CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 dicembre 2020
Cassazione n. 32550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11611-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; -resistenti- avverso la sentenza n. 2712/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11611 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], appartenente al ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, al riconoscimento, anche ai fini della ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo, dell’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato dal 2 febbraio 2000 al 31 agosto 2010 ed aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in € 13.314,57 (di cui € 5.493,07 per il periodo dal 02.02.2000 al 31.08.2010 ed € 7.821,50 per il periodo dal 01.09.2010 al 31.08.2017); 2. la Corte territoriale ha rinviato alla motivazione di Cass. n. 2924/2020 ed ha compensato le spese del giudizio di appello per la novità della questione; 3. per la cassazione parziale della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese il Ministero che ha solo depositatoatto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo, «violazione di legge e in particolare degli artt. 91, 1º comma e 92, 2º comma, c.p.c.; dell’art. 4, commi 1 e 5, D.M. n. 55 del 2014; degli artt. 24 e 111 Cost.» e censura la disposta compensazione delle spese del giudizio di appello rilevando, in sintesi, che le questioni prospettate erano tutt’altro che nuove, sia perché erano state formulate due distinte domande e sulla prima, inerente ildiritto alla progressione stipendiale si era formato un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. n. 22558/2016, sia in quanto, con riferimento alla ricostruzione della carriera, la Corte di Cassazione con la sentenzan.2924/2020 aveva ribadito un principio già espresso in ossequio ad una giurisprudenza, egualmente consolidata, della Corte di Giustizia; 2. il ricorso è fondato; Ric. 2021 n. 11611 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il Ministero resistente con ricorso al Tribunale di Roma del 1° settembre 2017, sicché, quanto al regolamento delle spese processuali, trova applicazione, ratione temporis, l’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, ed integrato all’esito della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, che consente di compensare le spese di lite, pur a fronte dell’integrale soccombenza di una delle parti, «nel caso di assoluta novità della questione trattata omutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» nonché «qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (così il dispositivo della citata Corte Cost. n. 77/2018); 2.1. l’evoluzione della disciplina dettata nel tempo quanto al regolamento delle spese di lite è stata ricostruita dal Giudice delle leggi nella motivazione della sentenza richiamata, alla quale si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che ha sottolineato come il legislatore, attraverso i successivi interventi “restrittivi” ha inteso assicurare una più estesa applicazione della regola secondo cui le spese devono essere poste a carico del soccombente e ciò al fine di rafforzare il principio di responsabilità di chi promuove una lite, o resiste in giudizio; 2.2. alle medesime conclusioni sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte nel rilevare, in una fattispecie nella quale veniva in rilievo l’art. 92 cod. proc. civ. nel testo modificato dalla legge n. 69/2009, che «la novità delle questioni è ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto adagire o resistere in giudizio e pertanto deve essere valutata con riferimento al momento in cui è stata introdotta la lite ovvero è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese di cui si discute, essendo però evidente che le questioni la cui novità occorre valutare non possono essere che quelle sulle quali si è determinata la soccombenza, ossia le questioni decise ( Cass. S.U. n. 2572/2012); 2.3. si tratta di un orientamento che conserva attualità anche a seguito della riformulazione della norma,che ne ha imposto l’applicazione con maggiore rigorerichiedendo che la novità sia «assoluta», orientamento del quale la Corte territoriale non ha tenuto alcun conto, perché non ha valutato se alla data di proposizione dell’appello, ed in ragione della giurisprudenza della Corte di Giustizia nonché di questa Corte sulla questionedel riconoscimento Ric. 2021 n. 11611 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine, fosse giustificata la resistenza del Ministero all’accoglimento delle domande proposte dalla Petrarchi; 2.4. il giudice d’appello ha giustificato la compensazione limitandosi a richiamare la «novità della questione» ( non la «assoluta» novità richiesta dalla norma applicabile ratione temporis), sicchè trova applicazione il principio secondo cui, ferma la discrezionalità del potere che il giudice del merito esercita nel disporre la compensazione, deve ammettersi la denuncia in sede di legittimità della violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. qualora il giudice si limitia una enunciazione astratta o non puntuale perchè in tal caso viene ad essere violato il precetto di legge esi è in presenza di motivazione apparente( Cass. n. 15495/2022); 3. in via conclusiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata limitatamente al capo inerente al regolamento delle spese di lite, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra enunciati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; 4. non ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appe