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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16383/2026

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ria Serena [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico diNeri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/11/2025 della Corte di appello di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;lette la memoria difensiva e la memoria di replica alla requisitoria del SostitutoProcuratore generale del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], la qualeha insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermatola pronuncia di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascritti di violazione didomicilio e di disturbo alla quiete pubblica.2.

Avverso la richiamata sentenza le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e MariaSerena Lastrucci hanno proposto, con unico atto, ricorso per cassazione con ilcomune difensore di fiducia, articolando tre motivi di impugnazione, di seguitoripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1.

Con il primo, deducono mancanza e contraddittorietà della motivazione,in relazione all’assoluzione per il delitto di violazione di domicilio di cui al capoAssumono, in primis, manifesta contraddittorietà della motivazione rispettoalle risultanze istruttorie che dimostrano la chiara delimitazione dell’area, avendodel resto la stessa decisione impugnata evidenziato che il resede era delimitatoda vasi e da una riga bianca in terra.

Inoltre, lamentano che la Corte territorialeha ignorato che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva detto espressamente all’imputato dinon passare dal resede e di uscire subito dopo che vi si era introdotto.La pronuncia censurata sarebbe altresì incorsa nel vizio logico di considerarel’errore scusabile, pur essendo lo stesso manifestamente evitabile dato che ilNeri viveva nello stabile al piano di sopra delle parti civili ed era quindiimprobabile la sua ignoranza circa la configurazione dell’area e delle rispettiveproprietà, vieppiù perché era un istruttore di arti marziali.2.2.

Con il secondo motivo denunciano mancanza e contraddittorietà dellamotivazione anche rispetto all’assoluzione per il reato di disturbo della quietepubblica di cui al capo b).Sotto un primo aspetto, lamentano che la Corte d’Appello ha erroneamente“liquidato” la condotta di disturbo come contrapposizione tra singoli vicini che alpiù avrebbe leso un interesse privato perché il continuo disturbo, a fronte delquale era stato persino richiesto l’intervento della forza pubblica, era tale dadenotare l’oggettiva idoneità lesiva della condotta.Inoltre, la decisione censurata avrebbe omesso di vagliare con la dovutae Franceschi, che avevano fatto riferimento a rumori di intensità eccezionale;ancora, non era stata valutata la reticenza e inattendibilità del teste Bianchi, che,in sede di sommarie informazioni, aveva riferito di non essere stato mainell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e, poi, aveva ammesso di esservi andato una volta.In definitiva, assumono che la pronuncia si è basata solo su dichiarazioni ditesti, per contro inattendibili, quali la figlia, il genero e la compagna del [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Mediante il terzo motivo lamentano violazione dell’art. 541, comma 2,cod. proc. pen. rispetto alla condanna delle parti civili alla rifusione delle spese,per il mancato accertamento della loro colpa nella proposizione dell’azione civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è inammissibile in quanto, a fronte di una congruaargomentazione della Corte d’Appello sulle analoghe censure formulate in sede digravame, cerca di ottenere una rinnovata valutazione delle prove, che non èconsentita in sede di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944).Invero, la decisione censurata ha evidenziato, in modo logico, che lacircostanza che il resede delle parti ricorrenti non fosse delimitato da cartelli oavvisi, è stata confermata non solo dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e dellasua compagna, ma anche dal teste indifferente Facchini.2.Per analoghe ragioni è inammissibile anche il secondo motivo.Al riguardo, occorre premettere che, come ha sottolineato la Corteterritoriale, dall’istruttoria dibattimentale sono emersi elementi di provacontraddittori rispetto alla responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] che, dunque, è stataesclusa, stante la necessità che detta responsabilità venga affermata al di là diogni ragionevole dubbio.Infatti la sentenza impugnata ha ripercorso in maniera puntuale ledichiarazioni rese dai testi, per poi soggiungere, in maniera non irragionevole,per l’impossibilità di affermare la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA], atteso che i testiBuccassi e Cavaciocchi hanno riferito di non aver sentito rumori, ma soloricevuto le lamentele dei ricorrenti e il teste Facchini, pur avendo confermato diaver udito rumori, aveva precisato di essere andato in pensione dal 2010 e ditrascorrere da allora poco tempo in casa, negando, ad ogni modo, di aver sentitorumori provenienti da una batteria.3.

Il terzo motivo – con il quale le parti civili ricorrenti assumonol’illegittimità della condanna alle spese a fronte dell’assoluzione dell’imputatosenza un accertamento della loro colpa nella proposizione dell’azione - non èfondato, per le ragioni di seguito esposte.Come è noto, l’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che, con lasentenza che rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del dannoformulata dalla parte civile o che assolve l'imputato per cause diverse dal difettodi imputabilità, il giudice condanna la parte civile alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effettodell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per lacompensazione totale o parziale.Tale regola costituisce coerente portato dell’operare, rispetto alla posizionedella parte civile nel processo penale, del principio c.d. di soccombenza, mutuatodagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.In accordo con il principio di soccombenza è tenuta a rimborsare le spesedi giudizio la parte la quale, nel dare inizio alla causa, nel proseguirla o nelresistervi, sia ricorsa ad argomentazioni non conformi a diritto, originando oprolungando il processo, tanto per ragioni di rito che per ragioni di merito.Sicché il fondamento del principio in virtù del quale le spese competono allaparte soccombente non deve essere ricercato nella «colpa» di avere sostenuto ilproprio diritto od interesse, risultato a posteriori in tutto o in parte inesistente,bensì nella circostanza obiettiva della soccombenza medesima.Come ha invero sottolineato la stessa Corte costituzionale «laregolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regolagenerale victus victori fissata dall’art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nellaparte in cui – ripetendo l’analoga prescrizione dell’art. 370, primo comma, delcodice di procedura civile del 1865 − prevede che il giudice, con la sentenza chechiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso dellespese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari didifesa.

Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna alpagamento delle spese di lite.

L’alea del processo grava sulla parte soccombenteperché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, ildiritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasiinsussistente.

È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultatoessere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle qualiinvece debba essere ristorata la parte vittoriosa».

La medesima pronuncia hainoltre rimarcato che «la regolamentazione delle spese di lite è funzionale allarealizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito(art. 24 Cost.)» (Corte cost. sent. n. 77 del 2018).Declinando tali principi con riguardo all’azione della parte civile nel processopenale, si ha che, se la relativa domanda di risarcimento è rigettata o l’imputatoassolto, come prevede l’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., le spese devonoessere sostenute dalla medesima parte civile, senza che debba essere effettuata,come sostengono i ricorrenti, alcuna valutazione sulla sussistenza, o meno, della“colpa” della stessa, dovendosi fare riferimento al dato oggettivo dellasoccombenza.A tale regola generale si può derogare, in base a quanto stabilito dalmedesimo art. 541, comma 2, cod. proc. pen., solo ove ricorrano giustificatimotivi per compensare, in tutto o in parte, le spese.Anche questa parte della disposizione è mutuata dalle previsioni dettate dalcodice di procedura civile in tema di spese processuali (Sez. 6, n. 31744 del22/05/2003, Cosma, Rv. 225928), stante che l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.stabilisce – nella formulazione novellata dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 - che, oltreche nel caso di soccombenza reciproca (che è esso stesso espressione delgenerale principio di soccombenza), il giudice può compensare, in tutto o inparte, le spese nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamentodella giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Nonché, a seguitodell’intervento additivo operato su quest’ultima formulazione della norma dallasentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, anche qualora sussistanoaltre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.E se è vero che l’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., fa riferimento allasussistenza di giustificati motivi ai fini della compensazione delle spese, ciòdipende dalla circostanza che, fino alle novità introdotte dalla legge 18 giugno2009, n. 69, l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., consentiva la compensazionenon già per “gravi ed eccezionali ragioni”, come previsto da tale disposizione(prima del più restrittivo intervento realizzato dalla novella del 2014, oggettodella pronuncia additiva della Corte costituzionale che ha riportato la situazioneallo status quo ante), bensì per giusti motivi.In tale prospettiva, come è stato già chiarito nella giurisprudenza di questaCorte, i giustificati motivi di cui all’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. devonooggi essere individuati, stante la refluenza delle regole sulla disciplina delle spesedel processo civile nell’ambito in esame, nelle gravi ed eccezionali ragioni,richieste dall'art. 92 cod. proc. civ., come risultante all'esito della sentenza dellaCorte cost., n. 77 del 2018 (Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Daidone, Rv.282110).Alla stregua di quanto affermato da lungo tempo dalle Sezioni Unite civili, ladecisione di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite deve comunquedare conto della relativa statuizione mediante argomenti specificamente riferiti aquesta ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione delmerito, si risolvano in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificaretale compensazione delle spese (Sez.

U civ., n. 20598 del 30/07/2008).La necessità di indicare i motivi al fondo della compensazione delle spese èin effetti funzionale alla verifica in sede di impugnazione sulla ragionevolezzadella giustificazione a tal fine indicata (Sez. 6, n. 31744 del 22/05/2003, Cosma,Rv. 225928, cit.), con la conseguenza che la decisione di compensazione dellespese, nella predetta situazione, senza indicare le gravi ed eccezionali ragioniche la giustifichino, è illegittima, poiché è violato il principio di soccombenza se lespese vengano poste, anche solo in parte, a carico dell’imputato totalmentevittorioso, in quanto assolto con formula preclusiva dell'azione civile (ex plurimis,Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079; Sez. 5, n. 6419 del19/11/2014, dep. 2015, Arrigone, Rv. 262685).Correlativamente, anche nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligodi condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza diassoluzione non sia stata accolta, al pagamento delle spese del processo (tra lealtre, Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Todaro, Rv. 281049), al punto che ciòdeve avvenire anche quando sia stata proposta e disattesa analogaimpugnazione del Pubblico Ministero (Sez.

U, n. 41476 del 25/10/2005, Misiano,Rv. 232165).In definitiva, nell’ipotesi di assoluzione dell’imputato o, comunque, di rigettodelle domande della parte civile, quest’ultima deve essere condannata alpagamento delle spese in favore dell’imputato a fronte del dato oggettivo dellasoccombenza, portato dell’art. 24 Cost., senza alcuna valutazione sulla colpadella stessa nella proposizione dell’azione, ferma la possibilità per il giudice dicompensare le spese per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essereespressamente indicate in motivazione, onde consentire in sede di impugnazioneil controllo sulla ricorrenza dei relativi presupposti.4.

Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria Serena [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico diNeri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/11/2025 della Corte di appello di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;lette la memoria difensiva e la memoria di replica alla requisitoria del SostitutoProcuratore generale del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], la qualeha insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermatola pronuncia di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascritti di violazione didomicilio e di disturbo alla quiete pubblica.2. Avverso la richiamata sentenza le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e MariaSerena Lastrucci hanno proposto, con unico atto, ricorso per cassazione con ilcomune difensore di fiducia, articolando tre motivi di impugnazione, di seguitoripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, deducono mancanza e contraddittorietà della motivazione,in relazione all’assoluzione per il delitto di violazione di domicilio di cui al capoAssumono, in primis, manifesta contraddittorietà della motivazione rispettoalle risultanze istruttorie che dimostrano la chiara delimitazione dell’area, avendodel resto la stessa decisione impugnata evidenziato che il resede era delimitatoda vasi e da una riga bianca in terra. Inoltre, lamentano che la Corte territorialeha ignorato che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva detto espressamente all’imputato dinon passare dal resede e di uscire subito dopo che vi si era introdotto.La pronuncia censurata sarebbe altresì incorsa nel vizio logico di considerarel’errore scusabile, pur essendo lo stesso manifestamente evitabile dato che ilNeri viveva nello stabile al piano di sopra delle parti civili ed era quindiimprobabile la sua ignoranza circa la configurazione dell’area e delle rispettiveproprietà, vieppiù perché era un istruttore di arti marziali.2.2. Con il secondo motivo denunciano mancanza e contraddittorietà dellamotivazione anche rispetto all’assoluzione per il reato di disturbo della quietepubblica di cui al capo b).Sotto un primo aspetto, lamentano che la Corte d’Appello ha erroneamente“liquidato” la condotta di disturbo come contrapposizione tra singoli vicini che alpiù avrebbe leso un interesse privato perché il continuo disturbo, a fronte delquale era stato persino richiesto l’intervento della forza pubblica, era tale dadenotare l’oggettiva idoneità lesiva della condotta.Inoltre, la decisione censurata avrebbe omesso di vagliare con la dovutae Franceschi, che avevano fatto riferimento a rumori di intensità eccezionale;ancora, non era stata valutata la reticenza e inattendibilità del teste Bianchi, che,in sede di sommarie informazioni, aveva riferito di non essere stato mainell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e, poi, aveva ammesso di esservi andato una volta.In definitiva, assumono che la pronuncia si è basata solo su dichiarazioni ditesti, per contro inattendibili, quali la figlia, il genero e la compagna del [OSCURATO:PERSONA].2.3. Mediante il terzo motivo lamentano violazione dell’art. 541, comma 2,cod. proc. pen. rispetto alla condanna delle parti civili alla rifusione delle spese,per il mancato accertamento della loro colpa nella proposizione dell’azione civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, a fronte di una congruaargomentazione della Corte d’Appello sulle analoghe censure formulate in sede digravame, cerca di ottenere una rinnovata valutazione delle prove, che non èconsentita in sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944).Invero, la decisione censurata ha evidenziato, in modo logico, che lacircostanza che il resede delle parti ricorrenti non fosse delimitato da cartelli oavvisi, è stata confermata non solo dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e dellasua compagna, ma anche dal teste indifferente Facchini.2.Per analoghe ragioni è inammissibile anche il secondo motivo.Al riguardo, occorre premettere che, come ha sottolineato la Corteterritoriale, dall’istruttoria dibattimentale sono emersi elementi di provacontraddittori rispetto alla responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] che, dunque, è stataesclusa, stante la necessità che detta responsabilità venga affermata al di là diogni ragionevole dubbio.Infatti la sentenza impugnata ha ripercorso in maniera puntuale ledichiarazioni rese dai testi, per poi soggiungere, in maniera non irragionevole,per l’impossibilità di affermare la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA], atteso che i testiBuccassi e Cavaciocchi hanno riferito di non aver sentito rumori, ma soloricevuto le lamentele dei ricorrenti e il teste Facchini, pur avendo confermato diaver udito rumori, aveva precisato di essere andato in pensione dal 2010 e ditrascorrere da allora poco tempo in casa, negando, ad ogni modo, di aver sentitorumori provenienti da una batteria.3. Il terzo motivo – con il quale le parti civili ricorrenti assumonol’illegittimità della condanna alle spese a fronte dell’assoluzione dell’imputatosenza un accertamento della loro colpa nella proposizione dell’azione - non èfondato, per le ragioni di seguito esposte.Come è noto, l’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che, con lasentenza che rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del dannoformulata dalla parte civile o che assolve l'imputato per cause diverse dal difettodi imputabilità, il giudice condanna la parte civile alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effettodell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per lacompensazione totale o parziale.Tale regola costituisce coerente portato dell’operare, rispetto alla posizionedella parte civile nel processo penale, del principio c.d. di soccombenza, mutuatodagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.In accordo con il principio di soccombenza è tenuta a rimborsare le spesedi giudizio la parte la quale, nel dare inizio alla causa, nel proseguirla o nelresistervi, sia ricorsa ad argomentazioni non conformi a diritto, originando oprolungando il processo, tanto per ragioni di rito che per ragioni di merito.Sicché il fondamento del principio in virtù del quale le spese competono allaparte soccombente non deve essere ricercato nella «colpa» di avere sostenuto ilproprio diritto od interesse, risultato a posteriori in tutto o in parte inesistente,bensì nella circostanza obiettiva della soccombenza medesima.Come ha invero sottolineato la stessa Corte costituzionale «laregolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regolagenerale victus victori fissata dall’art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nellaparte in cui – ripetendo l’analoga prescrizione dell’art. 370, primo comma, delcodice di procedura civile del 1865 − prevede che il giudice, con la sentenza chechiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso dellespese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari didifesa. Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna alpagamento delle spese di lite. L’alea del processo grava sulla parte soccombenteperché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, ildiritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasiinsussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultatoessere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle qualiinvece debba essere ristorata la parte vittoriosa». La medesima pronuncia hainoltre rimarcato che «la regolamentazione delle spese di lite è funzionale allarealizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito(art. 24 Cost.)» (Corte cost. sent. n. 77 del 2018).Declinando tali principi con riguardo all’azione della parte civile nel processopenale, si ha che, se la relativa domanda di risarcimento è rigettata o l’imputatoassolto, come prevede l’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., le spese devonoessere sostenute dalla medesima parte civile, senza che debba essere effettuata,come sostengono i ricorrenti, alcuna valutazione sulla sussistenza, o meno, della“colpa” della stessa, dovendosi fare riferimento al dato oggettivo dellasoccombenza.A tale regola generale si può derogare, in base a quanto stabilito dalmedesimo art. 541, comma 2, cod. proc. pen., solo ove ricorrano giustificatimotivi per compensare, in tutto o in parte, le spese.Anche questa parte della disposizione è mutuata dalle previsioni dettate dalcodice di procedura civile in tema di spese processuali (Sez. 6, n. 31744 del22/05/2003, Cosma, Rv. 225928), stante che l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.stabilisce – nella formulazione novellata dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 - che, oltreche nel caso di soccombenza reciproca (che è esso stesso espressione delgenerale principio di soccombenza), il giudice può compensare, in tutto o inparte, le spese nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamentodella giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nonché, a seguitodell’intervento additivo operato su quest’ultima formulazione della norma dallasentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, anche qualora sussistanoaltre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.E se è vero che l’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., fa riferimento allasussistenza di giustificati motivi ai fini della compensazione delle spese, ciòdipende dalla circostanza che, fino alle novità introdotte dalla legge 18 giugno2009, n. 69, l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., consentiva la compensazionenon già per “gravi ed eccezionali ragioni”, come previsto da tale disposizione(prima del più restrittivo intervento realizzato dalla novella del 2014, oggettodella pronuncia additiva della Corte costituzionale che ha riportato la situazioneallo status quo ante), bensì per giusti motivi.In tale prospettiva, come è stato già chiarito nella giurisprudenza di questaCorte, i giustificati motivi di cui all’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. devonooggi essere individuati, stante la refluenza delle regole sulla disciplina delle spesedel processo civile nell’ambito in esame, nelle gravi ed eccezionali ragioni,richieste dall'art. 92 cod. proc. civ., come risultante all'esito della sentenza dellaCorte cost., n. 77 del 2018 (Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Daidone, Rv.282110).Alla stregua di quanto affermato da lungo tempo dalle Sezioni Unite civili, ladecisione di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite deve comunquedare conto della relativa statuizione mediante argomenti specificamente riferiti aquesta ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione delmerito, si risolvano in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificaretale compensazione delle spese (Sez. U civ., n. 20598 del 30/07/2008).La necessità di indicare i motivi al fondo della compensazione delle spese èin effetti funzionale alla verifica in sede di impugnazione sulla ragionevolezzadella giustificazione a tal fine indicata (Sez. 6, n. 31744 del 22/05/2003, Cosma,Rv. 225928, cit.), con la conseguenza che la decisione di compensazione dellespese, nella predetta situazione, senza indicare le gravi ed eccezionali ragioniche la giustifichino, è illegittima, poiché è violato il principio di soccombenza se lespese vengano poste, anche solo in parte, a carico dell’imputato totalmentevittorioso, in quanto assolto con formula preclusiva dell'azione civile (ex plurimis,Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079; Sez. 5, n. 6419 del19/11/2014, dep. 2015, Arrigone, Rv. 262685).Correlativamente, anche nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligodi condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza diassoluzione non sia stata accolta, al pagamento delle spese del processo (tra lealtre, Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Todaro, Rv. 281049), al punto che ciòdeve avvenire anche quando sia stata proposta e disattesa analogaimpugnazione del Pubblico Ministero (Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, Misiano,Rv. 232165).In definitiva, nell’ipotesi di assoluzione dell’imputato o, comunque, di rigettodelle domande della parte civile, quest’ultima deve essere condannata alpagamento delle spese in favore dell’imputato a fronte del dato oggettivo dellasoccombenza, portato dell’art. 24 Cost., senza alcuna valutazione sulla colpadella stessa nella proposizione dell’azione, ferma la possibilità per il giudice dicompensare le spese per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essereespressamente indicate in motivazione, onde consentire in sede di impugnazioneil controllo sulla ricorrenza dei relativi presupposti.4. Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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