CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 2025
Cassazione n. 16511/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la ordinanza del 09/09/2025 del tribunale di Udine;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il tribunale del riesame di Udine con ordinanza del 9 settembrerigettava la istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro preventivo del Gip del medesimo tribunale, emesso in data 21 luglio2025 in ordine a reati tributari ex art. 2 del Dlgs. 74/2000.2. Avverso la ordinanza sopra indicata del tribunale, propone ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, proponendo quattromotivi di impugnazione.3. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processualeperché il tribunale avrebbe assunto l'ordinanza in contestazione in assenza deglimedesimo; con riferimento ai documenti sequestrati il 23.6.2025 di cui si riportaelenco contenuto nel decreto di sequestro del 23.6.2025. Sia il Gip che iltribunale avrebbero evidenziato la valenza probatoria dei predetti atti. In sede diriesame il ricorrente avrebbe comunicato ed eccepito tale mancata trasmissione,come anche verbalizzato alla udienza del 9.9.2025. Sarebbe stato depositatosolo il verbale di sequestro contenente un descrizione approssimativa degli attisequestrati, mentre la difesa avrebbe dovuto esaminare i singoli atti il cui esameavrebbe consentito la difesa argomentando non solo, come fatto, sullacomplessiva irrilevanza degli atti stessi, ma anche sulle ragioni per cui essi sitrovavano in suo possesso, potendosi trattare, quanto ad esempio ai bollettini, diriferimento, dopo che costui aveva abbandonato l'Italia e che il ricorrente erastato costretto a ricevere.4.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, e di violazione dilegge per carenza di motivazione, circa la dedotta nullità del decreto di sequestroper motivazione omessa o apparente quanto al fumus commissi delicti, sotto ilprofilo dell'elemento soggettivo. Si precisa che in sede di riesame si sarebbeeccepito non semplicemente la non consapevolezza della natura fittizia delleoperazioni di sub appalto bensì la totale ignoranza da parte del ricorrente dellemedesime. Si contesta la tesi del tribunale per cui alla luce dei rapporti avuti dalricorrente con clienti e fornitori, quale soggetto che conosceva la lingua italiana,non sarebbe sostenibile la predetta ignoranza o non consapevolezza e sicontrappone l’assente indicazione di elementi dimostrativi della conoscenza deirapporti che il titolare della impresa intratteneva con le imprese cd. cartiere o laconoscenza della emissione di fatture false e della utilizzazione delle stesse. Né iltribunale si sarebbe confrontato con la deduzione per cui [OSCURATO:PERSONA], graziealla conoscenza del mandarino, non doveva avvalersi del ricorrente perinterloquire con i rappresentanti delle società cartiere. Il tribunale avrebbefondato l'elemento soggettivo sulla tesi del "non poteva non sapere".5.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione, per mancanza dimotivazione sul periculum in mora, non potendo esso essere fondato solo sullaassenza di garanzie patrimoniali. Il tribunale avrebbe taciuto anche rispetto alladeduzione difensiva per cui non sarebbero stati individuati dal Gip versamenti eprelievi citati dalla GDF quanto al ritenuto uso anomalo del conto corrente daparte del ricorrente né lo stesso tribunale li avrebbe individuati e riscontrati. E sisarebbe solo espresso in frasi poco logiche e senza superare confutazionidifensive, circa la sussistenza, comunque, di acquisizioni di somme e successivirelativi acquisti o comunque investimenti in beni lasciati alla "luce del sole",come tali dimostrativi di attività non valorizzabili in termini di periculum. E sicontesta anche la valorizzazione di affermazioni contenute nell'atto difensivo diriesame come riportata in ricorso. Si rimarca l'assenza del riferimento a daticoncreti per sostenere il periculum in mora.6. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge per mancatarilevazione della assenza, nel decreto di sequestro, di una autonoma valutazionesulla sussistenza, in capo all'indagato, della qualifica di amministratore di fatto. Iltribunale sul punto si sarebbe limitato a meri giri di parole senza che il gip abbiaoperato una valutazione critica.7. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine allaqualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto. Dopo avere illustratola difesa del ricorrente sulla attività e il ruolo svolto, si è riportata per stralcio larichiesta del pubblico ministero in punto del ruolo svolto dall'indagato,sostenendo che le relative argomentazioni non suffragano il ruolo diamministratore di fatto e che il tribunale avrebbe ripetuto quanto sostenuto dalGip sulla scia di quanto riportato dal P.M. ovvero che tutti i clienti e fornitorisentiti si rapportavano con il ricorrente. E si aggiunge, dalla difesa, che inragione di tale dato era piuttosto normale che allo stesso cliente venisseroindirizzate mail e comunicazioni in tema di rapporti commerciali senza tuttaviadelineare il ruolo in questione. E si prosegue nella illustrazione delle ragioni cheescluderebbero la predetta configurazione su cui il tribunale non avrebberisposto. Il tribunale avrebbe anche equivocato le dichiarazioni di un soggettosentito trascurando quelle di un altro in danno del ricorrente come citate inricorso per stralci e per sintesi. Il motivo prosegue nella illustrazione di altreragioni escludenti il ruolo di amministratore di fatto illustrate mediante esame edescrizione di parti di atti investigativi.8. Con il sesto motivo rappresenta vizi di violazione di legge e dimotivazione per omessa autonoma valutazione e omessa motivazione deglielementi forniti dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Riguardo al primo motivo proposto si premette che l'omessatrasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimentocautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltantoqualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai finidell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioniper le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito talecarattere (Sez. 5, n. 7273 del 12/12/2024 Cc. (dep. 21/02/2025 ) Rv. 287534 -01. In proposito è sufficiente e dirimente rilevare, ancor prima della verifica dellaavvenuta trasmissione o meno degli atti piuttosto che della adeguatezza anchesolo del verbale di sequestro, che il ricorrente sostiene di essersi difeso sullairrilevanza degli atti e che la conoscenza specifica avrebbe potuto ancheconsentirgli di spiegare le ragioni del possesso da parte del ricorrente degli attistessi : in tal modo la rappresentata mancata trasmissione in rapportoall’esercizio delle facoltà difensive tutelate si traduce in una concreta evenienzamarginale, non decisiva ai fini del contraddittorio come in sostanza ammessodallo stesso ricorrente e dunque in linea con il limite giurisprudenziale sopraindicato, per la configurazione dell’invocata nullità.2. Riguardo al secondo motivo, va precisata la peculiare circoscrizionedel dedotto vizio inerente l’elemento soggettivo nel senso che nulla èrappresentato quanto al dolo di evasione e piuttosto la censura sembradelimitata alla consapevolezza del ruolo di amministratore di fatto. Ad ognimodo, la censura si traduce in una critica sul vizio della motivazione, per veroampiamente articolata sul ruolo consapevole svolto dai ricorrente e quindi èinammissibile alla luce del principio per cui il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammessosolo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia glierrores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicalida rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 – 01Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificatoche in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge,è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tuttoassente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi perrendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudicenel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv.254893). Il controllo della Corte di Cassazione è, dunque, limitato ai soli profilidella violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità dellamisura cautelare è necessariamente sommaria e non comporta un accertamentosulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecielegale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (pertutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez.U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840). La delibazionenon può estendersi neppure all'elemento psicologico del reato e alla ricostruzionein concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condottacontestata si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non è possibileche il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure inmaniera incidentale, il merito dell'impugnazione come in concreto richiesto dalricorrente nel caso in esame.Si aggiunga che in tema di misure reali, l'elemento soggettivo rileva solo ictuoculi, circostanza anche essa, per quanto sopra rilevato rispetto alla stessasussistenza di una ampia deduzione critica di merito tesa ad escludere per talevia l’elemento soggettivo o parte di esso, non configurabile in questo caso.3. Quanto al terzo motivo, si deve osservare che esso apparefondato: il tribunale argomenta nel senso del periculum limitandosiessenzialmente a valorizzare addirittura frasi estrapolate nell’impugnazioneproposta in sede di riesame, laddove è ben noto che si tratta di un atto difensivodi parte, che come tale non può ovviamente fondare in alcun modo un giudizioprognostico quale quello di specie che richiede, piuttosto, il riferimento aelementi concreti in grado di delineare un concreto e attuale pericolo. Nondissimile è il giudizio critico sulla valorizzazione, altresì, di una “mentalità”desunta dalla circostanza per cui il ricorrente ha mostrato di agire nell’ombra:profilo che se da una parte è significativo per il contestato ruolo diamministratore di fatto, appare inidoneo a fondare, da solo, come alfine emergenell’atto impugnato, il contestato periculum. In altri termini, emerge unamotivazione insufficiente nella misura in cui pare richiamarsi solo all’agire comeamministratore di fatto e quindi nell'ombra, ovvero ad un preteso carattere disoggetto aduso a operare di nascosto, senza altresì corredarsi, necessariamente,di elementi concreti e specifici rispetto al pericolo di rilievo patrimoniale, dafronteggiare con la misura ablativa in contestazione.4. Riguardo al quarto motivo, a fronte di una motivazione checongruamente evidenzia spunti critici, una terminologia autonoma e una serie diosservazioni che avrebbero avuto l’effetto di “denunciare una ricezione critica diquanto poi approvato nella decisione”, anche richiamando una pagina dellaordinanza del Gip, il ricorrente si limita a denunziare, genericamente, l’assenzadi tali dati e altresì a rimarcarla solo perché, a suo dire, non vi sarebberorichiami a dati diversi da quelli contenuti nella richiesta del P.M. In tal modo nontenendo conto che, ai fini della sussistenza della autonoma valutazione del gip,in tema di impugnazioni cautelari reali, è consentito il ricorso alla tecnicaredazionale della motivazione "per relationem" nel caso in cui il giudice ritengache i dati contenuti nelle informative di polizia giudiziaria siano autoevidenti aifini della ricostruzione del fatto, sicché, in tal caso, è possibile dedurre il vizio dimancanza di autonoma valutazione, ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., acondizione che la parte impugnante indichi o alleghi criticità specifiche,emergenti da quegli stessi atti di indagine, in tesi totalmente neglette. (Sez. 3,n. 34481 del 16/09/2025, , Rv. 288779 - 01). Lungo la stessa linea non pare sisia tenuto conto, nel quadro della rilevata genericità, dell’analogo principio percui il ricorrente per cassazione, che denuncia la nullità dell'ordinanza cautelareper omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delleesigenze cautelari, è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazioneai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, dirilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 3, n.10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287827 - 02). Inoltre, non va dimenticatoche in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalitàlinguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dalgiudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministeronon implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazionedelle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltantocome uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio daparte del giudice. (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02)5. Con riferimento poi al quinto motivo, in ordine alla qualificazionedel ricorrente quale amministratore di fatto, esso appare rivalutativo del merito,posto che il tribunale motiva sul punto, da una parte, evidenziando l’assenza delformale titolare della ditta di riferimento a decorrere dal 26.4.2023, dataantecedente a quella in cui la ditta J X [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato diessere operativa ( 31.12.2023), dall’altra, fornisce plurimi argomenti dimostratividi una gestone di fatto della ditta medesima da parte del ricorrente, tra cui: idati emergenti dalle dichiarazioni degli interlocutori commerciali o anche diinterlocutori in tema di contabilità dell’ente in parola ( cfr. pag 9 della ordinanzaimpugnata), che hanno riconosciuto nell’indagato il loro stabile riferimento,procedendo anche al riconoscimento del ricorrente, anche noto come “Alessio” etalvolta associato, nella scheda contabile di qualche ditta interlocutrice con quelladi [OSCURATO:PERSONA], addirittura come titolare della stessa ( cfr. il riferimento allesit di [OSCURATO:PERSONA]); la circostanza della consegna della contabilità alla GDF,avvenuta ad opera di un incaricato di “Alessio”, con cui era intervenuto previoaccordo telefonico; le fatture, gli ordinativi, e le altre comunicazioni via mailtutte intestate ad “Alessio”; spese su carta di credito della ditta ricollegate alricorrente; documenti rinvenuti a casa del ricorrente anche essi afferenti alladitta J X [OSCURATO:PERSONA]”; l’emersione, da subito, della figura delricorrente come terminale di riferimento degli operanti di polizia giudiziaria, aconferma della assenza di ogni presunta estraneità al fenomeno societario. Lapredetta sintetizzata motivazione è, dunque, in linea con l’indirizzo per cui, ai finidell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria lapresenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto confunzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva ocommerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitorio i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia essoaziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sededi legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5 - n. 45134del 27/06/2019 Ud. (dep. 06/11/2019 ) Rv. 277540 – 01).6. Quanto all’ultimo motivo, dedotto per omessa autonoma valutazione eomessa motivazione degli elementi forniti dalla difesa, esso è generico inassenza di una puntuale e comparata – rispetto ai passaggi motivazionalirilevanti - rappresentazione degli elementi difensivi assunti come trascurati, edella illustrazione della loro necessaria decisività, nel senso di una capacità, diper sé, di ribaltare il complessivo equilibrio motivazionale (cfr. Sez. 6, Sentenzan. 3724 del 25/11/2015 Ud. (dep. 27/01/2016 ) Rv. 267723 – 01.).7.Si deve quindi annullare l’ordinanza impugnata relativamente alpericulum in mora con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Udine competenteai sensi dell’art. 324 co. 5 c.p.p. P.Q.Mannulla l’ordinanza impugnata relativamente al periculum in mora conrinvio per nuovo giudizio al tribunale di Udine competente ai sensi dell’art. 324co. 5 c.p.p.Così è deciso, 10/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]