CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
opersona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti;– controricorrente –r.g. n. 15299/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 15299/2022Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 15178/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 499/2022, del14 aprile 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Frapi s.p.a. (in prosieguo, breviter: “la società”) ha propostoricorso in cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenzacon cui la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza dellocale Tribunale, ha respinto la domanda da essa proposta neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Fabriano eCupramontana, (in prosieguo, breviter: “la fondazione”) avente aoggetto l’accertamento della responsabilità di quest’ultima, insieme aVeneto [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a., per grave inadempimento contrattualedegli obblighi derivanti da un patto di vendita di azioni sottoscritto trale parti in data 27 gennaio 2006, con conseguente risarcimento deldanno.2. Il ricorso per cassazione è stato notificato solo alla fondazione,che ha resistito con controricorso.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva,ha ritenuto:3.1 che la società, con il citato patto di co-vendita del 27gennaio 2006, si era vista riconoscere dalla fondazione il diritto divendere le 350.000 azioni da essa detenute nel capitale dellabanca regionale Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontanaalle identiche condizioni ottenute dalla fondazione stessa in caso dicessione delle proprie azioni per un quantitativo superiore al 5%del capitale sociale della medesima banca;3.2 che la tesi accolta dal primo giudice, secondo cui lequattro successive cessioni azionarie avvenute tra il 2009 e il 2010r.g. n. 15299/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 15299/2022Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 15178/2026Data pubblicazione 20/05/2026dovevano sostanzialmente considerarsi come facenti parte diun’operazione unitaria, non era fondata, atteso che fra le cessionidel 2009 e del 2010 la banca aveva posto in essere un’operazionedi aumento di capitale, cui era conseguita una diluzione del valoredelle azioni, accompagnata da una non trascurabile riduzione delvalore nominale delle azioni e da un considerevole lasso di tempointercorso tra le operazioni di vendita delle azioni, di talché errataera l’operazione di sommare le due cessioni al fine di determinarela quota del 5% del capitale sociale posta come condizione perl’insorgenza del diritto di vendita, sia di determinare il prezzo finaledell’azione mediante la semplice media algebrica delle predettequattro operazioni susseguitesi nel tempo;3.3 che tale interpretazione era avallata anche dal tenoreletterale del patto di co-vendita, ove le parti avevano utilizzato ladeclinazione singolare “cessione”, sicché ciascuna operazione dicessione andava considerata a sé stante, in assenza, peraltro, diqualsiasi dimostrazione di un intento fraudolento da parte dellafondazione nei riguardi della società azionista;3.4 che, anche a volere considerare unitariamente leoperazioni di cessione azionaria, il criterio della media algebrica deiprezzi di vendita, al fine di determinare il risarcimento del danno,sarebbe stato comunque errato, dovendo considerarsi rilevante alfine dell’esecuzione del patto solo la seconda cessione, che avevavisto la società spuntare in fase di recesso (anch’esso, peraltro,non utilizzabile come corretto parametro) un prezzo più alto diquello di vendita della fondazione, con la conseguenteinsussistenza di alcun danno risarcibile.4 Le parti hanno depositato memoria.r.g. n. 15299/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 15299/2022Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 15178/2026Data pubblicazione 20/05/2026CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo: «erronea applicazione dei canoni legali diinterpretazione con riferimento al Patto di Covendita [violazioneartt. 1362 ss., in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.]»,deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove haaffermato che il solo fatto che nel patto di co-vendita si è usato iltermine “cessione” al singolare sarebbe sufficiente a giustificarel’accoglimento dell’opzione ermeneutica per cui le distinteoperazioni di vendita azionaria andrebbero autonomamenteconsiderate; tale interpretazione, che accoglie il solo criterioletterale, sarebbe, infatti, in contrasto con la giurisprudenza,anche di legittimità, che impone al giudice, nell’intrepretare ilcontratto, di accompagnare il dato letterale delle espressioniutilizzate dalla parti anche con un’analisi del loro comportamentoprecedente e successivo alla stipula e della conseguentecoerenza dell’approdo ermeneutico complessivo; un’operazioneche, se correttamente effettuata, avrebbe indotto a considerare,anche tenuto conto della causa del patto di co-vendita(riassumibile nel riconoscimento di un diritto di accodamento delbeneficiario alle stesse condizioni spuntate dal primo venditore),in senso unitario le successive operazioni di vendita, con ilconseguente verificarsi della condizione di avveramento del pattoe la successiva valutazione di grave inadempimento dellafondazione rispetto agli obblighi parasociali assunti con lasocietà, rispetto ai quali alcuna rilevanza poteva avere lasussistenza di un intento fraudolento che, semmai, era riferibilealla corresponsabilità della società bancaria le cui azioni sonooggetto di lite.r.g. n. 15299/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 15299/2022Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 15178/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il motivo è infondato.Il patto di co-vendita per cui è causa è qualificabile come aventea oggetto una pattuizione che incide in via diretta sultrasferimento delle partecipazioni dei soci aderenti al patto.Tra le varie forme che tale pattuizione può assumere, sidistinguono:- clausole tag-along (c.d. clausola di seguito): si tratta di unaccordo finalizzato soprattutto alla tutela del socio diminoranza, al quale viene attribuito il diritto di vendere leazioni insieme al socio di maggioranza, qualora quest’ultimodecida di cedere le proprie, profittando delle medesimecondizioni contrattuali concordate con il terzo acquirentespesso indicante un valore minimo di trasferimento; laclausola, quindi, prevede operativamente che al verificarsi diuna vendita, a determinate condizioni, delle quote sociali daparte del socio di maggioranza a favore di un terzo, spetti alsocio di minoranza il diritto di vendere la propria quota almedesimo terzo e alle stesse condizioni; in altre parole, ilsocio di minoranza ha in questo caso il diritto di “accodarsi”alla cessione di quota fatta dal socio di maggioranza, mentrequest’ultimo, se intende vendere, deve procurare al socio diminoranza un’offerta d’acquisto a suo favore alle stessecondizioni da lui concordate con il terzo acquirente.- clausola drag-along (c.d. clausola di trascinamento); si trattadi un accordo, per certi versi speculare rispetto al precedente,nel quale il soggetto tutelato è soprattutto il socio dimaggioranza che, qualora decida di cedere le proprie azioni,avrà il diritto di vendere (trascinare con sé, appunto) anche lapartecipazione posseduta dal socio di minoranza aller.g. n. 15299/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 15299/2022Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 15178/2026Data pubblicazione 20/05/2026medesime condizioni contrattuali a lui riservate e, comunque,a un prezzo non inferiore ad un determinato valore;- altre clausole: vi possono poi essere patti relativi alfinanziamento della società, ovvero ancora modificativi delcriterio proporzionale di imputazione della responsabilità deisoci o di partecipazione agli utili, con il limite, peraltro, deldivieto di patto leonino (ossia di quel patto inteso adescludere totalmente il socio dalla partecipazione agli utili oalle perdite, ex art. 2265 cod. civ.).- La differenza fondamentale fra le due clausole soprarichiamate (tag along e drag along) è data dalla posizione diobbligo del socio di minoranza nel caso di drag along (si parlainfatti di socio “trascinato”) rispetto alla posizione di favoredello stesso socio nell’ipotesi di tag along, nella quale, afronte dell’obbligo del socio di maggioranza di ottenere dalterzo la disponibilità all’acquisto anche della quota diminoranza, sta il diritto del socio di minoranza di poterrifiutare l’offerta.Comune a entrambe le clausole è l’applicazione del principiodi equa valorizzazione della partecipazione, in forza del qualeil socio di minoranza (accodato o trascinato nella co-vendita)ha, in ogni caso, diritto a rivendicare il controllo dellacongruità del prezzo determinato per la cessione della propriapartecipazione, in relazione a eventuali e non consentiteoperazioni di scostamento rispetto al prezzo di venditaspuntato dal socio primo venditore stipulante il relativo patto,specie per effetto di possibili accordi fraudolenti (nel sensodell’elusione del rispetto del patto di co-vendita) con il terzoacquirente.r.g. n. 15299/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 15299/2022Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 15178/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con tali premesse teoriche, può certamente convenirsi con lasocietà ricorrente che, nel caso di specie, si sia in presenza di unpatto parasociale contenente una clausola di tag-along: in casodi cessione da parte della fondazione delle proprie azioni(originariamente emesse da Carifac s.p.a.) per un quantitativosuperiore al 5% del capitale sociale essa si assumeva l’obbligo difar acquistare dal compratore, alle medesime condizioni, le azionipossedute dall’odierna ricorrente.Sennonché la sentenza impugnata, pur non avendo in alcunmodo effettuato uno specifico inquadramento della fattispecie inuna delle sopra citate categorie di patti parasociali di co-vendita,si sottrae alla censura formulata con il motivo in esame, giacchéessa perviene a escludere, in fatto, che nel caso di specie si siaverificato il presupposto espressamente previsto per l’operativitàdel patto: ovvero che si sia verificata una singola vendita pari asuperiore al 5% previsto nel patto.Nell’effettuare tale valutazione, la Corte territoriale non haaffatto applicato il solo criterio letterale di interpretazione dellarelativa clausola (“cessione” al singolare), come lamenta nellasua buona sostanza il motivo in esame; giacché - se cosìeffettivamente fosse - il risultato ermeneutico sarebbe statoeffettivamente del tutto insufficiente e non in linea conl’insegnamento di questa Corte inerente ai criteridell’ermeneutica contrattuale, ove si afferma che, accanto aldato letterale, a meno che esso elimini ogni incertezza alrisultato raggiunto (Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025),è necessario l’affiancamento anche degli altri criteri previsti dagliartt. 1363 e ss. cod. civ. onde inverare la correttezza dellar.g. n. 15299/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 15299/2022Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 15178/2026Data pubblicazione 20/05/2026conclusione raggiunta dall’interprete (Cass. Sez. 3, Sentenza n.31811 del 10/12/2024).Nella specie, la Corte di appello (cfr. pag. 6 della sentenza), puravendo indicato il dato letterale dell’espressione al singolare della“cessione”, citata nel patto, ha corroborato la conclusioneinerente all’autonomia delle singole vendite con considerazionirelative al lasso temporale tra di esse intercorso (ivi definito“considerevole”) e a eventi che hanno interessato la societàemittente le azioni oggetto del patto (aumento di capitale), dallequali ha tratto il convincimento della mancata sussistenza deipresupposti per l’attivazione delle condizioni previste dal patto dico-vendita stipulato tra le parti dell’odierno giudizio.Escluso, quindi, che nella specie si sia in presenza di una falsaapplicazione dei criteri ermeneutici, ciò che la censura in esame,per altro verso, tenta di ottenere è una rivalutazione dellaconclusione raggiunta dalla Corte di appello che, tuttavia,presuppone una non consentita rivalutazione in questa sede disola legittimità degli elementi probatori indicati per effettuare lavalutazione giuridica rilevante ai fini del decidere, ciò che non èammissibile, quante volte la motivazione impugnata abbiasuperato, come nella specie sicuramente si è verificato, il c.d.“minimo costituzionale”.Di più, la Corte territoriale affronta in sentenza anche laquestione dell’assenza di prova di un intento fraudolento trafondazione e terzo acquirente, e tanto consente, alla luce dellaconsiderazioni teoriche sopra riassunte, di escludere che lesingole vendite possano essere considerate unitariamente nongià al fine del superamento della percentuale di attivazione dellaclausola di accodamento, bensì alla luce dell’eventuale mala feder.g. n. 15299/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 15299/2022Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 15178/2026Data pubblicazione 20/05/2026oggettiva tesa a ledere il diritto del socio di minoranza all’equavalorizzazione della propria partecipazione sociale.b. Secondo motivo: «illegittimità della Sentenza laddove èstata posto a fondamento della decisione una nozione di fatto(nella specie, che alle operazioni di aumento del capitale socialeconsegue inevitabilmente una diluzione del valore delle azioni)non rispondente alla comune esperienza [violazione art. 115, 2°co., c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.] ecomunque contraria ai fatti così come allegati e non contestativiolazione art. 115, 1° co., in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3c.p.c.]», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddoveha posto a fondamento della propria decisione l’affermazionesecondo cui a un aumento del capitale sociale consegueinevitabilmente una diluizione del valore delle azioni, che non èuna massima di comune esperienza e, comunque, è nella specieerrata, sia perché nella nozione di “comune esperienza” nonpossono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnicae gli elementi valutativi che richiedono, come nel caso di specie,il preventivo accertamento di particolari dati estimativi, siaperché, in ogni caso, non è affatto vero che a un’operazione diaumento di capitale sociale consegua sempre e comunque unadiminuzione del valore nominale delle azioni, ben potendo lostesso rimanere immutato, come altrettanto accaduto nel caso dispecie.Il motivo è infondato atteso che, come indicato a commento delprimo motivo di ricorso, il riferimento all’aumento del capitaleeffettuato nella sentenza impugnata rileva non già in sensoastratto, al fine di vagliare la correttezza della conclusionesecondo cui a esso conseguirebbe sempre una svalutazione delr.g. n. 15299/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 15299/2022Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 15178/2026Data pubblicazione 20/05/2026valore nominale delle azioni, ma al ben diverso fine di indicarecome, nel caso concreto, tra la prima e la seconda cessionel’aumento di capitale abbia mutato il numero delle azionicircolanti e la relativa titolarità percentuale del flottante: unacircostanza che rileva, come detto, al fine di corroborare lacorrettezza della conclusione circa la ritenuta autonomia dellesingole cessioni, indipendentemente dall’atteggiarsi nel casoconcreto della diminuzione del valore nominale dellapartecipazione (che la ricorrente recisamente nega, ma che, perquanto detto, non rileva ai fini della complessiva correttezzadell’operazione ermeneutica).c. Terzo motivo: «nullità della Sentenza laddove ha omessodi motivare ovvero ha reso una motivazione apparente eincomprensibile relativamente alla conclusione per cui a Frapinon potrebbe comunque riconoscersi, in concreto, alcun dannopatrimoniale [violazione art. 132, 4° co., c.p.c., in relazioneall’art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c.]», deducendo l’incomprensibilitàdella motivazione resa, avendo il giudice di appello omesso ognimotivazione sul punto, limitandosi a riferire il proprioconvincimento senza procedere a una qualsivoglia disaminalogica e giuridica degli elementi su cui lo stesso si fonda,rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza esulla logicità del suo ragionamento.d. Quarto motivo (indicato in ricorso come quinto motivo):«illegittimità della Sentenza laddove ha omesso di esaminare econsiderare un fatto decisivo ai fini della controversia che pur èstato oggetto di discussione tra le parti (ossia che a Frapi è statoimpedito di esercitare il Patto di Covendita al prezzo di € 1,00 adazione in occasione della Quarta Cessione) [violazione art. 360,r.g. n. 15299/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 15299/2022Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 15178/2026Data pubblicazione 20/05/20261° co., n. 5 c.p.c.]», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove ha ritenuto l’erroneità del calcolo del dannoeffettuato dal giudice di primo grado, omettendo di considerare ilfatto decisivo che a Frapi è stato impedito di esercitare il Patto diCovendita al prezzo di € 1,00 ad azione in occasione della QuartaCessione.Il terzo e il quarto motivo possono essere congiuntamenteesaminati, giacché inammissibili per la medesima ragione.Occorre, infatti, rilevare che la sentenza impugnata, una voltaesclusa l’operatività della clausola per cui è causa, avrebbedovuto limitarsi a respingere in toto la domanda, essendo fuor didubbio che la fonte del richiesto risarcimento del danno era perla società ricorrente individuata nell’accertamento del previoinadempimento della fondazione alle previsioni del patto di co-vendita azionato.Di talché, una volta esclusa l’operatività del predetto patto e,quindi, il conseguente inadempimento, alcuno spazio diautonomia alla domanda risarcitoria avrebbe potuto rinvenirsinella specie.Tanto determina che le considerazioni svolte dalla sentenzaimpugnata (negli ultimi due paragrafi di pag. 6) sul tema delleconseguenze dell’ipoteticamente teorizzata (ma, poco prima,recisamente esclusa) unitarietà delle operazioni di vendita e sulgiusto criterio di calcolo dell’ipotetico (ma logicamente escluso)risarcimento del danno, non sono qualificabili come rationesdecidendi, bensì come degli obiter dicta, come tali estranei alpercorso motivazionale che sostiene le conclusioni della sentenzamedesima.r.g. n. 15299/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 15299/2022Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 15178/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ciò che rende la censura, che attacca i predetti obiter,inammissibile.e. Quinto motivo (indicato in ricorso come sesto motivo):«nullità della Sentenza laddove ha omesso di motivare il rigettodell’appello incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] ovvero hareso, sul punto, una motivazione apparente e incomprensibile[violazione art. 132, 4° co., c.p.c., in relazione all’art. 360, 1°co., n. 4 c.p.c.]», deducendo che la sentenza impugnata nonavrebbe deciso l’appello incidentale condizionato da essaproposta e avente a oggetto l’intento fraudolento dellafondazione di sottrarsi all’adempimento del patto di co-vendita inoccasione della quarta cessione, limitandosi a escludere l’intentofrodatorio con un generico richiamo all’aumento di capitaleeffettuato tra la prima e la seconda cessione, senza motivare taleaffermazione, se non in modo del tutto apodittico.Il motivo è infondato, atteso che la questione dedotta in lite(frode tra fondazione e terzo acquirente per pregiudicare leragioni della società, fondata sull’adempimento del patto di co-vendita) non è stata affatto omessa dalla sentenza impugnatama, come detto sopra a commento degli altri motivi di ricorso, èstata affrontata ed esclusa (peraltro da entrambi i giudici dimerito) per assenza di prova (cfr. il chiaro tenore di pag. 7,primo paragrafo, della sentenza di appello).2. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.3. La soccombenza regola le spese.4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ar.g. n. 15299/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 15299/2022Numero sezionale 2160/2026Numero di raccolta generale 15178/2026Data pubblicazione 20/05/2026norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna Frapi s.p.a. a rifondere alladella presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro18.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 15299/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]