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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 42280/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 12 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto penale di condanna n. 162/2021 presentata dallo stesso Mannmolo in data 8 settembre 2021.

Nell'unico motivo di doglianza, articolato per violazione di legge sostanziale e processuale e per vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che il Mammolo ricevette il decreto penale di condanna 1'11 agosto 2021, al momento del ritiro della raccomandata n. 786416858561, di cui risulta avvenuto il deposito in data 22 giugno 2021; il deducente censura l'assunto sostenuto dal G.i.p., secondo il quale la notificazione si era perfezionata il 2 luglio 2021 per compiuta giacenza, atteso che il materiale ritiro della raccomandata in epoca successiva dimostra che, fino all'il agosto, il Mammolo non aveva avuto effettiva conoscenza del decreto penale.

Pertanto, contestando il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, l'esponente conclude per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato.

3.1. In primo luogo deve constatarsi che l'odierno ricorrente, a fronte del provvedimento che ha rilevato la tardività dell'opposizione a decreto penale, non ha avanzato alcuna richiesta di essere restituito nei termini a norma dell'art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.: ciò che ha determinato la consumazione del relativo potere e che oggi preclude al ricorrente la possibilità di dolersi della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa.

3.2. In aggiunta a ciò, va ricordato il pacifico e qui condiviso indirizzo affermato al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza (Sez. 3, Sentenza n. 32119 del 11/06/2013, Busetto, Rv. 257052: fattispecie in cui, esattamente come nel caso di che trattasi, é stata ritenuta inammissibile l'opposizione a decreto penale, presentata entro il termine di quindici giorni decorrenti, però, dal ritiro del plico avvenuto dopo il periodo di giacenza.

In senso conforme vds.

Sez. 5, Sentenza n. 7276 del 11/11/2014, dep. 2015, Buttaccio, Rv. 262619; Sez. 3, Sentenza n. 11938 del 10/11/2016, dep. 2017, Pietrobon, Rv. 270306; Sez. 4, Sentenza n. 18949 del 27/03/2019, Veronese, Rv. 276263).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 12 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto penale di condanna n. 162/2021 presentata dallo stesso Mannmolo in data 8 settembre 2021. Nell'unico motivo di doglianza, articolato per violazione di legge sostanziale e processuale e per vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che il Mammolo ricevette il decreto penale di condanna 1'11 agosto 2021, al momento del ritiro della raccomandata n. 786416858561, di cui risulta avvenuto il deposito in data 22 giugno 2021; il deducente censura l'assunto sostenuto dal G.i.p., secondo il quale la notificazione si era perfezionata il 2 luglio 2021 per compiuta giacenza, atteso che il materiale ritiro della raccomandata in epoca successiva dimostra che, fino all'il agosto, il Mammolo non aveva avuto effettiva conoscenza del decreto penale. Pertanto, contestando il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, l'esponente conclude per l'annullamento dell'impugnata ordinanza. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. 3.1. In primo luogo deve constatarsi che l'odierno ricorrente, a fronte del provvedimento che ha rilevato la tardività dell'opposizione a decreto penale, non ha avanzato alcuna richiesta di essere restituito nei termini a norma dell'art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.: ciò che ha determinato la consumazione del relativo potere e che oggi preclude al ricorrente la possibilità di dolersi della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa. 3.2. In aggiunta a ciò, va ricordato il pacifico e qui condiviso indirizzo affermato al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza (Sez. 3, Sentenza n. 32119 del 11/06/2013, Busetto, Rv. 257052: fattispecie in cui, esattamente come nel caso di che trattasi, é stata ritenuta inammissibile l'opposizione a decreto penale, presentata entro il termine di quindici giorni decorrenti, però, dal ritiro del plico avvenuto dopo il periodo di giacenza. In senso conforme vds. Sez. 5, Sentenza n. 7276 del 11/11/2014, dep. 2015, Buttaccio, Rv. 262619; Sez. 3, Sentenza n. 11938 del 10/11/2016, dep. 2017, Pietrobon, Rv. 270306; Sez. 4, Sentenza n. 18949 del 27/03/2019, Veronese, Rv. 276263). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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