CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 38922/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente oggi. 2 4 OTT, 2024 SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro4L FUNZION. n71.,i, n 1q visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Lual udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta per l'indagato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con ordinanza in data 16 agosto 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data 4 luglio 2023 del GIP del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente eccepisce il mancato rispetto del termine dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., perché risultava in atti che la documentazione del fascicolo del PM era pervenuta al Tribunale del riesame in data 9 agosto 2023 fith mentre la richiesta era del precedente 31 luglio 2023, per cui l'ordinanza era inefficace, ai sensi del comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. (primo motivo); lamenta poi la violazione del termine di durata massima della custodia cautelare (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO 3. Il ricorso è fondato relativamente al primo motivo, ciò che esonera dall'esame del secondo motivo. L'indagato ha eccepito la violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., perché la misura ha perso efficacia per la tardiva richiesta e trasmissione degli atti del procedimento penale in corso di trattazione. L'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. prevede che il presidente curi che sia dato immediatamente avviso all'autorità procedente dell'istanza di riesame in modo che trasmetta entro il giorno successivo e comunque non oltre i 5 giorni al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini. Nel caso in esame, l'indagato ha presentato la richiesta di riesame via pec il 31 luglio 2023 alle ore 10,48, la richiesta degli atti è stata trasmessa al PM il 9 agosto 2023 e quello stesso giorno il PM ha assolto agli incombenti. Il Tribunale del riesame sull'eccezione di inefficacia per mancato rispetto del termine ha affermato che la norma sanziona l'inerzia del Pubblico ministero non il disguido involontario della cancelleria del Tribunale del riesame. Ritiene il Collegio, aderendo alle conclusioni del Procuratore generale, che tale lettura sia errata perché la norma prevede che il termine dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. decorra dal deposito dell'istanza di riesame di cui deve darsi immediato avviso al PM come stabilito dalle Sezioni Unite Alagni (sent. n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Rv. 212073-01). Pertanto, deve annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata e deve altresì annullarsi senza rinvio anche l'ordinanza genetica che è divenuta inefficace ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza n. 7375/14 RGNR del 4 luglio 2023 del GIP del Tribunale di Catanzaro della quale dichiara l'inefficacia e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, il 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]