare gra- vità, alle modalità della condotta, posta in essere con notevole professionalità resa evidente dalla facilità della effrazione del sistema di chiusura dell'auto e, ancorapiù importante, con riferimento all'obiettivo perseguito, certamente non consistito N. 20252/2022 R.G. nella appropriazione fine a se stessa dei documenti dell'auto e delle chiavi dell'a- bitazione del proprietario, quanto in evidente funzione strumentale a perpetrare successive azioni delittuose nell'appartamento del proprietario facilmente indivi- duabile proprio mediante i dati contenuti nella documentazione dell'auto.

Per la Corte territoriale si tratta di una pluralità di elementi negativi concor- renti, sintomatici di una particolare gravità della condotta, che giustificano la mi- sura della pena inflitta, che senza la concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche avrebbe potuto essere di gran lunga più elevata tenendo conto delle ag- gravanti speciali relative al furto e della recidiva; una pena finale rispetto alla quale un'eventuale riduzione -è la conclusione- avrebbe un'immeritata funzione premiale e certamente non potrebbe essere giustificata per la confessione resa dagli impu- tati, processualmente del tutto irrilevante in considerazione della solidità e della univocità delle prove acquisite.

L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante -ed è evidente che non è il caso che ci occupa- si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf.

Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20252/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune di- fensore di fiducia, con due separati atti dal contenuto identico, avverso la sentenza indicata in epigrafe lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela dì parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. I ricorrenti, in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto laddove si dà atto che non c'erano ragioni valide per un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- che il Tribunale, concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha adeguato il trattamento sanzionatorio e ha mitigato il rigore della pena ben più severa che diversamente avrebbe dovuto essere inflitta, di talché una ulteriore riduzione si tradurrebbe in un ingiustificato premio per una condotta che conserva il suo di- svalore per le modalità di consumazione della stessa e, in particolare, per le ag- N. 20252/2022 R.G. gravanti contestate che, seppur dichiarate equivalenti, continuano a costituire ele- mento di qualificazione della gravità della condotta degli imputati e del fatto a loro ascritto [conferente è il richiamo alel sentenze 13210/2010, 48391/2015]. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condi- visibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr. Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579). Secondo un principio ampiamente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica comunque una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, e in quanto tale esso sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ra- giona-mento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). 4. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosimetria della pena. La Corte territoriale ha dato atto che la condotta posta in essere dagli imputati non è affatto di scarso rilievo non tanto con riferimento al danno materiale cagio- nato alla parte offesa, quanto, invece, in relazione allo spessore criminale dei due imputati, pluripregiudicati per diversi delitti di specie diversa e di particolare gra- vità, alle modalità della condotta, posta in essere con notevole professionalità resa evidente dalla facilità della effrazione del sistema di chiusura dell'auto e, ancorapiù importante, con riferimento all'obiettivo perseguito, certamente non consistito N. 20252/2022 R.G. nella appropriazione fine a se stessa dei documenti dell'auto e delle chiavi dell'a- bitazione del proprietario, quanto in evidente funzione strumentale a perpetrare successive azioni delittuose nell'appartamento del proprietario facilmente indivi- duabile proprio mediante i dati contenuti nella documentazione dell'auto. Per la Corte territoriale si tratta di una pluralità di elementi negativi concor- renti, sintomatici di una particolare gravità della condotta, che giustificano la mi- sura della pena inflitta, che senza la concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche avrebbe potuto essere di gran lunga più elevata tenendo conto delle ag- gravanti speciali relative al furto e della recidiva; una pena finale rispetto alla quale un'eventuale riduzione -è la conclusione- avrebbe un'immeritata funzione premiale e certamente non potrebbe essere giustificata per la confessione resa dagli impu- tati, processualmente del tutto irrilevante in considerazione della solidità e della univocità delle prove acquisite. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante -ed è evidente che non è il caso che ci occupa- si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am-
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