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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 35642/2022

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onsigliere Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: sulricorso 29589/ 2014 proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura n ell’ atto di costituzione di nuovo difensore , [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente – Contro R.G.N.

Ud.2.12.2022 Pagina2di 3 - RGN 29 589 /20 1 4 estensore cons. m.ferro FallimentoCarmine [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dei curatori pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott.

SalvatiGennaro, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al l’atto ( pec indicata per le comunicazioni e [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - per la cassazione de l decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 03/11/2014,n. 1048/2014, rep. 3636/2014 ; uditala relazione della causa svolta dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 2 dicembre 2022 . [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il03/11/2014, n. 1048/2014, rep. 3636/2014, che ha parzialmente accolto lasua opposizione allo stato passivo nel [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., così ammettendo lo , in chirografo, per la somma di euro 88.026,69; 2.le parti, in persona dei rispettivi procu ratori e come da sottoscrizione anche personale, successivamente alla fissazione della presente udienza hannodichiarato, con separati e convergenti atti, di aver altrimenti definito lacontroversia e così concordemente chiedono dichiararsi la cessazione d ella materiadel contendere; 3.le spese dell'intero giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vannointegralmente compensate, dando altresì seguito al principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero co n la «ordinaria» dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di Pagina3di 3 - RGN 29 589 /20 1 4 estensore cons. m.ferro inammissibilitàsopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere(Cass. 3542/2017, 20697/2021) P.Q.M. laCorte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materiadel contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite;ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: sulricorso 29589/ 2014 proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura n ell’ atto di costituzione di nuovo difensore , [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente – Contro R.G.N. Ud.2.12.2022 Pagina2di 3 - RGN 29 589 /20 1 4 estensore cons. m.ferro FallimentoCarmine [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dei curatori pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott. SalvatiGennaro, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al l’atto ( pec indicata per le comunicazioni e [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - per la cassazione de l decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 03/11/2014,n. 1048/2014, rep. 3636/2014 ; uditala relazione della causa svolta dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 2 dicembre 2022 . [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il03/11/2014, n. 1048/2014, rep. 3636/2014, che ha parzialmente accolto lasua opposizione allo stato passivo nel [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., così ammettendo lo , in chirografo, per la somma di euro 88.026,69; 2.le parti, in persona dei rispettivi procu ratori e come da sottoscrizione anche personale, successivamente alla fissazione della presente udienza hannodichiarato, con separati e convergenti atti, di aver altrimenti definito lacontroversia e così concordemente chiedono dichiararsi la cessazione d ella materiadel contendere; 3.le spese dell'intero giudizio, come da concorde richiesta delle parti, vannointegralmente compensate, dando altresì seguito al principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero co n la «ordinaria» dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di Pagina3di 3 - RGN 29 589 /20 1 4 estensore cons. m.ferro inammissibilitàsopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere(Cass. 3542/2017, 20697/2021) P.Q.M. laCorte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materiadel contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite;ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
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