CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 11919/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3450/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35/B. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore. – intimata – Cartella pagamento IRAP, IRPEF e IVA Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO – [OSCURATO:PERSONA] n. 607/06/2015, depositata in data 23 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 1 febbraio 2011 [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica della cartella di pagamento n. 08320110001216673000, portante il ruolo n. 2011/250076, reso esecutivo in data 2 dicembre 2010, con la quale l’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Pescara – irrogava esclusivamente interessi e sanzioni per tardivo pagamento degli acconti IRPEF, IRAP e IVA, in seguito ai controlli automatizzati ex artt. 36 – bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 – bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sulla [OSCURATO:PERSONA] 2008, con riguardo all’anno d’imposta 2007, per un totale complessivo pari a € 7.381,14 entro le scadenze e a € 7.687,99 oltre le scadenze. 2. Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Pescara; si costituivano in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), contestando i motivi di ricorso e ribadendo la legittimità dei rispettivi operati. 3. La C.t.p., con sentenza n. 40/4/12, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando la cartella di pagamento impugnata e compensando le spese di lite. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo; si costituiva anche il contribuente, controdeducendo all’appello di parte e proponendo appello incidentale, con il quale domandava la condanna dell’ufficio al pagamento delle spese di lite anche per il primo grado, nonché il risarcimento del danno per lite temeraria. 5. Con sentenza n. 607/06/2015, depositata in data 23 giugno 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, rigettava l’appello incidentale del contribuente e condannava quest’ultimo al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza d’appello in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non aver dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Pescara. Violazione del giudicato interno. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» il contribuente lamenta l’error in procedendonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., anziché dichiararlo inammissibile, ha accolto l’appello proposto dall’ufficio con riguardo all’esistenza o meno dei presupposti impositivi IRAP in capo al contribuente, relativamente all’anno 2007, in un giudizio il cui oggetto era invece risultato circoscritto alla tempestività o meno dei versamenti in acconto per lo stesso anno, in questo modo violando il giudicato interno nelle more formatosi. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivazione del tutto apparente» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di indicare le ragioni che dimostravano la pertinenza dell’unico motivo d’appello con il contenuto della sentenza di primo grado, così da superare l’eccezione d’inammissibilità proposta dal contribuente appellato, limitandosi invece ad un generico riferimento alla corretta individuazione della sentenza impugnata e del provvedimento impositivo oggetto del giudizio. 2. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva afferendo entrambi alla doglianza relativa al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto fondata sulla circostanza secondo cui il punto impugnato riguardava l’annualità 2006, diversa dall’annualità 2007, sono infondati. 2.1. Va premesso che, per come puntualizzato in memoria, l’oggetto della pretesa esattiva dell’Agenzia delle Entrate, contestato nel ricorso in primo grado, è limitato alla tardività dei pagamenti effettuati dal contribuente, come confermato dalla stessa Agenzia nelle proprie controdeduzioni in primo grado (pg. 2): “si osserva che la cartella impugnata sanziona unicamente la tardività dei versamenti effettuati”. Pertanto, le eccezioni mosse dall’Avvocatura dello Stato nel proprio controricorso sono smentite sia dal tenore letterale degli atti di causa che dalla medesima Agenzia delle Entrate, in quanto la soggettività passiva IRAP del geom. Vallescura per l’annualità iscritta a ruolo (2007) è del tutto estranea alla presente controversia. Ancora, il riferimento fatto in sentenza dalla C.t.p. di Pescara, relativo all’esenzione IRAP per l’anno 2006, oltre a riguardare l’anno di imposta precedente a quello accertato (2007), è frutto di una affermazione meramente incidentale, in quanto del tutto estranea all’oggetto del giudizio, finalizzata esclusivamente a supportare, da un punto di vista motivazionale, la decisione presa, ossia l’accoglimento del ricorso per accertata tempestività dei pagamenti rateali in acconto dell’IRPEF, dell’IVA e effettuati sulla base del modello Unico 2008, relativo all’anno di imposta 2007. 2.2. Quindi, il ricorrente ha chiesto al giudice una valutazione circa la mancanza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per l’annualità 2007, allegando al ricorso introduttivo copia di alcuni quadri (RE, IQ) della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2007 ed il giudice di primo grado, su richiesta del ricorrente, si è espresso sull’autonoma organizzazione estendendo al 2007 il giudicato relativo al 2006, che era stato oggetto di altro contenzioso; l’Ufficio ha appellato la sentenza di primo grado sulla questione relativa alla carenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per il 2007 al fine di evitare che sul punto si formasse un giudicato che avrebbe consentito al contribuente di avanzare il diritto al rimborso per l’IRAP versata nel 2009 ma con riferimento all’annualità 2007. Sicchè, con l’atto di appello l’Ufficio non ha introdotto questioni nuove, non prospettate nel ricorso introduttivo, ma ha impugnato il contenuto di una parte della sentenza che si è espressa sull’autonoma organizzazione, riconoscendone la carenza. 2.3. La questione non produce gli effetti di una nuova “causa petendi” atteso che l’interesse dell’appellante è di contrastare “tout court” la sentenza dei primi giudici in tutti i punti deliberati. I giudici di seconde cure hanno esaminato la richiesta di inammissibilità avanzata da parte appellata, ritenendo l’eccezione infondata. 2.4. Infine, la questione circa la lamentata circostanza per la quale gli acconti si calcolerebbero con riferimento all’anno precedente (2006), annualità in merito alla quale al contribuente era stata riconosciuta l’assenza di autonoma organizzazione e, quindi, la non debenza dell’IRAP, è stata utilizzata a giustificazione del fatto che gli acconti per il 2007 comunque potevano non essere versati: vieppiù, che nel corso del giudizio di appello, l’Ufficio aveva provveduto ad annullare la cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo delle sole sanzioni ed interessi per la tardività del versamento degli acconti IRAP, versamento spontaneamente effettuato dal contribuente. 2.5. Alla luce delle considerazioni testè illustrate, stante oltretutto la chiarezza del gravame, come ritenuto anche dalla C.t.r., deve ritenersi corretto l’operato dei giudici di seconde cure che hanno rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame e deciso nel merito dello stesso. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. essendo rimasta intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo