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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30048/2026

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to a Gioia del Colle (Ba) il 13 agosto 1968avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d’appello di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto dei ricorsi, e gli avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostitutodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], e CarloTaormina, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ne hanno, di contro, invocatol’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza dell’1 luglio 2025 la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza del 21 marzo 2024 con la quale il Tribunale di Bari ha affermato lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti ascrittigli ai capi1) e 3) della rubrica e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui addebitati aicapi 1) e 2) della rubrica, condannandoli rispettivamente, previo riconoscimentodel vincolo della continuazione, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione edi euro 1.250,00 di multa e di anni sette di reclusione e di euro 1.000,00 dimulta.2.

Secondo la ricostruzione fattuale operata dal Giudice di primo grado, lavicenda oggetto del presente procedimento, per quanto rileva direttamente inquesta sede, può essere così riassunta:- nelle ore serali del 20 settembre 2018 (ore 19.00) due soggetti, travisaticon caschi integrali, avevano raggiunto, a bordo di un mezzo a due ruote, lasede della società [OSCURATO:SOCIETA]., sita in Acquaviva delle Fonti, e lì ilpasseggero, disceso dal motociclo, aveva esploso numerosi colpi d’arma da fuocodanneggiando diverse tra le autovetture parcheggiate nell’antistante cortile;- gli accertamenti di natura balistica avevano permesso di apprezzare che iquindici bossoli rinvenuti sui luoghi erano stati esplosi da un’unica arma,identificata dal consulente di parte, in termini di mera verosimiglianza, in unapistola modello Walther P99 ovvero Taurus (così pag. 7 della motivazione); icolpi di pistola erano stati esplosi con direzione dall’alto verso il basso, fatto,questo, confermato dalle numerose scalfiture repertate sull’asfalto;- il giorno successivo, abbandonato in una campagna dell’agro di Gioia delColle, non lontano dalla sede della ditta, era stato rinvenuto, incendiato, unmotociclo, modello Yamaha, identico a quello utilizzato in occasionedell’esplosione dei colpi di arma da fuoco.

La verifica operata sulla targa(AZ59657) aveva condotto ad individuarne la proprietaria (tale [OSCURATO:PERSONA], cherisultava aver sporto denuncia di furto del mezzo), nonché il reale utilizzatore (ildi lei figlio [OSCURATO:PERSONA]);- quest’ultimo aveva riferito che, nella data del 20 settembre 2018, avevaconcesso graziosamente in prestito il mezzo ad un amico, tale [OSCURATO:PERSONA].

Aquest’ultimo, cui non aveva mai chiesto le ragioni sottese alla richiesta, aveva,poi, inutilmente avanzato una richiesta di chiarimenti nel momento in cui ilmotociclo era stato rinvenuto bruciato in campagna;- l’attività di indagine operata attraverso l’acquisizione dei filmati ripresi danumerose telecamere presenti sui luoghi aveva condotto ad accertare ilmendacio del quale l’[OSCURATO:PERSONA] si era macchiato: il motociclo marca Yamaha,infatti, era risultato nella materiale disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] già a decorrere dal 17settembre (in detta occasione, infatti, ed alle ore 8.00 del 19 settembre, ilsoggetto che era stato ripreso mentre conduceva il mezzo indossava ungiubbotto smanicato mimetico con una scritta gialla sul retro identico a quelloche il [OSCURATO:PERSONA] aveva indossato nel momento in cui era stato convocato in casermaper essere escusso a sommarie informazioni);- le stesse riprese avevano però acclarato come alle ore 12.40 del 19settembre altro soggetto avesse assunto il possesso del medesimo mezzo;- l’attività di intercettazione telefonica disposta nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] avevainfine indirizzato l’interesse degli investigatori nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA],individuato come il soggetto che dal primo aveva ricevuto il mezzo a due ruote;- la susseguente attività intercettativa disposta anche a mezzo captatoreinformatico nei confronti del Catanzaro aveva permesso di comprendere checostui, oltre a manifestare ossessivamente la necessità di incontrare tale10.000,00 quale prezzo per mantenere il silenzio, aveva a più riprese disvelato diessere a conoscenza dell’uso cui il mezzo a due ruote era stato destinato, avendoin diverse circostanze criticato l’operato degli autori della sparatoria ed avendocon fare critico ricordato come avesse loro offerto consigli in ordine alla modalitàcon le quali attuare l’azione delittuosa;- quanto alla richiesta della somma di denaro avanzata dal Catanzaro alParadiso, le stesse intercettazioni avevano condotto a ricostruire la funzione dimediatore assunta da [OSCURATO:PERSONA], cognato del [OSCURATO:PERSONA];- da ultimo, le medesime risultanze captative avevano concorso a delinearecon chiarezza il ruolo assunto nella vicenda in esame dal [OSCURATO:PERSONA] e, in specie, ilfatto che questi, ricevuto il motociclo, lo aveva poi consegnato agli autori delfatto che aveva altresì armato affidando loro una pistola marca Taurus calibro9x21.Sulla scorta di dette emergenze - nell’assenza di qualsivoglia dubbio circal’identità dei soggetti intercettati e di coloro ai quali costoro hanno fattoriferimento nei loro dialoghi - il Tribunale ha ritenuto provata oltre ogniragionevole dubbio la penale responsabilità del Catanzaro e del [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai delitti di danneggiamento, porto e detenzione di arma da fuoco e diestorsione, nella forma tentata, come rispettivamente contestati ai capi 1), 2) e3) della rubrica.

Ha ritenuto, in specie, dimostrato che il primo, ricevuto il mezzoa due ruote dal [OSCURATO:PERSONA], lo aveva consegnato al secondo nella pienaconsapevolezza dell’uso cui sarebbe stato destinato e comprovato, ancora, che,nel momento in cui era stato convocato per essere escusso a sommarieinformazioni, aveva avanzato al [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di denaro, reputataavente patente matrice estorsiva, per serbare il silenzio su quanto a suaconoscenza in ordine all’aggressione a mano armata consumata nelle ore seralidel 20 settembre 2018.Ha ancora ritenuto integrata, in relazione al delitto di cui al capo 1) dellarubrica, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonreputando rilevante, in senso contrario, la circostanza che nessuno deiresponsabili e dei dipendenti della ditta «[OSCURATO:SOCIETA].» abbia mai riconosciutodi aver ricevuto, in epoca precedente alla sparatoria, richieste estorsive, madesumendone, piuttosto, la sussistenza, sub specie di metodo mafioso,dall’apprezzamento delle eclatanti modalità dell’azione delittuosa.

Ha evidenziatoche detta circostanza, avendo natura oggettiva, si applica necessariamente atutti gli autori del reato.2.1.

La Corte di appello di Bari, dopo aver respinto le eccezioni di nullitàdella sentenza per essere stato il collegio composto, in primo grado, in occasionedi due udienze dibattimentali, da un giudice onorario, nonché di inutilizzabilitàdelle intercettazioni disposte a mezzo captatore informatico, ha integramentecondiviso l’apparato argomentativo cui il Tribunale ha fatto ricorso per affermarela penale responsabilità dei due imputati.Ha in specie reputato inconsistenti, principalmente alla luce delle risultanzeintercettative, ritenute inequivoche, le censure attraverso le quali la difesa delParadiso ha inteso contestare che il motociclo sia stato da quest’ultimo ricevuto,sulla corretta individuazione, ancor prima, di detto mezzo come quello utilizzatoper consumare l’azione delittuosa, nonché sulla tipologia dell’arma utilizzata.Ha poi fatto proprie le argomentazioni spese dal giudice di primo grado inpunto di sussistenza della circostanza aggravante contestata a corredo del delittodi cui al capo 1) della rubrica, ritenendo impercorribile la prospettazionedifensiva secondo la quale l’azione delittuosa potrebbe aver sotteso matricidiverse da quella ritenuta in sentenza.

Ha altresì rimarcato che detta circostanza,avente natura soggettiva, debba estendersi al Catanzaro posto che questi avevapiena consapevolezza degli scopi perseguiti dal [OSCURATO:PERSONA].

Ha reputato, infine,infondate le doglianze in relazione all’entità della pena inflitta ed alla mancataconcessione di circostanze attenuanti generiche.3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in cinque motivi di seguito riassunti ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. conconseguente nullità della sentenza oggetto di impugnazione.Il difensore premette che il collegio del Tribunale è stato composto in duediverse circostanze - la prima il 7 luglio 2022, allorchè è stata pronunciataordinanza in merito all’utilizzabilità delle risultanze intercettative, la seconda il 23aprile 2024, in occasione della discussione finale ad opera del Pubblico ministero– da un giudice onorario, ciò in violazione di quanto disposto dall’art. 12 deldecreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 che stabilisce che il giudice onorario dipace non possa essere destinato, per il settore penale, a comporre, tra l’altro, icollegi qualora si proceda, come nel caso in esame, in sede dibattimentale, peruno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.Rappresenta che detta indebita composizione dell’organo decidente integrauna causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc.pen. in quanto connessa alle condizioni di capacità del giudice.Lamenta che detta eccezione sia stata rigettata dalla Corte territorialenullità che viene in rilievo è insanabile e rilevabile in ogni stato e grado delprocedimento penale.Contesta altresì che la Corte ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilità dellerisultanze intercettative acquisite mediante utilizzo di captatore informaticosenza, quindi, procedere al doveroso confronto con le considerazioni criticheveicolate attraverso l’atto di appello («ovverosia l’evidente e totale assenza diriferimenti specifici a una particolare e ben individuata organizzazione criminaledi stampo mafioso operante sul territorio all’attualità dei fatti»), ma ricorrendo,piuttosto, ad una motivazione apodittica e generica.

Ribadisce in questa sededette considerazioni secondo le quali l’utilizzo del c.d. trojan non era, nel caso inesame, legittimo richiamando, per un verso, l’epoca di iscrizione del presenteprocedimento, che rende inapplicabile il disposto di cui all’art. 266, comma 2-bis,cod. proc. pen., e ribadendo, per altro verso, i principi di diritto, indicati come«granitici», espressi dalla giurisprudenza di legittimità «che ritiene indispensabileil requisito della indicazione di una associazione criminale che sprigioni una forzaintimidatrice che superi e costituisca un plus rispetto alla forza dei singoli» (cosìpag. 4 del ricorso).3.2.

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. conconseguente nullità della sentenza in relazione al delitto di cui al capo 1) dellarubrica.Il difensore contesta che la Corte territoriale ha confermato il giudizio diresponsabilità del Catanzaro sulla scorta di un materiale probatorio privo dieffettiva capacità dimostrativa.

Evidenzia, anzitutto, che l’istruttoriadibattimentale non ha permesso di acquisire prova certa in ordine al fatto che ilmotociclo rinvenuto bruciato in campagna sia stato quello con cui è stata portataa compimento l’azione criminosa.

Rimarca, poi, che l’arma utilizzata non erastata rinvenuta né è stato possibile determinarne il modello, sicché non puòsostenersi, con certezza, che la pistola «utilizzata sia quella di cui alleintercettazioni».3.3.

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. conconseguente nullità della sentenza in relazione al delitto di cui al capo 3) dellarubrica.Il difensore lamenta che la Corte, nel confermare il giudizio di responsabilitàpenale del Catanzaro in relazione al delitto di cui al capo 3) della rubrica, non hafatto corretta applicazione della legge penale, posto che, «salvo leintercettazioni», non vi è prova «della richiesta e del rifiuto» ed evidenziato,altresì, l’illogicità di una motivazione secondo la quale il ricorrente avrebbe avutol’ardire di intimorire il [OSCURATO:PERSONA], considerato, nel corpo della stessa sentenza,come «un esponente di rilievo nel mondo della criminalità organizzata».3.4.

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. conconseguente nullità della sentenza in relazione alla sussistenza della circostanzaaggravante del metodo mafioso.Il difensore contesta che la Corte abbia fondato la sussistenza dellacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. su un percorsoargomentativo palesemente viziato.Evidenzia che l’istruttoria dibattimentale ha condotto ad apprezzare come iresponsabili della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. non abbiano mai subito richiesteestorsive, come il ricorrente non sia stato ritenuto intraneo a consorterie di tipomafioso o sottoposto a procedimenti penali per possesso di armi da fuoco, come icolpi esplosi siano stati indirizzati verso il basso e non già ad altezza d’uomo,come non sia emerso, sullo sfondo dell’azione delittuosa, l’esistenza di unsodalizio sussumibile nell’alveo della previsione normativa di cui all’art. 416-biscod. pen.

Aggiunge che la Corte ha reputato di poter escludere che l’azionedelittuosa potesse sottendere motivazioni di natura diversa, degradandole amere congetture, quando «analogamente non vi sono tracce per sostenere dettometodo mafioso».

Lamenta, da ultimo, come non sia stata fornita adeguatadimostrazione circa l’esistenza dell’atteggiamento psicologico del reo, avendo lacircostanza aggravante in esame natura soggettiva.3.5.

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. conconseguente nullità della sentenza in punto di determinazione del trattamentosanzionatorio.Il difensore lamenta che la Corte ha erroneamente rigettato la richiesta diriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trascurando di considerareche il ricorrente «non ha una pericolosa spinta criminogena ed una elevatacapacità a delinquere» e che i suoi precedenti penali sono oltremodo vetusti.4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza degli avv. [OSCURATO:PERSONA] eriassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1.

Carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).I difensori premettono che i giudici di appello hanno mostrato scarsaconsapevolezza «rispetto alle asseverazioni dirette o indirette provenienti daRaffaele Catanzaro» concludendo illogicamente, a fronte di un compendioinvestigativo connotato da sicura valenza dimostrativa a carico di quest’ultimo,«per la riferibilità anche solo di una frazione della complessiva dinamica dei fatti»al [OSCURATO:PERSONA].

Lamentano così che la Corte ha trascurato di considerare che ilCatanzaro è stato certamente mosso dalla necessità di allontanare da sé laresponsabilità in relazione al fatto delittuoso di cui al capo 1) della rubrica e chedetto proposito lo ha di certo ispirato anche in occasione dei dialoghi oggetto dirituale intercettazione valorizzati nel corpo della sentenza.

Rimarcano come, al dilà dei riferimenti emergenti dal materiale intercettativo, non sia stato acquisito alcompendio alcun elemento di prova sulla scorta del quale poter affermare che ilParadiso abbia effettivamente ricevuto la moto dal Catanzaro e l’abbia, poi,consegnata agli esecutori materiali del fatto di reato descritto al capo 1) dellarubrica.

Aggiungono come, in detto alveo, straordinariamente significativa sia laconversazione, anch’essa oggetto di intercettazione, che registra la richiesta didenaro avanzata dal Catanzaro («non è possibile affermare se questaintercettazione sia frutto di un gioco tra le parti, come peraltro sembrerebbepossibile, ma è evidente che Catanzaro stesse facendo il suo interesse, bencomprendendo che stava determinando il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei fatticontestati allontanando da sé la propria responsabilità giacché avrebbeagevolmente potuto sostenere la inconsapevolezza sul successivo uso dellamoto»- così pag. 11 del ricorso).

Evidenziano, per l’effetto, la manifesta illogicitàdella motivazione della sentenza, laddove la Corte ha fondato proprio su dettarisultanza - e su un’operazione interpretativa, talora deduttiva ma inveromeramente apparente, in altri passi volta ad esaltare profili fattuali del tuttoinconducenti – una ricostruzione coerente alla prospettazione accusatoriaoggetto della presente verifica.

Censurano il rilievo centrale che la Corteterritoriale ha attribuito alla deposizione offerta dal maresciallo Marchisiellointerlocuzioni captate che il predetto Catanzaro ha intrattenuto con Michele DeCarlo..4.2.

Carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).I difensori contestano, ancora, altro momento dell’apparato motivazionaledella sentenza.

Censurano, in particolare, che la Corte abbia ritenuto comprovatitre distinti passaggi ricostruttivi (il fatto che il ricorrente abbia, anzitutto,acquistato nel passato da tale Amilcare una pistola marca Taurus, la circostanza,poi, che egli l’abbia consegnata agli esecutori materiali, e, da ultimo, il dato chequesti ultimi di essa si siano effettivamente serviti per consumare l’azionedelittuosa).Evidenziano, quanto all’ultimo dei passaggi appena formulati, come dallacircostanza per la quale i bossoli rinvenuti sulla scena del crimine siano tutti dicalibro 9x21 non possa inferirsi nulla con riguardo al modello di pistola impiegata(«da ciò discende che quando le sentenze affermano che a sparare contro le autodella [OSCURATO:SOCIETA] fu una Taurus non può ritenersi sussistente una conclusioneconnessa logicamente con la premessa perché quei bossoli possono riguardareanche una 9x21 non marca Taurus»).

Rimarcano, peraltro, come gliaccertamenti operati da militari appartenenti al R.I.S. dei Carabinieri di Romaabbiano condotto ad un esito incoerente rispetto all’ipotesi di accusa, essiimpedendo di sostenere che i reperti balistici possano essere stati esplosi proprioda una pistola modello Taurus.

Lamentano, di conseguenza, come anche ilpassaggio motivazionale della sentenza che ipotizza, a monte, l’avvenutaconsegna dal ricorrente agli esecutori della pistola di detta marca (o, comunque,di una pistola) si riveli meramente apparente, non atteggiandosi idoneo acolmare detto vuoto il riferimento, operato in sentenza, alla conversazioneintercorsa tra il Catanzaro ed il [OSCURATO:PERSONA].

Evidenziano come a supporto dellalettura difensiva soccorra l’intervenuta assoluzione, disposta nel corpo dellasentenza di primo grado, dell’Amilcare cui l’opzione accusatoria aveva attribuitola veste di cedente della pistola a vantaggio del [OSCURATO:PERSONA].4.3.

Carenza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen.).I difensori contestano l’apparato motivazionale delle sentenze di meritoladdove, nel ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ipotizzano che l’azione delittuosa sia stata funzionaleall’imposizione del vincolo estorsivo ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. del quale peròil compendio in atti non restituisce alcuna evidenza.

Lamentano, pertanto, che lamotivazione sul punto resa sia meramente apparente.

Sostengono come, inparticolare, la motivazione della sentenza non sia condivisibile nella parte in cuiesalta le modalità eclatanti di consumazione dell’azione delittuosa posto che essepossono afferire a causali che nulla «hanno da spartire con la logica implicata dalmetodo mafioso» o, ancora, laddove richiama le propalazioni offerte da alcunicollaboratori di giustizia che riferiscono di un rapporto tra il ricorrente ed un clanche si colloca, però, in epoca oltremodo remota.

Censurano come del tuttoeccentrici rispetto al caso in esame i riferimenti giurisprudenziali operati daigiudici di merito per supportare la conclusione cui sono pervenuti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.2.

Infondati si atteggiano, anzitutto, tutti i motivi di censura prospettatinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni di seguito esposte.2.1.Quanto alla prima delle doglianze, va premesso che con il decretolegislativo n. 116 del 2017 il legislatore ha introdotto una disciplina organicadella magistratura onoraria con la quale ha inteso delineare uno statuto unitariointegrando nel ruolo degli originari Giudici di pace anche i preesistenti Giudicionorari di tribunale e dando, così, vita alla figura unica del «Giudice onorario dipace».

Costoro esercitano di regola, ai sensi dell’art. 9, presso l’ufficio del giudicedi pace, la giurisdizione in materia civile e penale, nonché la funzione conciliativanella prima delle dette materie, secondo le disposizioni di carattere generale dicui ai codici di procedura e delle leggi speciali.

Ove, però, assegnati alla strutturaorganizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita presso il Tribunaledel circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio del Giudice di pace al quale sonoaddetti, essi trattano i procedimenti civili e penali di competenza del Tribunaleordinario nei limiti sanciti dall’art. 11 dello stesso decreto (procedimenti che, perquanto concerne il settore penale, coincidono con quelli a citazione diretta di cuiagli artt. 550 e ss. cod. proc. pen.).

I Giudici onorari di pace possono, altresì,comporre i collegi giudicanti fatti salvo, per il settore penale, i collegi deltribunale del riesame ovvero quelli chiamati a decidere procedimenti per i reati dicui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (art. 12).Come correttamente evidenziato dal di fensore del r icorrente,nell’interpretazione che di quest’ultima disposizione la giurisprudenza dilegittimità ha generalmente offerto, il divieto in esame determina una limitazionealla capacità del giudice ai sensi dell’art. 33, comma 1, cod. proc. pen., la cuiviolazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., inrelazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Detta nullità è, pertanto,insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n.39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112 - 01; analogamente, con riferimento aldivieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi deltribunale del riesame, Sez. 4, n. 26805 del 29/05/2024, Cambio, Rv. 286678-01; Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, Giovenzanza, Rv. 279942 - 01).Il principio appena espresso incontra, però, per espressa lettura già offertada questa Corte (Sez. 3, n. 31844 del 01/04/2025, N., Rv. 288754 - 01), un suolimite applicativo proprio in relazione a casi come quello in esame nei quali, afronte dell’espletamento, da parte di un organo giudicante collegiale compostoanche da un giudice onorario di pace, di qualsivoglia attività rilevante ai fini delladecisione nel divenire di un procedimento relativo a reato compreso nel novero diquelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), sia stata poi, a seguito delmutamento del collegio, disposta, con il consenso delle parti, la rinnovazionedegli atti mediante lettura dei precedenti verbali.A detta linea interpretativa questo collegio intende dare continuità,palesandosi come meramente suggestiva la lettura critica offerta dalla difesa nelcorpo del ricorso.Non coglie nel segno, infatti, la tesi secondo la quale la rinnovazione - cuianche la Corte territoriale ha fatto richiamo per respingere l’eccezione – integri ilmezzo per realizzare un’inammissibile sanatoria di un vizio che, per la sua giàsegnalata radicalità, è inemendabile.

Essa, al contrario, costituisce lo strumentoper attuare la «ripetizione» dell’atto nel rispetto delle regole, ripetizione cui puòdarsi corso o attraverso il nuovo compimento dell’atto istruttorio o che, inalternativa, può essere operata, qualora in tal senso si sia espressa la volontàincensurabile delle parti, come nel caso in esame è avvenuto, attraverso ilrichiamo al contenuto dell’atto già formato.2.2.Carenti di capacità persuasiva si atteggiano, poi, le censure attraverso lequali la difesa ha inteso aggredire l’utilizzo a fini probatori dei risultati dell’attivitàintercettativa disposta nel corso del procedimento.Infondata è, anzitutto, l’affermazione secondo la quale i risultati dell’attivitàdi indagine attuata a mezzo di captatore siano utilizzabili nel caso in esame,(recte: 31 agosto) 2020 in relazione ad indagini che non concernevano la vita el’operatività di una struttura associativa.

Va, infatti, ricordato che in tema diintercettazioni di conversazioni o comunicazioni mediante installazione di uncaptatore informatico (trojan), la riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017,n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25giugno 2020, n. 70, si applica ai procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, conla conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscrittianteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente invigore, nel rispetto dei principi affermati da Sez.

U,n. 26889 del 28/04/2016,[OSCURATO:PERSONA]. 266905 - 01 (Sez. 5, n. 33138 del 28/09/2020, Buscicchio, Rv.279841 - 01).

Tra i procedimenti in materia di criminalità organizzata rientra,all’evidenza, anche quello per il quale in questa sede si procede, stante lacontestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.posta a corredo della fattispecie contestata al capo 1) della rubrica e ciò alla lucedella norma interpretativa di cui all'art. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertitodalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, applicabile retroattivamente, che ha definitol’ambito applicativo della disciplina speciale di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991,n. 152 (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 7086 del 20/11/2024, dep. 2025, Staterini,Rv. 287664 - 01).Insuscettibili di verifica critica si atteggiano le questioni relative allamotivazione dei decreti autorizzativi, non avendo il difensore adempiuto all’oneredi allegazione degli atti in esame, come affermato da Sez. 6, n. 18187 del14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007 - 01:«La parte che deducel'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ha l'onere di indicarespecificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda e di allegare tali atti qualoranon facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità».2.3.Meramente reiterativi ed inficiati da patente genericità si atteggiano imotivi di ricorso che investono l’apparato motivazionale della sentenza quantoalla ricostruzione fattuale della vicenda delittuosa in esame.

Le contestazionidifensive secondo le quali non sarebbe stata acquisita al compendio una provacerta in ordine all’utilizzo nell’azione delittuosa del motociclo rinvenuto poibruciato nelle campagne contigue alla sede della società [OSCURATO:SOCIETA]. o,ancora, all’impiego della pistola modello Taurus menzionata dal ricorrente nelcorso di un colloquio captato si muovono, infatti, su un piano di censurabileastrattezza oltre ad offrire un’irricevibile lettura parcellizzata dalle risultanze.

Intal modo esse sfuggono al necessario confronto con le argomentazioni critichededotte dalla Corte territoriale e, ancor di più, con l’analitica verifica in fatto cui ilgiudice di primo grado ha dato corso, argomentazioni e verifica che, integrandosivicendevolmente, costituiscono un unico apparato motivazionale cui èall’evidenza estraneo ogni inciampo di ordine logico.

Più in particolare, lecircostanze dedotte dalla difesa per le quali taluno tra i testi oculari escussi nonsia stato in grado di precisare la targa del mezzo a due ruote sul qualeviaggiavano gli autori del fatto o, ancora, che la valutazione di identità traquest’ultimo ed il mezzo poi rinvenuto abbandonato e dato alle fiamme sia stataoperata dei militari operanti sulla scorta di considerazioni di ordine empiricotrascurano di considerare quale straordinario peso specifico assumano, nellacompiuta ricostruzione del succedersi degli accadimenti, tanto le riprese videooperate da talune telecamere sparse sul territorio quanto, soprattutto, le violenterecriminazioni cui proprio il ricorrente si è abbandonato nel corso delleconversazioni intercettate nei riguardi degli sparatori, rei di non averpreventivamente rimosso la targa dal mezzo a due ruote, prima di recarsi sullascena del crimine, e di averne così consentito un’agevole individuazione aposteriori (cfr. pagg 9 e seguenti e, ancora, pagg. 19 e seguenti dellamotivazione di primo grado).

Identicamente, le perplessità palesate quantoall’arma impiegata perdono ogni forza dimostrativa alla luce delle risultanzecaptative in atti (cfr. pag. 29 della motivazione della sentenza di primo grado) inrelazione alle quali la difesa ha, come detto, obliterato ogni doverosaconsiderazione.2.4.Ancor più patente appare l’inconsistenza della dedotta nullità dellasentenza con precipuo riguardo alla fattispecie delittuosa ascritta al capo 3)dell’imputazione.

Le considerazioni cui la difesa è ricorsa per contrastare ilgiudizio di penale responsabilità formulato nei riguardi del ricorrente in relazioneal delitto di tentata estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA] si risolvono, infatti, in unavaga ed apodittica asserzione di innocenza, ontologicamente inidonea, in quantotale, ad integrare gli estremi di un motivo suscettibile di considerazione nellapresente sede di legittimità.2.5.Considerazioni pressoché sovrapponibili devono spendersi con riguardoalla contestazione difensiva in punto di riconoscimento della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

Le doglianze al riguardo espressecostituiscono, infatti, pedissequa reiterazione degli argomenti già offerti allavalutazione della Corte territoriale.

Esse, però, ancora una volta, rifuggono dallalettura critica dell’apparato motivazionale posto a fondamento delle pronunce dimerito che, prendendo le mosse da una puntuale ricostruzione degli approdiinterpretativi cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta (cfr. le pagg. 26 eseguenti della motivazione della sentenza di primo grado), ha, attraverso unincedere qualificato da intime logicità e coerenza interna, esaltato i profili fattualidella vicenda che conducono a ravvisare nell’agire dei correi quel particolaredisvalore connesso all’utilizzo del c.d metodo mafioso.

L’assenza di qualsivogliaemergenza che permetta anche solo di ipotizzare, con tratti di apprezzabileconcretezza, una matrice, sottesa alla condotta delittuosa, diversa da quellaposta a corredo dell’imputazione, l’inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] nel panoramadella locale criminalità organizzata, circostanza, quest’ultima, nemmenocontrastata da alcuno dei difensori, e, soprattutto, l’apprezzamento dellepeculiari modalità di consumazione del gesto e, in specie, della «particolareprotervia e...spettacolarità dell’azione di fuoco con moto e armi da fuoco e spariall’impazzata, tipica delle stese camorristiche», indubitabilmente idonee, inconcreto, ad evocare, nei confronti dei destinatari della condotta, proprio la forzaintimidatrice tipica dell’agire mafioso e ad esercitare nei loro confronti una noncomune pressione psicologica, costituiscono le coordinate fattuali che fondano unprocedere argomentativo del tutto immune da manifesti profili di illogicità odiacronico rispetto agli ormai consolidati arresti interpretativi.

E’ appena il caso diaggiungere che, diversamente da quanto opinato dal difensore, la circostanzaaggravante in esame, come contestata, in quanto riferita alle modalità direalizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a caricodei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodomafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.(Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 - 02).

Essa, poi, nonrichiede necessariamente la sussistenza, «sullo sfondo» di una compaginemafiosa di riferimento (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 -01).2.6 Non condivisibili, infine, si atteggiano le censure difensive che investonola congruità dell’apparato motivazionale con riguardo alla mancata concessionedelle attenuanti generiche.Va in termini generali premesso che la mitigazione del trattamento cautelaremediante la concessione di dette attenuanti non costituisca un diritto automaticodell'imputato (che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione),ma presuppone, al contrario, l’emersione in giudizio ed il consequenziale positivoapprezzamento di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispettoalla previsione edittale.La finalità della previsione normativa di cui all'art. 62-bis cod. pen. è, infatti,quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza in favoredell’imputato in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto delfatto quanto della persona che di esso si è reso responsabile.Da ciò consegue che, mentre la meritevolezza del beneficio necessita diapposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono statiritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, l’esplicitamotivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di unaspecifica e motivata richiesta dell'imputato.Logico corollario di quanto appena evidenziato è che, allorquando la richiestadi concessione delle attenuanti generiche non specifichi gli elementi e lecircostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo dellafondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego può dirsisoddisfatto, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, anchecon il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cuifondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep.2016, Piliero, Rv. 266460 - 01).

E questo è quanto ha fatto la Corte barese cheha argomentato, con incedere coerente e, per ciò, incensurabile in questa sede,sulla mancata emersione di elementi suscettibili di positiva valorizzazione afronte, peraltro, di un quadro personologico allarmante.3.Parimenti infondati risultano i motivi formulati nell’interesse di FrancescoParadiso.3.1.E’ agevole osservare come la terza delle doglianze posta a fondamentodel ricorso (cfr. paragrafo 4.3) si muova lungo la medesima direttrice criticapercorsa dal coimputato e già valutata nelle pagine che precedono.

Agliargomenti ed alle valutazioni che hanno persuaso questa Corte della correttezzagiuridica e della congruità della motivazione sul punto offerta dalla Corte barese(cfr. paragrafo 2.5) non può che operarsi, in questa sede, un integrale rinvio.3.2.Avuto riguardo alle ulteriori doglianze, al fine di esplicitare le ragionisottese al giudizio sopra anticipato, non appare inopportuno premettere, intermini generali, come la mancanza di motivazione del provvedimento, qualevizio suscettibile di essere aggredito a mezzo del ricorso per cassazione, non siidentifichi solo nella carenza, sotto il profilo grafico, disciplinato dall'art. 125 cod.proc. pen, ma anche nell'apprezzata assenza dei necessari passaggi e delleargomentazioni indispensabili al fine di rendere l'intero iter logico comprensibilee verificabile da parte del giudice sovraordinato oltre che completo, nelle suelinee essenziali, anche in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti epertinenti avanzate dal soggetto interessato.

Orbene, è agevole osservare comeuna prudente disamina dell’atto di ricorso permetta di apprezzare comedoglianze sopra richiamate i difensori del ricorrente abbiano, per il vero, intensooffrire (recte: ribadire in questa sede dopo averne fatto motivo di appello) solouna diversa chiave lettura del materiale probatorio, tesa, per un verso, adannullare la portata dimostrativa delle risultanze intercettative e volta, per altroverso, ad esaltare il ruolo assunto dal coimputato nella presente vicenda e, inspecie, l’opaco interesse che ne avrebbe ispirato l’azione e dal quale sarebbeconseguito l’ingiusto coinvolgimento in essa del [OSCURATO:PERSONA].

Così ricostruiti i terminidella censura, di essa non può che apprezzarsene la patente inammissibilità.Il vizio della motivazione, per essere tale, deve essere desumibile dallalettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere internoall'atto e non il frutto di una rivisitazione in termini critici del materiale posto afondamento della decisione.

Diversamente opinando, si legittimerebbe, infatti,una valutazione sulla capacità dimostrativa del compendio che è del tuttoestranea al giudizio di legittimità.

Risultano, infatti, irricevibili le deduzionicritiche, come quelle offerte dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], che si pongono in direttoconfronto con il materiale probatorio o indiziario acquisito, sollecitandone undiverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schematipico di un gravame di merito, eccentrico rispetto alle funzioni qualificanti loscrutinio di legittimità (Sez 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV 266924 -01; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153 - 01).3.3.Considerazioni non dissimili possono spendersi quanto al secondo deimotivi di ricorso.

Anche in tal caso, la lettura critica che per il suo tramite ladifesa del [OSCURATO:PERSONA] ha operato nei riguardi dell’apparato motivazionale dellasentenza veicola, invero, un’irricevibile proposta interpretativa del materialeprobatorio, peraltro fondata sull’esaltazione dell’ambiguità di alcuni profili difatto, valutati però in forma atomistica, sul non corretto apprezzamento delsignificato di taluni passaggi della motivazione e, su tutto, su una censurabileomissione del peso specifico di quelle emergenze cui, invece, i giudici di meritohanno attribuito un peso specifico di primo momento.

Paradigmatico di unapproccio gravato da così severi limiti è, anzitutto, il rilievo attribuito dalla difesaall’assoluzione della quale in primo grado ha beneficiato l’imputato AmilcareMontiCondesnitt, colui che, secondo l’originaria prospettazione accusatoria, avrebbeceduto al [OSCURATO:PERSONA] la pistola marca Taurus poi utilizzata per esplodere i colpid’arma da fuoco nelle immediate adiacenze della sede della società.

Il dato, lungidal sottendere una radicale contraddizione insita nell’apparato argomentativodella pronuncia rinviene, com’è agevole apprezzare dalla lettura dellamotivazione, una coerente spiegazione nel fatto che il decidente, pur dando percomprovata la cessione dell’arma, non ha ritenuto di poter individuare, con ilgrado di rasserenante certezza, nel predetto imputato il soggetto di nomeAmilcare che la pistola aveva ceduto al [OSCURATO:PERSONA] dietro il pagamento di uncorrispettivo pari a 2.000,00 euro (cfr. pagg. 32 e seguenti della motivazione).Né riesce ad intaccare la forza e la logicità della ricostruzione la circostanza chegli accertamenti tecnici operati sui reperti balistici non abbiano condotto adidentificare con certezza la pistola utilizzata per la consumazione dell’atto.

Ciònon tanto perché, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, gliaccertamenti balistici non hanno permesso di escludere che i bossoli rinvenutisulla scena del crimine possano essere stati esplosi da una pistola marca Taurus(cfr. le puntualizzazioni contenute nella nota tecnica del 26 giugno 2019 a firmadel Lgt. [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso il R.I.S. di Roma), quanto, piuttosto,per l’inequivoco tenore delle risultanze intercettative (su tutte la conversazioneprogressivo n. 99 - R.I.T 56/19, riportata alla pag 29 della sentenza di primogrado) che attestano in termini inequivoci l’utilizzo proprio dell’arma, della marcasopra indicata, della quale il ricorrente si era in precedenza dotato.4.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, i ricorsi devono essere rigettati,con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a Gioia del Colle (Ba) il 13 agosto 1968avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d’appello di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto dei ricorsi, e gli avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostitutodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], e CarloTaormina, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ne hanno, di contro, invocatol’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza dell’1 luglio 2025 la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza del 21 marzo 2024 con la quale il Tribunale di Bari ha affermato lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti ascrittigli ai capi1) e 3) della rubrica e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui addebitati aicapi 1) e 2) della rubrica, condannandoli rispettivamente, previo riconoscimentodel vincolo della continuazione, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione edi euro 1.250,00 di multa e di anni sette di reclusione e di euro 1.000,00 dimulta.2. Secondo la ricostruzione fattuale operata dal Giudice di primo grado, lavicenda oggetto del presente procedimento, per quanto rileva direttamente inquesta sede, può essere così riassunta:- nelle ore serali del 20 settembre 2018 (ore 19.00) due soggetti, travisaticon caschi integrali, avevano raggiunto, a bordo di un mezzo a due ruote, lasede della società [OSCURATO:SOCIETA]., sita in Acquaviva delle Fonti, e lì ilpasseggero, disceso dal motociclo, aveva esploso numerosi colpi d’arma da fuocodanneggiando diverse tra le autovetture parcheggiate nell’antistante cortile;- gli accertamenti di natura balistica avevano permesso di apprezzare che iquindici bossoli rinvenuti sui luoghi erano stati esplosi da un’unica arma,identificata dal consulente di parte, in termini di mera verosimiglianza, in unapistola modello Walther P99 ovvero Taurus (così pag. 7 della motivazione); icolpi di pistola erano stati esplosi con direzione dall’alto verso il basso, fatto,questo, confermato dalle numerose scalfiture repertate sull’asfalto;- il giorno successivo, abbandonato in una campagna dell’agro di Gioia delColle, non lontano dalla sede della ditta, era stato rinvenuto, incendiato, unmotociclo, modello Yamaha, identico a quello utilizzato in occasionedell’esplosione dei colpi di arma da fuoco. La verifica operata sulla targa(AZ59657) aveva condotto ad individuarne la proprietaria (tale [OSCURATO:PERSONA], cherisultava aver sporto denuncia di furto del mezzo), nonché il reale utilizzatore (ildi lei figlio [OSCURATO:PERSONA]);- quest’ultimo aveva riferito che, nella data del 20 settembre 2018, avevaconcesso graziosamente in prestito il mezzo ad un amico, tale [OSCURATO:PERSONA]. Aquest’ultimo, cui non aveva mai chiesto le ragioni sottese alla richiesta, aveva,poi, inutilmente avanzato una richiesta di chiarimenti nel momento in cui ilmotociclo era stato rinvenuto bruciato in campagna;- l’attività di indagine operata attraverso l’acquisizione dei filmati ripresi danumerose telecamere presenti sui luoghi aveva condotto ad accertare ilmendacio del quale l’[OSCURATO:PERSONA] si era macchiato: il motociclo marca Yamaha,infatti, era risultato nella materiale disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] già a decorrere dal 17settembre (in detta occasione, infatti, ed alle ore 8.00 del 19 settembre, ilsoggetto che era stato ripreso mentre conduceva il mezzo indossava ungiubbotto smanicato mimetico con una scritta gialla sul retro identico a quelloche il [OSCURATO:PERSONA] aveva indossato nel momento in cui era stato convocato in casermaper essere escusso a sommarie informazioni);- le stesse riprese avevano però acclarato come alle ore 12.40 del 19settembre altro soggetto avesse assunto il possesso del medesimo mezzo;- l’attività di intercettazione telefonica disposta nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] avevainfine indirizzato l’interesse degli investigatori nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA],individuato come il soggetto che dal primo aveva ricevuto il mezzo a due ruote;- la susseguente attività intercettativa disposta anche a mezzo captatoreinformatico nei confronti del Catanzaro aveva permesso di comprendere checostui, oltre a manifestare ossessivamente la necessità di incontrare tale10.000,00 quale prezzo per mantenere il silenzio, aveva a più riprese disvelato diessere a conoscenza dell’uso cui il mezzo a due ruote era stato destinato, avendoin diverse circostanze criticato l’operato degli autori della sparatoria ed avendocon fare critico ricordato come avesse loro offerto consigli in ordine alla modalitàcon le quali attuare l’azione delittuosa;- quanto alla richiesta della somma di denaro avanzata dal Catanzaro alParadiso, le stesse intercettazioni avevano condotto a ricostruire la funzione dimediatore assunta da [OSCURATO:PERSONA], cognato del [OSCURATO:PERSONA];- da ultimo, le medesime risultanze captative avevano concorso a delinearecon chiarezza il ruolo assunto nella vicenda in esame dal [OSCURATO:PERSONA] e, in specie, ilfatto che questi, ricevuto il motociclo, lo aveva poi consegnato agli autori delfatto che aveva altresì armato affidando loro una pistola marca Taurus calibro9x21.Sulla scorta di dette emergenze - nell’assenza di qualsivoglia dubbio circal’identità dei soggetti intercettati e di coloro ai quali costoro hanno fattoriferimento nei loro dialoghi - il Tribunale ha ritenuto provata oltre ogniragionevole dubbio la penale responsabilità del Catanzaro e del [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai delitti di danneggiamento, porto e detenzione di arma da fuoco e diestorsione, nella forma tentata, come rispettivamente contestati ai capi 1), 2) e3) della rubrica. Ha ritenuto, in specie, dimostrato che il primo, ricevuto il mezzoa due ruote dal [OSCURATO:PERSONA], lo aveva consegnato al secondo nella pienaconsapevolezza dell’uso cui sarebbe stato destinato e comprovato, ancora, che,nel momento in cui era stato convocato per essere escusso a sommarieinformazioni, aveva avanzato al [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di denaro, reputataavente patente matrice estorsiva, per serbare il silenzio su quanto a suaconoscenza in ordine all’aggressione a mano armata consumata nelle ore seralidel 20 settembre 2018.Ha ancora ritenuto integrata, in relazione al delitto di cui al capo 1) dellarubrica, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonreputando rilevante, in senso contrario, la circostanza che nessuno deiresponsabili e dei dipendenti della ditta «[OSCURATO:SOCIETA].» abbia mai riconosciutodi aver ricevuto, in epoca precedente alla sparatoria, richieste estorsive, madesumendone, piuttosto, la sussistenza, sub specie di metodo mafioso,dall’apprezzamento delle eclatanti modalità dell’azione delittuosa. Ha evidenziatoche detta circostanza, avendo natura oggettiva, si applica necessariamente atutti gli autori del reato.2.1. La Corte di appello di Bari, dopo aver respinto le eccezioni di nullitàdella sentenza per essere stato il collegio composto, in primo grado, in occasionedi due udienze dibattimentali, da un giudice onorario, nonché di inutilizzabilitàdelle intercettazioni disposte a mezzo captatore informatico, ha integramentecondiviso l’apparato argomentativo cui il Tribunale ha fatto ricorso per affermarela penale responsabilità dei due imputati.Ha in specie reputato inconsistenti, principalmente alla luce delle risultanzeintercettative, ritenute inequivoche, le censure attraverso le quali la difesa delParadiso ha inteso contestare che il motociclo sia stato da quest’ultimo ricevuto,sulla corretta individuazione, ancor prima, di detto mezzo come quello utilizzatoper consumare l’azione delittuosa, nonché sulla tipologia dell’arma utilizzata.Ha poi fatto proprie le argomentazioni spese dal giudice di primo grado inpunto di sussistenza della circostanza aggravante contestata a corredo del delittodi cui al capo 1) della rubrica, ritenendo impercorribile la prospettazionedifensiva secondo la quale l’azione delittuosa potrebbe aver sotteso matricidiverse da quella ritenuta in sentenza. Ha altresì rimarcato che detta circostanza,avente natura soggettiva, debba estendersi al Catanzaro posto che questi avevapiena consapevolezza degli scopi perseguiti dal [OSCURATO:PERSONA]. Ha reputato, infine,infondate le doglianze in relazione all’entità della pena inflitta ed alla mancataconcessione di circostanze attenuanti generiche.3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in cinque motivi di seguito riassunti ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. conconseguente nullità della sentenza oggetto di impugnazione.Il difensore premette che il collegio del Tribunale è stato composto in duediverse circostanze - la prima il 7 luglio 2022, allorchè è stata pronunciataordinanza in merito all’utilizzabilità delle risultanze intercettative, la seconda il 23aprile 2024, in occasione della discussione finale ad opera del Pubblico ministero– da un giudice onorario, ciò in violazione di quanto disposto dall’art. 12 deldecreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 che stabilisce che il giudice onorario dipace non possa essere destinato, per il settore penale, a comporre, tra l’altro, icollegi qualora si proceda, come nel caso in esame, in sede dibattimentale, peruno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.Rappresenta che detta indebita composizione dell’organo decidente integrauna causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc.pen. in quanto connessa alle condizioni di capacità del giudice.Lamenta che detta eccezione sia stata rigettata dalla Corte territorialenullità che viene in rilievo è insanabile e rilevabile in ogni stato e grado delprocedimento penale.Contesta altresì che la Corte ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilità dellerisultanze intercettative acquisite mediante utilizzo di captatore informaticosenza, quindi, procedere al doveroso confronto con le considerazioni criticheveicolate attraverso l’atto di appello («ovverosia l’evidente e totale assenza diriferimenti specifici a una particolare e ben individuata organizzazione criminaledi stampo mafioso operante sul territorio all’attualità dei fatti»), ma ricorrendo,piuttosto, ad una motivazione apodittica e generica. Ribadisce in questa sededette considerazioni secondo le quali l’utilizzo del c.d. trojan non era, nel caso inesame, legittimo richiamando, per un verso, l’epoca di iscrizione del presenteprocedimento, che rende inapplicabile il disposto di cui all’art. 266, comma 2-bis,cod. proc. pen., e ribadendo, per altro verso, i principi di diritto, indicati come«granitici», espressi dalla giurisprudenza di legittimità «che ritiene indispensabileil requisito della indicazione di una associazione criminale che sprigioni una forzaintimidatrice che superi e costituisca un plus rispetto alla forza dei singoli» (cosìpag. 4 del ricorso).3.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. conconseguente nullità della sentenza in relazione al delitto di cui al capo 1) dellarubrica.Il difensore contesta che la Corte territoriale ha confermato il giudizio diresponsabilità del Catanzaro sulla scorta di un materiale probatorio privo dieffettiva capacità dimostrativa. Evidenzia, anzitutto, che l’istruttoriadibattimentale non ha permesso di acquisire prova certa in ordine al fatto che ilmotociclo rinvenuto bruciato in campagna sia stato quello con cui è stata portataa compimento l’azione criminosa. Rimarca, poi, che l’arma utilizzata non erastata rinvenuta né è stato possibile determinarne il modello, sicché non puòsostenersi, con certezza, che la pistola «utilizzata sia quella di cui alleintercettazioni».3.3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. conconseguente nullità della sentenza in relazione al delitto di cui al capo 3) dellarubrica.Il difensore lamenta che la Corte, nel confermare il giudizio di responsabilitàpenale del Catanzaro in relazione al delitto di cui al capo 3) della rubrica, non hafatto corretta applicazione della legge penale, posto che, «salvo leintercettazioni», non vi è prova «della richiesta e del rifiuto» ed evidenziato,altresì, l’illogicità di una motivazione secondo la quale il ricorrente avrebbe avutol’ardire di intimorire il [OSCURATO:PERSONA], considerato, nel corpo della stessa sentenza,come «un esponente di rilievo nel mondo della criminalità organizzata».3.4. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. conconseguente nullità della sentenza in relazione alla sussistenza della circostanzaaggravante del metodo mafioso.Il difensore contesta che la Corte abbia fondato la sussistenza dellacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. su un percorsoargomentativo palesemente viziato.Evidenzia che l’istruttoria dibattimentale ha condotto ad apprezzare come iresponsabili della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. non abbiano mai subito richiesteestorsive, come il ricorrente non sia stato ritenuto intraneo a consorterie di tipomafioso o sottoposto a procedimenti penali per possesso di armi da fuoco, come icolpi esplosi siano stati indirizzati verso il basso e non già ad altezza d’uomo,come non sia emerso, sullo sfondo dell’azione delittuosa, l’esistenza di unsodalizio sussumibile nell’alveo della previsione normativa di cui all’art. 416-biscod. pen. Aggiunge che la Corte ha reputato di poter escludere che l’azionedelittuosa potesse sottendere motivazioni di natura diversa, degradandole amere congetture, quando «analogamente non vi sono tracce per sostenere dettometodo mafioso». Lamenta, da ultimo, come non sia stata fornita adeguatadimostrazione circa l’esistenza dell’atteggiamento psicologico del reo, avendo lacircostanza aggravante in esame natura soggettiva.3.5. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. conconseguente nullità della sentenza in punto di determinazione del trattamentosanzionatorio.Il difensore lamenta che la Corte ha erroneamente rigettato la richiesta diriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trascurando di considerareche il ricorrente «non ha una pericolosa spinta criminogena ed una elevatacapacità a delinquere» e che i suoi precedenti penali sono oltremodo vetusti.4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza degli avv. [OSCURATO:PERSONA] eriassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1. Carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).I difensori premettono che i giudici di appello hanno mostrato scarsaconsapevolezza «rispetto alle asseverazioni dirette o indirette provenienti daRaffaele Catanzaro» concludendo illogicamente, a fronte di un compendioinvestigativo connotato da sicura valenza dimostrativa a carico di quest’ultimo,«per la riferibilità anche solo di una frazione della complessiva dinamica dei fatti»al [OSCURATO:PERSONA]. Lamentano così che la Corte ha trascurato di considerare che ilCatanzaro è stato certamente mosso dalla necessità di allontanare da sé laresponsabilità in relazione al fatto delittuoso di cui al capo 1) della rubrica e chedetto proposito lo ha di certo ispirato anche in occasione dei dialoghi oggetto dirituale intercettazione valorizzati nel corpo della sentenza. Rimarcano come, al dilà dei riferimenti emergenti dal materiale intercettativo, non sia stato acquisito alcompendio alcun elemento di prova sulla scorta del quale poter affermare che ilParadiso abbia effettivamente ricevuto la moto dal Catanzaro e l’abbia, poi,consegnata agli esecutori materiali del fatto di reato descritto al capo 1) dellarubrica. Aggiungono come, in detto alveo, straordinariamente significativa sia laconversazione, anch’essa oggetto di intercettazione, che registra la richiesta didenaro avanzata dal Catanzaro («non è possibile affermare se questaintercettazione sia frutto di un gioco tra le parti, come peraltro sembrerebbepossibile, ma è evidente che Catanzaro stesse facendo il suo interesse, bencomprendendo che stava determinando il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei fatticontestati allontanando da sé la propria responsabilità giacché avrebbeagevolmente potuto sostenere la inconsapevolezza sul successivo uso dellamoto»- così pag. 11 del ricorso). Evidenziano, per l’effetto, la manifesta illogicitàdella motivazione della sentenza, laddove la Corte ha fondato proprio su dettarisultanza - e su un’operazione interpretativa, talora deduttiva ma inveromeramente apparente, in altri passi volta ad esaltare profili fattuali del tuttoinconducenti – una ricostruzione coerente alla prospettazione accusatoriaoggetto della presente verifica. Censurano il rilievo centrale che la Corteterritoriale ha attribuito alla deposizione offerta dal maresciallo Marchisiellointerlocuzioni captate che il predetto Catanzaro ha intrattenuto con Michele DeCarlo..4.2. Carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).I difensori contestano, ancora, altro momento dell’apparato motivazionaledella sentenza. Censurano, in particolare, che la Corte abbia ritenuto comprovatitre distinti passaggi ricostruttivi (il fatto che il ricorrente abbia, anzitutto,acquistato nel passato da tale Amilcare una pistola marca Taurus, la circostanza,poi, che egli l’abbia consegnata agli esecutori materiali, e, da ultimo, il dato chequesti ultimi di essa si siano effettivamente serviti per consumare l’azionedelittuosa).Evidenziano, quanto all’ultimo dei passaggi appena formulati, come dallacircostanza per la quale i bossoli rinvenuti sulla scena del crimine siano tutti dicalibro 9x21 non possa inferirsi nulla con riguardo al modello di pistola impiegata(«da ciò discende che quando le sentenze affermano che a sparare contro le autodella [OSCURATO:SOCIETA] fu una Taurus non può ritenersi sussistente una conclusioneconnessa logicamente con la premessa perché quei bossoli possono riguardareanche una 9x21 non marca Taurus»). Rimarcano, peraltro, come gliaccertamenti operati da militari appartenenti al R.I.S. dei Carabinieri di Romaabbiano condotto ad un esito incoerente rispetto all’ipotesi di accusa, essiimpedendo di sostenere che i reperti balistici possano essere stati esplosi proprioda una pistola modello Taurus. Lamentano, di conseguenza, come anche ilpassaggio motivazionale della sentenza che ipotizza, a monte, l’avvenutaconsegna dal ricorrente agli esecutori della pistola di detta marca (o, comunque,di una pistola) si riveli meramente apparente, non atteggiandosi idoneo acolmare detto vuoto il riferimento, operato in sentenza, alla conversazioneintercorsa tra il Catanzaro ed il [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziano come a supporto dellalettura difensiva soccorra l’intervenuta assoluzione, disposta nel corpo dellasentenza di primo grado, dell’Amilcare cui l’opzione accusatoria aveva attribuitola veste di cedente della pistola a vantaggio del [OSCURATO:PERSONA].4.3. Carenza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen.).I difensori contestano l’apparato motivazionale delle sentenze di meritoladdove, nel ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ipotizzano che l’azione delittuosa sia stata funzionaleall’imposizione del vincolo estorsivo ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. del quale peròil compendio in atti non restituisce alcuna evidenza. Lamentano, pertanto, che lamotivazione sul punto resa sia meramente apparente. Sostengono come, inparticolare, la motivazione della sentenza non sia condivisibile nella parte in cuiesalta le modalità eclatanti di consumazione dell’azione delittuosa posto che essepossono afferire a causali che nulla «hanno da spartire con la logica implicata dalmetodo mafioso» o, ancora, laddove richiama le propalazioni offerte da alcunicollaboratori di giustizia che riferiscono di un rapporto tra il ricorrente ed un clanche si colloca, però, in epoca oltremodo remota. Censurano come del tuttoeccentrici rispetto al caso in esame i riferimenti giurisprudenziali operati daigiudici di merito per supportare la conclusione cui sono pervenuti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.2. Infondati si atteggiano, anzitutto, tutti i motivi di censura prospettatinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni di seguito esposte.2.1.Quanto alla prima delle doglianze, va premesso che con il decretolegislativo n. 116 del 2017 il legislatore ha introdotto una disciplina organicadella magistratura onoraria con la quale ha inteso delineare uno statuto unitariointegrando nel ruolo degli originari Giudici di pace anche i preesistenti Giudicionorari di tribunale e dando, così, vita alla figura unica del «Giudice onorario dipace». Costoro esercitano di regola, ai sensi dell’art. 9, presso l’ufficio del giudicedi pace, la giurisdizione in materia civile e penale, nonché la funzione conciliativanella prima delle dette materie, secondo le disposizioni di carattere generale dicui ai codici di procedura e delle leggi speciali. Ove, però, assegnati alla strutturaorganizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita presso il Tribunaledel circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio del Giudice di pace al quale sonoaddetti, essi trattano i procedimenti civili e penali di competenza del Tribunaleordinario nei limiti sanciti dall’art. 11 dello stesso decreto (procedimenti che, perquanto concerne il settore penale, coincidono con quelli a citazione diretta di cuiagli artt. 550 e ss. cod. proc. pen.). I Giudici onorari di pace possono, altresì,comporre i collegi giudicanti fatti salvo, per il settore penale, i collegi deltribunale del riesame ovvero quelli chiamati a decidere procedimenti per i reati dicui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (art. 12).Come correttamente evidenziato dal di fensore del r icorrente,nell’interpretazione che di quest’ultima disposizione la giurisprudenza dilegittimità ha generalmente offerto, il divieto in esame determina una limitazionealla capacità del giudice ai sensi dell’art. 33, comma 1, cod. proc. pen., la cuiviolazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., inrelazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Detta nullità è, pertanto,insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n.39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112 - 01; analogamente, con riferimento aldivieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi deltribunale del riesame, Sez. 4, n. 26805 del 29/05/2024, Cambio, Rv. 286678-01; Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, Giovenzanza, Rv. 279942 - 01).Il principio appena espresso incontra, però, per espressa lettura già offertada questa Corte (Sez. 3, n. 31844 del 01/04/2025, N., Rv. 288754 - 01), un suolimite applicativo proprio in relazione a casi come quello in esame nei quali, afronte dell’espletamento, da parte di un organo giudicante collegiale compostoanche da un giudice onorario di pace, di qualsivoglia attività rilevante ai fini delladecisione nel divenire di un procedimento relativo a reato compreso nel novero diquelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), sia stata poi, a seguito delmutamento del collegio, disposta, con il consenso delle parti, la rinnovazionedegli atti mediante lettura dei precedenti verbali.A detta linea interpretativa questo collegio intende dare continuità,palesandosi come meramente suggestiva la lettura critica offerta dalla difesa nelcorpo del ricorso.Non coglie nel segno, infatti, la tesi secondo la quale la rinnovazione - cuianche la Corte territoriale ha fatto richiamo per respingere l’eccezione – integri ilmezzo per realizzare un’inammissibile sanatoria di un vizio che, per la sua giàsegnalata radicalità, è inemendabile. Essa, al contrario, costituisce lo strumentoper attuare la «ripetizione» dell’atto nel rispetto delle regole, ripetizione cui puòdarsi corso o attraverso il nuovo compimento dell’atto istruttorio o che, inalternativa, può essere operata, qualora in tal senso si sia espressa la volontàincensurabile delle parti, come nel caso in esame è avvenuto, attraverso ilrichiamo al contenuto dell’atto già formato.2.2.Carenti di capacità persuasiva si atteggiano, poi, le censure attraverso lequali la difesa ha inteso aggredire l’utilizzo a fini probatori dei risultati dell’attivitàintercettativa disposta nel corso del procedimento.Infondata è, anzitutto, l’affermazione secondo la quale i risultati dell’attivitàdi indagine attuata a mezzo di captatore siano utilizzabili nel caso in esame,(recte: 31 agosto) 2020 in relazione ad indagini che non concernevano la vita el’operatività di una struttura associativa. Va, infatti, ricordato che in tema diintercettazioni di conversazioni o comunicazioni mediante installazione di uncaptatore informatico (trojan), la riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017,n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25giugno 2020, n. 70, si applica ai procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, conla conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscrittianteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente invigore, nel rispetto dei principi affermati da Sez. U,n. 26889 del 28/04/2016,[OSCURATO:PERSONA]. 266905 - 01 (Sez. 5, n. 33138 del 28/09/2020, Buscicchio, Rv.279841 - 01). Tra i procedimenti in materia di criminalità organizzata rientra,all’evidenza, anche quello per il quale in questa sede si procede, stante lacontestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.posta a corredo della fattispecie contestata al capo 1) della rubrica e ciò alla lucedella norma interpretativa di cui all'art. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertitodalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, applicabile retroattivamente, che ha definitol’ambito applicativo della disciplina speciale di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991,n. 152 (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 7086 del 20/11/2024, dep. 2025, Staterini,Rv. 287664 - 01).Insuscettibili di verifica critica si atteggiano le questioni relative allamotivazione dei decreti autorizzativi, non avendo il difensore adempiuto all’oneredi allegazione degli atti in esame, come affermato da Sez. 6, n. 18187 del14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007 - 01:«La parte che deducel'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ha l'onere di indicarespecificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda e di allegare tali atti qualoranon facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità».2.3.Meramente reiterativi ed inficiati da patente genericità si atteggiano imotivi di ricorso che investono l’apparato motivazionale della sentenza quantoalla ricostruzione fattuale della vicenda delittuosa in esame. Le contestazionidifensive secondo le quali non sarebbe stata acquisita al compendio una provacerta in ordine all’utilizzo nell’azione delittuosa del motociclo rinvenuto poibruciato nelle campagne contigue alla sede della società [OSCURATO:SOCIETA]. o,ancora, all’impiego della pistola modello Taurus menzionata dal ricorrente nelcorso di un colloquio captato si muovono, infatti, su un piano di censurabileastrattezza oltre ad offrire un’irricevibile lettura parcellizzata dalle risultanze. Intal modo esse sfuggono al necessario confronto con le argomentazioni critichededotte dalla Corte territoriale e, ancor di più, con l’analitica verifica in fatto cui ilgiudice di primo grado ha dato corso, argomentazioni e verifica che, integrandosivicendevolmente, costituiscono un unico apparato motivazionale cui èall’evidenza estraneo ogni inciampo di ordine logico. Più in particolare, lecircostanze dedotte dalla difesa per le quali taluno tra i testi oculari escussi nonsia stato in grado di precisare la targa del mezzo a due ruote sul qualeviaggiavano gli autori del fatto o, ancora, che la valutazione di identità traquest’ultimo ed il mezzo poi rinvenuto abbandonato e dato alle fiamme sia stataoperata dei militari operanti sulla scorta di considerazioni di ordine empiricotrascurano di considerare quale straordinario peso specifico assumano, nellacompiuta ricostruzione del succedersi degli accadimenti, tanto le riprese videooperate da talune telecamere sparse sul territorio quanto, soprattutto, le violenterecriminazioni cui proprio il ricorrente si è abbandonato nel corso delleconversazioni intercettate nei riguardi degli sparatori, rei di non averpreventivamente rimosso la targa dal mezzo a due ruote, prima di recarsi sullascena del crimine, e di averne così consentito un’agevole individuazione aposteriori (cfr. pagg 9 e seguenti e, ancora, pagg. 19 e seguenti dellamotivazione di primo grado). Identicamente, le perplessità palesate quantoall’arma impiegata perdono ogni forza dimostrativa alla luce delle risultanzecaptative in atti (cfr. pag. 29 della motivazione della sentenza di primo grado) inrelazione alle quali la difesa ha, come detto, obliterato ogni doverosaconsiderazione.2.4.Ancor più patente appare l’inconsistenza della dedotta nullità dellasentenza con precipuo riguardo alla fattispecie delittuosa ascritta al capo 3)dell’imputazione. Le considerazioni cui la difesa è ricorsa per contrastare ilgiudizio di penale responsabilità formulato nei riguardi del ricorrente in relazioneal delitto di tentata estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA] si risolvono, infatti, in unavaga ed apodittica asserzione di innocenza, ontologicamente inidonea, in quantotale, ad integrare gli estremi di un motivo suscettibile di considerazione nellapresente sede di legittimità.2.5.Considerazioni pressoché sovrapponibili devono spendersi con riguardoalla contestazione difensiva in punto di riconoscimento della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Le doglianze al riguardo espressecostituiscono, infatti, pedissequa reiterazione degli argomenti già offerti allavalutazione della Corte territoriale. Esse, però, ancora una volta, rifuggono dallalettura critica dell’apparato motivazionale posto a fondamento delle pronunce dimerito che, prendendo le mosse da una puntuale ricostruzione degli approdiinterpretativi cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta (cfr. le pagg. 26 eseguenti della motivazione della sentenza di primo grado), ha, attraverso unincedere qualificato da intime logicità e coerenza interna, esaltato i profili fattualidella vicenda che conducono a ravvisare nell’agire dei correi quel particolaredisvalore connesso all’utilizzo del c.d metodo mafioso. L’assenza di qualsivogliaemergenza che permetta anche solo di ipotizzare, con tratti di apprezzabileconcretezza, una matrice, sottesa alla condotta delittuosa, diversa da quellaposta a corredo dell’imputazione, l’inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] nel panoramadella locale criminalità organizzata, circostanza, quest’ultima, nemmenocontrastata da alcuno dei difensori, e, soprattutto, l’apprezzamento dellepeculiari modalità di consumazione del gesto e, in specie, della «particolareprotervia e...spettacolarità dell’azione di fuoco con moto e armi da fuoco e spariall’impazzata, tipica delle stese camorristiche», indubitabilmente idonee, inconcreto, ad evocare, nei confronti dei destinatari della condotta, proprio la forzaintimidatrice tipica dell’agire mafioso e ad esercitare nei loro confronti una noncomune pressione psicologica, costituiscono le coordinate fattuali che fondano unprocedere argomentativo del tutto immune da manifesti profili di illogicità odiacronico rispetto agli ormai consolidati arresti interpretativi. E’ appena il caso diaggiungere che, diversamente da quanto opinato dal difensore, la circostanzaaggravante in esame, come contestata, in quanto riferita alle modalità direalizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a caricodei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodomafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.(Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 - 02). Essa, poi, nonrichiede necessariamente la sussistenza, «sullo sfondo» di una compaginemafiosa di riferimento (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 -01).2.6 Non condivisibili, infine, si atteggiano le censure difensive che investonola congruità dell’apparato motivazionale con riguardo alla mancata concessionedelle attenuanti generiche.Va in termini generali premesso che la mitigazione del trattamento cautelaremediante la concessione di dette attenuanti non costituisca un diritto automaticodell'imputato (che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione),ma presuppone, al contrario, l’emersione in giudizio ed il consequenziale positivoapprezzamento di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispettoalla previsione edittale.La finalità della previsione normativa di cui all'art. 62-bis cod. pen. è, infatti,quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza in favoredell’imputato in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto delfatto quanto della persona che di esso si è reso responsabile.Da ciò consegue che, mentre la meritevolezza del beneficio necessita diapposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono statiritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, l’esplicitamotivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di unaspecifica e motivata richiesta dell'imputato.Logico corollario di quanto appena evidenziato è che, allorquando la richiestadi concessione delle attenuanti generiche non specifichi gli elementi e lecircostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo dellafondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego può dirsisoddisfatto, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, anchecon il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cuifondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep.2016, Piliero, Rv. 266460 - 01). E questo è quanto ha fatto la Corte barese cheha argomentato, con incedere coerente e, per ciò, incensurabile in questa sede,sulla mancata emersione di elementi suscettibili di positiva valorizzazione afronte, peraltro, di un quadro personologico allarmante.3.Parimenti infondati risultano i motivi formulati nell’interesse di FrancescoParadiso.3.1.E’ agevole osservare come la terza delle doglianze posta a fondamentodel ricorso (cfr. paragrafo 4.3) si muova lungo la medesima direttrice criticapercorsa dal coimputato e già valutata nelle pagine che precedono. Agliargomenti ed alle valutazioni che hanno persuaso questa Corte della correttezzagiuridica e della congruità della motivazione sul punto offerta dalla Corte barese(cfr. paragrafo 2.5) non può che operarsi, in questa sede, un integrale rinvio.3.2.Avuto riguardo alle ulteriori doglianze, al fine di esplicitare le ragionisottese al giudizio sopra anticipato, non appare inopportuno premettere, intermini generali, come la mancanza di motivazione del provvedimento, qualevizio suscettibile di essere aggredito a mezzo del ricorso per cassazione, non siidentifichi solo nella carenza, sotto il profilo grafico, disciplinato dall'art. 125 cod.proc. pen, ma anche nell'apprezzata assenza dei necessari passaggi e delleargomentazioni indispensabili al fine di rendere l'intero iter logico comprensibilee verificabile da parte del giudice sovraordinato oltre che completo, nelle suelinee essenziali, anche in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti epertinenti avanzate dal soggetto interessato. Orbene, è agevole osservare comeuna prudente disamina dell’atto di ricorso permetta di apprezzare comedoglianze sopra richiamate i difensori del ricorrente abbiano, per il vero, intensooffrire (recte: ribadire in questa sede dopo averne fatto motivo di appello) solouna diversa chiave lettura del materiale probatorio, tesa, per un verso, adannullare la portata dimostrativa delle risultanze intercettative e volta, per altroverso, ad esaltare il ruolo assunto dal coimputato nella presente vicenda e, inspecie, l’opaco interesse che ne avrebbe ispirato l’azione e dal quale sarebbeconseguito l’ingiusto coinvolgimento in essa del [OSCURATO:PERSONA]. Così ricostruiti i terminidella censura, di essa non può che apprezzarsene la patente inammissibilità.Il vizio della motivazione, per essere tale, deve essere desumibile dallalettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere internoall'atto e non il frutto di una rivisitazione in termini critici del materiale posto afondamento della decisione. Diversamente opinando, si legittimerebbe, infatti,una valutazione sulla capacità dimostrativa del compendio che è del tuttoestranea al giudizio di legittimità. Risultano, infatti, irricevibili le deduzionicritiche, come quelle offerte dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], che si pongono in direttoconfronto con il materiale probatorio o indiziario acquisito, sollecitandone undiverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schematipico di un gravame di merito, eccentrico rispetto alle funzioni qualificanti loscrutinio di legittimità (Sez 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV 266924 -01; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153 - 01).3.3.Considerazioni non dissimili possono spendersi quanto al secondo deimotivi di ricorso. Anche in tal caso, la lettura critica che per il suo tramite ladifesa del [OSCURATO:PERSONA] ha operato nei riguardi dell’apparato motivazionale dellasentenza veicola, invero, un’irricevibile proposta interpretativa del materialeprobatorio, peraltro fondata sull’esaltazione dell’ambiguità di alcuni profili difatto, valutati però in forma atomistica, sul non corretto apprezzamento delsignificato di taluni passaggi della motivazione e, su tutto, su una censurabileomissione del peso specifico di quelle emergenze cui, invece, i giudici di meritohanno attribuito un peso specifico di primo momento. Paradigmatico di unapproccio gravato da così severi limiti è, anzitutto, il rilievo attribuito dalla difesaall’assoluzione della quale in primo grado ha beneficiato l’imputato AmilcareMontiCondesnitt, colui che, secondo l’originaria prospettazione accusatoria, avrebbeceduto al [OSCURATO:PERSONA] la pistola marca Taurus poi utilizzata per esplodere i colpid’arma da fuoco nelle immediate adiacenze della sede della società. Il dato, lungidal sottendere una radicale contraddizione insita nell’apparato argomentativodella pronuncia rinviene, com’è agevole apprezzare dalla lettura dellamotivazione, una coerente spiegazione nel fatto che il decidente, pur dando percomprovata la cessione dell’arma, non ha ritenuto di poter individuare, con ilgrado di rasserenante certezza, nel predetto imputato il soggetto di nomeAmilcare che la pistola aveva ceduto al [OSCURATO:PERSONA] dietro il pagamento di uncorrispettivo pari a 2.000,00 euro (cfr. pagg. 32 e seguenti della motivazione).Né riesce ad intaccare la forza e la logicità della ricostruzione la circostanza chegli accertamenti tecnici operati sui reperti balistici non abbiano condotto adidentificare con certezza la pistola utilizzata per la consumazione dell’atto. Ciònon tanto perché, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, gliaccertamenti balistici non hanno permesso di escludere che i bossoli rinvenutisulla scena del crimine possano essere stati esplosi da una pistola marca Taurus(cfr. le puntualizzazioni contenute nella nota tecnica del 26 giugno 2019 a firmadel Lgt. [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso il R.I.S. di Roma), quanto, piuttosto,per l’inequivoco tenore delle risultanze intercettative (su tutte la conversazioneprogressivo n. 99 - R.I.T 56/19, riportata alla pag 29 della sentenza di primogrado) che attestano in termini inequivoci l’utilizzo proprio dell’arma, della marcasopra indicata, della quale il ricorrente si era in precedenza dotato.4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, i ricorsi devono essere rigettati,con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30048/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris