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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 13917/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Consigliera relatrice Oggetto: *[OSCURATO:PERSONA] A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8768/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 16 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 8768/2019 Numero sezionale 3183/2025 Numero di raccolta generale 13917/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 164/2019 depositata il 22/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia (hinc: CTR), con la sentenza n. 164/2019 depositata in data 22/01/2019, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 3145/2016, con cui la Commissione tributaria provinciale di Bari aveva riunito e, successivamente, accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] contro due avvisi di accertamento relativi alle riprese in materia di IRPEF, IVA, IRAP, IRES per l’anno 2010.

2. Contro la sentenza della CTR il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. In via preliminare, occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., parte del giudizio d’appello definito con la sentenza impugnata nel presente giudizio (secondo quanto emerge dalla lettura di quest’ultima), così come richiesto anche dalla parte controricorrente.

2. La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo, onerandosi parte ricorrente a provvedere alla integrazione del contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando alla parte ricorrente di notificare il ricorso per cassazione, entro sessanta giorni dalla Numero registro generale 8768/2019 Numero sezionale 3183/2025 Numero di raccolta generale 13917/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 comunicazione della presente ordinanza, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8768/2019 Numero sezionale 3183/2025 Numero di raccolta generale 13917/2025 Data pubblicazione 26/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Consigliera relatrice Oggetto: *[OSCURATO:PERSONA] A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8768/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 16 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 8768/2019 Numero sezionale 3183/2025 Numero di raccolta generale 13917/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 164/2019 depositata il 22/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia (hinc: CTR), con la sentenza n. 164/2019 depositata in data 22/01/2019, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 3145/2016, con cui la Commissione tributaria provinciale di Bari aveva riunito e, successivamente, accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] contro due avvisi di accertamento relativi alle riprese in materia di IRPEF, IVA, IRAP, IRES per l’anno 2010. 2. Contro la sentenza della CTR il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi. 3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. In via preliminare, occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., parte del giudizio d’appello definito con la sentenza impugnata nel presente giudizio (secondo quanto emerge dalla lettura di quest’ultima), così come richiesto anche dalla parte controricorrente. 2. La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo, onerandosi parte ricorrente a provvedere alla integrazione del contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando alla parte ricorrente di notificare il ricorso per cassazione, entro sessanta giorni dalla Numero registro generale 8768/2019 Numero sezionale 3183/2025 Numero di raccolta generale 13917/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 comunicazione della presente ordinanza, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8768/2019 Numero sezionale 3183/2025 Numero di raccolta generale 13917/2025 Data pubblicazione 26/05/2025
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