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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12443/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 582 e 585, comma 1, cod. pen. (aggravante delle più persone riunite), ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a tre motivi.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, pur se formulato sotto l'egida formale del vizio di motivazione, è, in realtà, diretto a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle prove, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro travisamenti: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

A ciò deve aggiungersi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 21479401).

Poiché tutte le deduzioni difensive in esame sono state sviluppate in spregio ai richiamati criteri interpretativi, le stesse non possono essere prese in considerazione in quanto non consentite: ciò tanto più perché la motivazione censurata ha dato conto, con completezza e nei limiti della logica plausibilità, di tutti gli elementi a disposizione, mostrando di averne effettuato una congrua revisione (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

3.2. Il secondo e il terzo motivo, protesi a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e tenuto conto che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ha escluso le circostanze attenuanti generiche data l'assenza di resipiscenza dell'imputato, quale elemento suscettibile di positivo apprezzamento, ed ha negato la mitigazione della pena considerate le modalità e le circostanze del fatto e l'entità del danno).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 582 e 585, comma 1, cod. pen. (aggravante delle più persone riunite), ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a tre motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, pur se formulato sotto l'egida formale del vizio di motivazione, è, in realtà, diretto a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle prove, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro travisamenti: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). A ciò deve aggiungersi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 21479401). Poiché tutte le deduzioni difensive in esame sono state sviluppate in spregio ai richiamati criteri interpretativi, le stesse non possono essere prese in considerazione in quanto non consentite: ciò tanto più perché la motivazione censurata ha dato conto, con completezza e nei limiti della logica plausibilità, di tutti gli elementi a disposizione, mostrando di averne effettuato una congrua revisione (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). 3.2. Il secondo e il terzo motivo, protesi a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e tenuto conto che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ha escluso le circostanze attenuanti generiche data l'assenza di resipiscenza dell'imputato, quale elemento suscettibile di positivo apprezzamento, ed ha negato la mitigazione della pena considerate le modalità e le circostanze del fatto e l'entità del danno). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il
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