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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20833/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in data 2 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 99, 612 e 635 cp.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 coci.proc.pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il motivo è manifestamente infondato e generico in quanto a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente c:orretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Inoltre richiama la giurisprudenza affermata in ordine all'obbligo di una motivazione rafforzata nell'ipotesi di ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado mentre nel caso di specie in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità le due sentenze di merito si integrano reciprocamente . - violazione di legge in relazione all'art 62 bis cod.pen nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Ed invero la corte territoriale ha richiamato i numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato, l'assenza di qualsiasi sintomo di resipiscenza nonché l'assoluta inconsistenza del movente del suo agire.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, c:he ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in data 2 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 99, 612 e 635 cp. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 coci.proc.pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il motivo è manifestamente infondato e generico in quanto a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente c:orretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre richiama la giurisprudenza affermata in ordine all'obbligo di una motivazione rafforzata nell'ipotesi di ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado mentre nel caso di specie in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità le due sentenze di merito si integrano reciprocamente . - violazione di legge in relazione all'art 62 bis cod.pen nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Ed invero la corte territoriale ha richiamato i numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato, l'assenza di qualsiasi sintomo di resipiscenza nonché l'assoluta inconsistenza del movente del suo agire. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, c:he ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore
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