CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 18884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8505/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell a dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A BORZACCHIELLO, con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono;-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 832/2016 depositata il30/09/2016, RG n. 1112/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 832 del 2016 ha rigettato sia l’appello principale proposto dall’INPS (che è succeduto all’INPDAP nel corso del giudizio), sia l’appello incidentale propostoda [OSCURATO:PERSONA], entrambi avverso la sentenza resa tra le suddette parti dal Tribunale di Ravenna. 2. Il lavoratore aveva adito il Tribunale in quanto l’Amministrazione non aveva stipulato il contratto di formazione e lavoro, anche se si era posizionato primo nella graduatoria stilata a seguito del bando, in quanto l’aspirante, che aveva compiuto i 32 anni il giorno della scadenza del bando, avevaquindi superato tale limite di età al momento in cui avrebbe dovuto essere stipulato il contratto. Ciò, nonostante che il TAR [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 749/2002, passata in giudicato, annullando l’esclusione dalla graduatoria, avesse disposto l’inserimento dell’aspirante nella graduatoria stessa, poiché alla data di scadenza del bando il lavoratore era in possesso dei requisiti di età richiesti. Coloro con i quali l’Amministrazione aveva concluso i contratti di formazione e lavoro, erano poi stati assunti a tempo indeterminato. Il lavoratore aveva chiesto, in via principale, l’accertamento del diritto all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica con ordine di assunzione, oltre al risarcimento del danno da commisurare al trattamento retributivo/stipendiale globale, come da CCNL, o in via subordinata al risarcimento del danno da commisurare alle retribuzioni non percepite, oltre al danno da perdita di chance, danno professionale, morale esistenziale, con accessori di legge. 3. Il Tribunale ha accolto la domanda proposta in via subordinata dal lavoratore, e ha condannato l’Istituto al risarcimento del danno in misura di 39 mensilità, di cui 24 mensilità rapportate alla durata del contratto di formazione e lavoro che non era stato concluso tra le parti, e 15 mensilità a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance. 4. La Corte d’Appello, dinanzi alla quale avevanopropostoappello entrambe le parti, ha rigettato entrambe le impugnazioni. 4.1. Quanto all’appello principale dell’INPS ha osservato quanto segue. Il Tribunale correttamente aveva affermato che la mancata stipula del contratto di formazione e lavoro con il ricorrente originario, risultato primo in graduatoria all’esito del relativo concorso, era stato un comportamento elusivo del giudicato formatosi sulla decisione del TAR [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice amministrativo, esaminando la questione del limite d’età, infatti, aveva annullato il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla graduatoria dei vincitori del concorso, non potendo farsi gravare sui partecipanti al concorsoi tempi incerti che occorrono per l’espletamento della selezione. Inoltre, l’art. 2, ultimo comma, del dPR n. 3 del 1957, stabilisce che i requisiti soggettivi di ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, e ciò al fine di garantire parità di trattamento tra i candidati. [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure dato esecuzione alla nota dei dirigenti dell’INPDAP, con la quale si invitava il direttore dell'Ufficio di Ravenna ad adottare i consequenziali provvedimenti al fine di ottemperare alla sentenza del TAR.Priva di pregio era anche la doglianza relativa alla circostanza che l’appellante non avesse allegato e provato il danno. Ed infatti, l’originario ricorrente aveva dedotto e documentato che tutti gli assunti in seguito alla procedura selettiva per cui è causa erano stati stabilizzati con contratto a tempo indeterminato, salvo casi di rinuncia o decesso. Era, quindi, del tutto probabile che ciò, a maggior ragione, potesse avvenire nel proprio caso, attesa la collocazione al primo posto in graduatoria. Pertanto l’appello dell’INPS è stato rigettato. 4.2. Quanto all’appello incidentale della parte privata, la Corte d’Appello ha osservato quanto segue. La statuizione del danno emergente, quantificato nel mancato reddito percepito per la durata di 24 mesi del corso, prevista dal bando di concorso, era legittima, posto che la mancata assunzione ha certamente prodotto un danno di tale entità, in ragione della durata del contratto di formazione e lavoro che veniva in rilievo. Come prospettato dal ricorrente incidentale, il riferimento all’art. 18 della legge 300 del 1970 era incongruo, tuttavia, la fattispecie era assimilabile a quella di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, che prevede che il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura tra un minimo di 2,5 ed un massimodi 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avendo riguardo ai criteri indicati nella legge n. 604 del 1966, articolo 8. Nella specie, quindi, la somma dovuta sarebbe stata addirittura inferiore a quella riconosciuta nella sentenza impugnata (12 mensilità, a fronte di 15 mensilità), ma la statuizione sul punto non aveva costituito oggetto di appello da parte dell’INPS che si era doluto non del quantum debeaturma della mancanza di prova del danno. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS prospettando due motivi di impugnazione. 6. Resiste il Bruglieri con controricorso, con il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993 (come sostituito dall’art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998), violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del CCNL personale Enti pubblici non economici del 14 febbraio 2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, del d.l. n. 726/1984, conv. con modif. nella legge n. 863 del 1984 e dell’art. 16, del d.l. n. 299 del 1994, conv., con mod., nella legge n. 451 del 1994, violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 cod. civ. 1.1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato che anche per il Bruglieri sarebbe intervenuta la trasformazione del contratto di formazione e lavoro, come era poi avvenuto per gli altri lavoratori ammessi. Afferma il ricorrente che tale statuizione non è conforme alla disciplina di settore. Ripercorre i casi in cui la pubblica amministrazione può fare ricorso ai contratti di formazione e lavoro, e la relativa disciplina legale e contrattuale (art. 36 CCNL enti pubblici non economici). La trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato può avvenire in presenza di una certificazione del datore di lavoro relativo al livello di idoneità acquisito dal lavoratore,con riferimento ovviamente al contenuto professionale dei posti da conferire.Si tratta di un accertamento congruo rispetto alle finalità perseguite dall'Istituto e pienamente conforme ai principi di buon andamento ed economicità dell'attività gestionale. Occorre, quindi verificare se il dipendente ha acquisito durante il periodo di formazione quella capacità necessaria allo svolgimento delle mansioni ricomprese nel profilo relativo al posto da ricoprire stabilmente. 1.2. Pertanto non era corretta l’affermazione contenuta nella sentenza di appello, che l'appellato ha certamente allegato e provato il danno subito atteso che era stato dedotto e documentato che tutti gli assunti in seguito alla procedura selettiva erano stati stabilizzati con contratti a tempo indeterminato, concludendo che era quindi del tutto probabile che ciò a maggior ragione potesse avvenire anche nel caso del Bruglieri, che si era collocato al primo posto della graduatoria e che aveva dato prova della propria competenza sulle materie di studio richieste per la selezione. Osserva, infatti il ricorrente che la certificazione di idoneità, che è necessaria, come previsto dalla suddetta normativa, per la trasformazione, doveva essere conferita solo a seguito del percorso di formazione e lavoro e non già antecedentemente a tale percorso. 2. Il motivo non è fondato. Il danno da perdita di chance va riconosciuto ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nellaperdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo (cfr., Cass., n. 7110 del 2023). L’interessato è tenuto, allora, ad allegare l’esistenza di un danno daperdita di chance e degli elementi costitutivi dello st esso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo un calcolo di probabilità. Ciò si è verificato nella specie, attesa l’allegazione del ricorrente originario dell’illegittima esclusione, come da giudicato amministrativo, dalla graduatoria in cui si era posizionato al primo posto, per la conclusione di un contratto di formazione lavoro, all’esito del quale poteva intervenire, come conviene lo stesso Istituto, la trasformazione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come poi avvenuto per gli ammessi. La Corte d’Appello non ha affermato, come invece prospetta il ricorrente, che le qualità professionali di cui il lavoratore era in possesso al momento dell’ammissione alla graduatoria, avrebbero consentito di per sé la trasformazione, qualora vi fosse stata l’ammissione. Il giudice di appello ha ritenuto sussistere la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, secondo un giudizio di probabilità, in ragione di un dato oggettivo, costituito dalla collocazione al primo posto nella graduatoria, e dunque del possesso di qualità professionale, che secondo un giudizio di normalità, avrebberopermesso all’interessato di seguire favorevolmente il corso di formazione lavoro, come tutti gli altri soggetti ammessi (collocati in posizione inferiore nella graduatoria). 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1226, cod. civ. , la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). L’INPS impugna la statuizione relativa alla quantificazione del danno da perdita di chance confermato nella misura di 15 mensilità dalla Corte d’Appello, in quanto, seppure determinato dal Tribunale facendo riferimento ad un erroneo parametro legale, non vi era stata impugnazione sul punto dall’INPS. Afferma l’INPS di aver contestato la quantificazione del danno da perdita di chance, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello, come si poteva desumere dal ricorso in appello. Riporta, quindi a pag. 20 del presente ricorso i passaggi dell’atto di appello contenenti, a proprio avviso la suddetta censura. In primo luogo, precisa l’INPS (pag. 20 del ricorso per cassazione) che a pag. 4 del l’ appello si deduceva “con il presente ricorso, si impugna il capo della sentenza che dichiara il diritto del ricorrente all’assunzione con contratto di formazione e lavoro in seguito alla sua partecipazione al concorso, nonché il capo della sentenza che accoglie ulteriori domanda risarcitoria avanzata dal Bruglieri (danno patrimoniale, danno da perdita di chance , danno per mancata formazione professionale) con riconoscimento del diritto dello stesso al risarcimento del danno quantificato in 39 mensilità di retribuzione globale di fatto relativa all’area di pertinenza, rappresentando quanto segue”. L’INPS, quindi, ricorda (pag. 20 del ricorso per cassazione) che “in modo più specifico si legge a pag. 10 (motivo II) ” del ricorso in appello: «Errata risulta l’affermazione del tribunale secondo il quale: “…. il ricorrente aveva serie e fondate aspettative per la prosecuzione del rapporto con contratto a tempo indeterminato, posto che sono stati stabilizzati tutti i contratti di formazione dei dipendenti che si trovavano in posizione analoga al ricorrente (salvo decessi e rinunce). Il danno derivante dalla violazione della stessa posizione soggettivapuò essere equitativamente determinato in una indennità risarcitoria pari a 15 mensilità di retribuzione … comprendendo la stessa somma ogni profilo di danno dedotto anche sul piano professionale”». 3.1.Il motivo è fondato.La deduzione di tali difese nell’atto di appello dell’INPS non è specificamente contestata dal lavoratore nel controricorso, e dalle stesse si rileva che la censura proposta in appello dall’INPSriguardava nel complesso la statuizione adottata dal Tribunale, sia sull’an che sul quantum, atteso cheCass., S.U. n. 36481 del 2022, ha affermato “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Il motivo proposto dall’INPS era, dunque, sufficientemente specificoed involgeva la questione del risarcimento del danno sia sotto il profilo dell’ansia sotto quello del quantum. La Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati ed erroneamenteha affermato che l’INPS con l’appello non aveva impugnato con “espressa contestazione” i l quantum debeatur, ma solo l’an. Ciò, anche considerando che la stessasentenza di appello a pag. 5, sebbene sintetizzi il secondo motivo di appello come volto a contestare la prova del danno, afferma poi (sempre a pag. 5) che l’Istituto “insiste nella integrale riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado”.In ogni caso, depone per la fondatezza del rilievo, il consolidato indirizzo di questa Corte (si veda già Cass. n. 18713/2016 ed in senso conforme Cass. n. 12649/2020, Cass. n. 3967/2023 ), secondo cui la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso consequenziale con altra e trovino in essa il proprio presupposto. In particolare, l’impugnazione sull’an debeatur impedisce il formarsi del giudicato anche inmerito al quantum senza necessità di una specifica impugnazione della sentenza anche nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione di queste ultime: a tal fine si ricordi che, come statuito da Cass. S.U. n. 21691/2016, l’appello sul capo della sentenza relativo all’an debeatur non consente il passaggio in giudicato del capo avente ad oggetto le conseguenze risarcitorie, essendo quest’ultimo legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto degli artt. 329, comma 2, e 336, comma 1, c.p.c., l'impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente. 4. Il secondo motivo di ricorso va accolto, rigettato il primo motivo. 5. La sentenza impugnata va cassata con riguardo al secondo motivo di ricorso accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. 6. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo