CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 05074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 24 gennaio 2022 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 5.05.2021 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo per il reato di cui all'art. 76, co. 4, D. Lgs. n. 159/11, rideterminava la pena inflitta in mesi tre di arresto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente