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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 48963/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la sentenza, emessa dal giudice di prime cure, di condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali ed alla sospensione della patente di guida, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett.

B), e art. 186-bis, comma 1, lett.

C), d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada), poiché circolava in stato di ebbrezza alcolica, con l'aggravante di essere conducente che esercita attività di trasporto cose.

2. Il ricorso poggia su due motivi di ricorso, con cui si censura violazione di legge in ordine al diniego delle generiche e, in generale, al trattamento punitivo; in secondo luogo, si deduce vizio motivazionale con riferimento alla conferma della sospensione della patente di guida per anni uno e alla mancata conversione della pena nei lavori di pubblica utilità.

Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati poiché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi congruamente dalla Cori:e del merito. 2.1 La Corte territoriale, infatti, ai fini del diniego delle generiche, valorizza taluni indici sintomatici di gravità della condotta e, pertanto, ostativi al riconoscimento dei benefici di legge, rappresentati dalla condotta potenzialmente pericolosa per altri utenti della strada e dalla qualità di autotrasportatore dell'imputato, nonché dai precedenti penali a lui ascritti, di cui uno specifico: per tali ragioni, la Corte territoriale rileva che il comportamento processuale non abbia fatto emergere una valenza positiva tale da annullare il disvalore insito nella condotta.

È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 22 settembre 2003, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, 16 giugno 2004, n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie: sia i giudici di primo grado che della Corte territoriale hanno evidenziato che dalla condotta pericolosa tenuta dall'imputato e dall'aggravante della sua qualifica di autotrasportatore non possano trarsi elementi favorevoli al riconoscimento della prevalenza delle generiche (p.2).

2.2. Quanto allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e alla iscrizione della condanna nel casellario giudiziario, la Corte territoriale ha già replicato che l'imputato abbia già fruito di tale sanzione sostitutiva, con sentenza divenuta irrevocabile, non potendo essergli nuovamente concessa (p.2), mentre la seconda censura è improponibile in quanto introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle Ammende, di euro tremila.

Così deciso in Roma il 9 novembre 2023 D E POSTATA Il Consigliere estensos- t Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C ANC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la sentenza, emessa dal giudice di prime cure, di condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali ed alla sospensione della patente di guida, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. B), e art. 186-bis, comma 1, lett. C), d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada), poiché circolava in stato di ebbrezza alcolica, con l'aggravante di essere conducente che esercita attività di trasporto cose. 2. Il ricorso poggia su due motivi di ricorso, con cui si censura violazione di legge in ordine al diniego delle generiche e, in generale, al trattamento punitivo; in secondo luogo, si deduce vizio motivazionale con riferimento alla conferma della sospensione della patente di guida per anni uno e alla mancata conversione della pena nei lavori di pubblica utilità. Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati poiché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi congruamente dalla Cori:e del merito. 2.1 La Corte territoriale, infatti, ai fini del diniego delle generiche, valorizza taluni indici sintomatici di gravità della condotta e, pertanto, ostativi al riconoscimento dei benefici di legge, rappresentati dalla condotta potenzialmente pericolosa per altri utenti della strada e dalla qualità di autotrasportatore dell'imputato, nonché dai precedenti penali a lui ascritti, di cui uno specifico: per tali ragioni, la Corte territoriale rileva che il comportamento processuale non abbia fatto emergere una valenza positiva tale da annullare il disvalore insito nella condotta. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 22 settembre 2003, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, 16 giugno 2004, n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie: sia i giudici di primo grado che della Corte territoriale hanno evidenziato che dalla condotta pericolosa tenuta dall'imputato e dall'aggravante della sua qualifica di autotrasportatore non possano trarsi elementi favorevoli al riconoscimento della prevalenza delle generiche (p.2). 2.2. Quanto allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e alla iscrizione della condanna nel casellario giudiziario, la Corte territoriale ha già replicato che l'imputato abbia già fruito di tale sanzione sostitutiva, con sentenza divenuta irrevocabile, non potendo essergli nuovamente concessa (p.2), mentre la seconda censura è improponibile in quanto introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle Ammende, di euro tremila. Così deciso in Roma il 9 novembre 2023 D E POSTATA Il Consigliere estensos- t Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C ANC
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