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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 46905/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo posta elettronica rilevando che, in violazione dell'art. 24, comma 6 bis, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, era stato trasmesso ad un indirizzo di posta elettronico ([OSCURATO:EMAIL]) diverso da quello ([OSCURATO:EMAIL] ) indicato, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 4, per l'ufficio dal Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati.

2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] sviluppando due motivi.

2.1. Con il primo deduce erronea applicazione degli artt. 178, 666 e 678 cod. proc. pen.,30 e 69 Ord. pen.,nonché dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020.

Lamenta che la pronuncia di inammissibilità sia stata emessa dal Magistrato di sorveglianza senza essere sottoposte. al vaglio del Tribunale di sorveglianza titolare del potere di decidere i reclami in materia di liberazione anticipata, in coerenza con le norme codicistiche in tema di impugnazione e con quelle specifiche del procedimento di sorveglianza che escludono la partecipazione al collegio che decide il reclamo del magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato.

Né è applicabile la norma derogatoria prevista dal d.l. n. 137 del 2020 perché incompatibile.

2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 568 cod. proc. pen. e 24 d.l. n. 137 del 2020 nonché degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione e dell'art. 6 Convenzione EDU.

Il comma 6-quinquies dell'art. 24 cit. subordina l'applicazione della disciplina emergenziale, dettata anche per i reclami giurisdiziong.previsti dalle norme sull'ordinamento penitenziario, alla loro compatibilità con le norme del codice di rito quindi con l'art. 568 cod. proc. pen. che, a prescindere dalla qualificazione data dalla parte all'impugnazione, ne impone sempre la trasmissione al giudice competente escludendone l'inammissibilità.

Una diversa interpretazione, oltre a confliggere con i principi del favor impugnationis e di effettività della tutela, darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra i soggetti che propongono l'impugnazione ai sensi degli artt. 581 e 582 cod. proc. pen. e quelli che si avvalgono del mezzo informatico.

In ogni caso, il reclamo è stato indirizzato alla PEC indicata nel sito telematico del ministero della Giustizia che non menziona uno specifico indirizzo per impugnazioni [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi che, in ragione delle questioni proposte possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati.

1.1. Risulta dal provvedimento impugnato che il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato trasmesso ad indirizzo di posta elettronico diverso da quello destinato a ricevere gli atti di impugnazione secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020.

Il ricorrente, solo in termini generici, sostiene che l'indirizzo fosse l'unico disponibile e conosciuto Ciò è sufficiente per ritener corretta la declaratoria di inammissibilità pur adottata dal magistrato che ha messo il provvedimento reclamato In questo senso depongono le chiare disposizioni, ad evidente contesto derogatorio, previste dall'art. 24 dl. n. 136 del 2020 per disciplinare la proposizione dell'atto di impugnazione in via telematica ai sensi del comma 6 bis introdotto in alternativa al sistema tradizionale previsto dagli artt. 581, 582, comma 1, e 583 cod. proc. pen.

Il comma 6-sexies prevede, a pena di inammissibilità, il rispetto di alcune regole concernenti la spedizione dell'atto e l'uso di determinate caselle di posta elettronica certificata.

Tra queste la lett. e) indica espressamente il caso della trasmissione a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità a proposito dei motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a una casella di posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280738 - 01) e per le istanze di riesame (Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734 - 01).

Ai sensi del successivo 6-septies siffatte cause di inammissibilità devono essere dichiarate, anche di ufficio, dallo stesso giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, competente altresì a disporre l'esecuzione del provvedimento impugnato.

L'attribuzione di tale competenza non presenta alcuna incompatibilità strutturale con il sistema delle impugnazioni stante la natura oggettiva ed immediatamente controllabile della causa di inammissibilità (Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, M., Rv. 282673 - 01).

Non a caso la norma di chiusura contenuta nel comma 6-decies espressamente estende le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Non vi è alcuna disparità di trattamento perché la scelta di inviare telematicamente l'atto di impugnazione e di avvalersi del particolare regime previsto dai commi 2 e seg. dell'art. 24 del d.l. n, 137 del 2020 è rimessa all'interessato che ben può servirsi del sistema di deposito delle impugnazioni previsto dal codice di rito.

2. il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo posta elettronica rilevando che, in violazione dell'art. 24, comma 6 bis, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, era stato trasmesso ad un indirizzo di posta elettronico ([OSCURATO:EMAIL]) diverso da quello ([OSCURATO:EMAIL] ) indicato, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 4, per l'ufficio dal Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati. 2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo deduce erronea applicazione degli artt. 178, 666 e 678 cod. proc. pen.,30 e 69 Ord. pen.,nonché dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020. Lamenta che la pronuncia di inammissibilità sia stata emessa dal Magistrato di sorveglianza senza essere sottoposte. al vaglio del Tribunale di sorveglianza titolare del potere di decidere i reclami in materia di liberazione anticipata, in coerenza con le norme codicistiche in tema di impugnazione e con quelle specifiche del procedimento di sorveglianza che escludono la partecipazione al collegio che decide il reclamo del magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato. Né è applicabile la norma derogatoria prevista dal d.l. n. 137 del 2020 perché incompatibile. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 568 cod. proc. pen. e 24 d.l. n. 137 del 2020 nonché degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione e dell'art. 6 Convenzione EDU. Il comma 6-quinquies dell'art. 24 cit. subordina l'applicazione della disciplina emergenziale, dettata anche per i reclami giurisdiziong.previsti dalle norme sull'ordinamento penitenziario, alla loro compatibilità con le norme del codice di rito quindi con l'art. 568 cod. proc. pen. che, a prescindere dalla qualificazione data dalla parte all'impugnazione, ne impone sempre la trasmissione al giudice competente escludendone l'inammissibilità. Una diversa interpretazione, oltre a confliggere con i principi del favor impugnationis e di effettività della tutela, darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra i soggetti che propongono l'impugnazione ai sensi degli artt. 581 e 582 cod. proc. pen. e quelli che si avvalgono del mezzo informatico. In ogni caso, il reclamo è stato indirizzato alla PEC indicata nel sito telematico del ministero della Giustizia che non menziona uno specifico indirizzo per impugnazioni [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi che, in ragione delle questioni proposte possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati. 1.1. Risulta dal provvedimento impugnato che il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato trasmesso ad indirizzo di posta elettronico diverso da quello destinato a ricevere gli atti di impugnazione secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020. Il ricorrente, solo in termini generici, sostiene che l'indirizzo fosse l'unico disponibile e conosciuto Ciò è sufficiente per ritener corretta la declaratoria di inammissibilità pur adottata dal magistrato che ha messo il provvedimento reclamato In questo senso depongono le chiare disposizioni, ad evidente contesto derogatorio, previste dall'art. 24 dl. n. 136 del 2020 per disciplinare la proposizione dell'atto di impugnazione in via telematica ai sensi del comma 6 bis introdotto in alternativa al sistema tradizionale previsto dagli artt. 581, 582, comma 1, e 583 cod. proc. pen. Il comma 6-sexies prevede, a pena di inammissibilità, il rispetto di alcune regole concernenti la spedizione dell'atto e l'uso di determinate caselle di posta elettronica certificata. Tra queste la lett. e) indica espressamente il caso della trasmissione a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità a proposito dei motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a una casella di posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280738 - 01) e per le istanze di riesame (Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734 - 01). Ai sensi del successivo 6-septies siffatte cause di inammissibilità devono essere dichiarate, anche di ufficio, dallo stesso giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, competente altresì a disporre l'esecuzione del provvedimento impugnato. L'attribuzione di tale competenza non presenta alcuna incompatibilità strutturale con il sistema delle impugnazioni stante la natura oggettiva ed immediatamente controllabile della causa di inammissibilità (Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, M., Rv. 282673 - 01). Non a caso la norma di chiusura contenuta nel comma 6-decies espressamente estende le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non vi è alcuna disparità di trattamento perché la scelta di inviare telematicamente l'atto di impugnazione e di avvalersi del particolare regime previsto dai commi 2 e seg. dell'art. 24 del d.l. n, 137 del 2020 è rimessa all'interessato che ben può servirsi del sistema di deposito delle impugnazioni previsto dal codice di rito. 2. il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, i
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