CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi n. 39, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Grazioli n. 5 - controricorrente - avverso la sentenza n. 839 / 201 6 della Corte d ’ appello di Bologn a , depositata il 29 settembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte d ’ a ppello di Bologna , in accoglimento del gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] USLdi Bologna e rigetto del l’appello proposto dalle dott.sse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la sentenza di primo grado e ha dichiarato tenuta l’AUSL di Bologna alla trasformazione del rapporto di lavoro delle dott.sse Garuti e Naderia tempo pieno e indeterminato con immissione in ruolo dal 31 dicembre 2009, con ogni conseguente effetto giuridico, economico e contributivo, e ricostruzione della carriera con la medesima decorrenza, nonché al pagamento delle differenze retributive, rispettivamente quantificate per le due lavoratrici, compensate per metà le spese di lite e poste per l’ulteriore metà a carico dell’AUSL; 2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha così sintetizzato di fatti di causa: - il Tribunale di Bologna, a conferma dell’ordinanza emessa in sede cautelare, aveva accertato il diritto delle dott.sse Garuti e Naderi - medici specialisti in oftalmologia già in servizio a far tempo la prima dal 1° gennaio 2006 presso l’Ospedale M aggiore di Bologna e la seconda dal 30giugno 2003 presso l’U.O. O culistica di [OSCURATO:PERSONA] con sede in [OSCURATO:PERSONA] in P. (BO) in forza di contratti di prestazione professionale autonoma a tempo determinato continuativamente rinnovati - alla trasformazione del ra pporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con immissione in ruolo dal 18 giugno 2008 (rispetto alla stabilizzazione effettivamente operata con decorrenza dal 25gennaio 2010), con conseguente ricostruzione della carriera, condannando l’AUSL di Bologna al pagamento delle differenze retributive a partire, per ciascuna, dalla sottoscrizione del primo contratto libero professionale, oltre accessori e spese di lite;- il giudice di primo grado aveva riconosciuto in capo alle lavoratrici un diritto soggettivo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, simulatamente configurato come autonomo a termine, in base al verbale di accordo stipulato tra l’AUSL e le [OSCURATO:PERSONA] il 18 giugno 2008 relativo alle graduatorie concorsuali esistenti , ravvisando il carattere della subordinazione nella prestazione resa dalle lavoratrici sulla base della documentazione prodotta e della genericità delle contestazione mosse dall’AUSL e collegando la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto all’efficacia immediata del predetto accordo per la stabilizzazione dei medici precari dal 18giugno 2008, mentre a veva respinto la domanda delle lavoratrici volta al riconoscimento quale sede di lavoro dell’U.O. complessa di Oftalmologia presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna; - a vverso la pronuncia del Tribunale avevano proposto appello: le lavoratrici per il rigetto della domanda relativa al riconoscimento della sede di lavoro, instando altresì per il riconoscimento delle indennità di trasferta e dei rimborsi previsti dalla contrattazione collettiva, oltre che per la ricostruzione della carriera e l’accertamento del diritto agli scatti di anzianità, non liquidati dal CTU nominato in primo grado; b) l’AUSL per l’avvenuto riconoscimento del diritto alla stabilizzazione sin dal 18 giugno 2008 ( atteso che l’accordo prevedeva un piano di stabilizzazione su base triennale) nonché per il riconosciuto diritto alla “retrodatazione” del rapporto di lavoro rispetto all’avvenuta stabilizzazione ( atteso che d o ve va escludersi che la violazione delle norme sul lavoro a tempo determinato potesse condurre al riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato retroattivamente ricostruito), censurando altresì la quantificazione delle pretese economiche delle lavoratrici e concludendo per l’accertamento del diritto alla stabilizzazione entro la data del 31 dicembre 2009 e con effetto dal 1° gennaio 2010, senza alcun diritto alla retrodatazione dell’assunzione a tempo indeterminato, e per la conseguente condanna unicamente al pagamento delle somme specificamente quantificate e relative al periodo 1°-24 gennaio 2010, respinta ogni altra domanda avanzata in primo grado dalle lavoratrici; 3. cosìsintetizzati i fatti ed i motivi di gravame proposti da entrambe le parti, la Corte territoriale ha rilevato preliminarmente che nel ricorso introduttivo del giudizio non era stata proposta una domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, essendo stata articolata nelle conclusioni unicamente la domanda di stabilizzazione retroattiva di un rapporto subordinato a tempo indeterminato, costituitosi dal 25 gennaio 2010; ciò premesso, in ogni caso – si osserva nella sentenza impugnata – anche a prescindere dalla formalizzazione della domanda, difettavano idonee allegazioni e prove degli indici rivelativi della subordinazione né gli stessi erano desumibili dai documenti prodotti, per difetto dell’elemento fondamentale del potere gerarchico, organizzativo e disciplinare della AUSL nei confronti delle lavoratrici; inoltre, la pretesa si porrebbe in contrasto con gli artt. 97 Cost. e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, di cui l’art. 16 c.c.n.l. quadriennio 1994-1997 costituiva mera applicazione ; i n fine , non era condivisibile l’assunto del primo giudice in ordine alla configurabilità di un diritto perfetto delle lavoratrici alla stabilizzazione per effetto dell’accordo del 16 giugno 2008, atteso che sulla base di quanto previsto nell’accordo inter partes del 30 luglio 2007 il piano di stabilizzazione dei medici precari era previsto su base triennale, come in effetti indicato nel successivo accordo del giugno 2008, che aveva ricondotto il triennio di riferimento per i piani di stabilizzazione al periodo 2008/2010; nell’ambito del medesimo accordo erano poi state individuate le posizioni dirigenziali da stabilizzare concordando il piano temporale di attuazione per ciascun anno, provvedendo di conseguenza all’adeguamento della pianta organica; come ammesso dalla stessa AUSL, in base a tale piano ed all’inserimento delle lavoratrici nelle graduatorie ancora aperte, le odierne ricorrenti avrebbero dovuto essere stabilizzate entro il 31 dicembre 2 009. Di conseguenza, andava accolto l’appello dell’AUSL, con conseguente accertamento della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dal 31 dicembre 2009, in esecuzione del piano d i stabilizzazione del personale precario inserito in graduatoria a seguito di concorso, con ogni effetto giuridico ed economico e ricostruzione della carriera con la medesima decorrenza, e condanna della AUSL al pagamento delle differenze retributive accertate per tale periodo e riconosciute dalla stessa azienda, assorbito il terzo motivo di appello dell’AUSL. Era poi respinto il motivo di appello delle lavoratrici relativo alla domanda relativa alla sede di servizio e dichiarata inammissibile, in quanto nuova, la domanda sulle trasferte e rimborsi; 4. per la cassazione della sentenza ha nno proposto ricorso le dott.sse Garuti e Naderi articolando tre motivi, cui resiste l’AUSL con controricorso; 5. le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo le ricorrent i denuncia no , ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della fattispecie sottoposta a giudizio, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 345 e ss. cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale non si era avveduta che la questione della accertata subordinazione non era stata impugnata da nessuna delle parti, sicché sul punto la statuizione del Tribunale non poteva più essere posta in discussione. In ogni caso, le statuizioni del Tribunale avevano come presupposto proprio il fatto che il contratto sottoscritto dalle lavoratrici, formalmente definito come di collaborazione libero professionale, aveva invece dato luogo ad un rapporto di lavoro subordinato del tutto assimilabile a quello svolto dal personale di ruolo, questione trattata negli atti difensivi e su cui erano state esperite prove, non essendovi dubbi che il thema decidendum ricomprendeva l’accertamento del rapporto di dipendenza; 2. con il secondo motivo le ricorrenti denunciano , ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’ omesso esame della fattispecie sottoposta a giudizio, l’ omesso esame dell’attività istruttoria già agli atti di causa, la falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., la falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., la falsa interpretazione degli accordi collettivi e la contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte territoriale aveva reputato insufficiente la deduzione e prova della subordinazione senza tenere conto della documentazione prodotta e dell’istruttoria svolta. In ogni caso, dalla lettura degli accordi emergeva chiaramente che la stabilizzazione era consentita soloper coloro che svolgevano attività di lavoro dipendente a termine ovvero assimilabile a lavoro dipendente, con implicito riconoscimento della subordinazione; 3. conil terzo motivo le ricorrenti denunciano , ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’omesso esame della fattispecie sottoposta a giudizio, la violazione di norme di diritto per omessa applicazione del dettato della dir. Cons. UE 28/6/199 (1999/70/CE) , la violazione dell’art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992, la falsa applicazione degli artt.345 e ss. cod. proc. civ., la falsa applicazione di contratti collettivi, la violazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione dell’art. 2126 cod. civ., per erronea interpretazione dell’accordo del 16 giugno 2008, nella parte in cui era stato disatteso il diritto delle ricorrenti alla stabilizzazione del rapporto sulla base dell’accordo sindacale del 2008, dal momento che l’iter di attuazione ipotizzato dalla Corte di appello poteva valere solo per il caso in cui non esistessero soggetti in rapporto di lavoro precario che soddisfacessero tutti i requisiti previsti per l’assunzione in ruolo (graduatoria ancora valida, posti vacanti in pianta organica, soggetti in situazione di illegittimo precariato, idonei secondo la predetta graduatoria, inesistenza di blocchi di legge alle assunzioni), condizioni tutte soddisfatte nel caso delle ricorrenti, la cui stabilizzazione poteva divenire immediatamente operativa all’atto stesso del citato accordo, nel quale erano stati individuati anche i posti che dovevano essere sottoposti a stabilizzazione; 4. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati, dovendosi dare con tinuità alle considerazioni già svolte da questa Corte in vicende sovrapponibili (Cass. Sez. L, 11/11/2021, n. 33419; Cass. Sez. L, 12/07/2022, n. 22050), alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 5. come si rileva dallo storico di lite, la Corte territoriale ha basato la propria pronuncia di diniego del riconoscimento di un rapporto di lavoro ab initio subordinato su una duplice ratio decidendi : a) la relativa domanda era nuova rispetto al petitum di cui al g iudizio di primo grado e, quindi, inammissibile; b) dall’istruttoria svolta non risultava alcuna prova degli elementi essenziali per dichiarare la naturasubordinata della prestazione di lavoro; 6. quanto al primo aspetto, sollevato in particolare nel primo motivo, non è configurabile l’omesso esame, avendo la Corte di merito ampiamente affrontato la questione, né la dedotta violazione del giudicato interno, in quanto la A USL ha impugnato complessivamente l’esito della pronuncia di primo grado prospettando un’impostazione incompatibile con il dictum , contestando la riconosciuta retrodatazione del rapporto rispetto all’epoca della stabilizzazione in virtù dell’accertata subordinazione operata dal primo giudice; 7. in ogni caso, anche a voler ritenere che vi fosse stata unarichiesta di trasformazione del lavoro precario in un rapporto a tempo indeterminato (peraltro preclusa dall’art. 97 Cost.) o comunque una richiesta di riconoscimento della natura subordinata dei rapporti (ai fini, se non della trasformazione, quantomeno del riconoscimento dell’anzianità pregressa) i rilievi – sviluppati in particolare nel secondo motivo - si limitano ad opporre, in modo del tutto inammissibile, alle valutazioni in fatto della Corte territoriale una diversa lettura delle risultanze di causa; 8. il richiamo operato nel terzo motivo alla direttiva europea e ad una pretesadiscriminazione, ai fini della ricostruzione della carriera, è del tuttoimproprio in mancanza di rapporto di lavoro subordinato a termine; 9. né d’altra parte esiste una stabilizzazione con assunzione diretta sic et simpliciter la quale sarebbe costituzionalmente illegittima (Corte cost. nn. 67 e 69 del 3 marzo2011); come da questa Corte già affermato (Cass. Sez. L, 26/09/2018, n. 23019 ; Cass. Sez. L, 05/11/2020, n. 24776), in materia dipubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati – in presenza dei requisiti soggettivi previsti – nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno; di conseguenza, in assenza dei presupposti, non è configurabile undiritto soggettivo alla stabilizzazione – escludendosi, pertanto, l ’ esistenza di qu alsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoipotenziali destinatari – né un diritto alla proroga dei contratti a termine in scadenza, ammissibile solo nell’ipotesi di concreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata allatra sformazione del rapporto a tempo indeterminato; le assunzioni, dunque, in presenza delle indicate condizioni, avvengono solo a far data dalla stipula del contratto dopo la nomina dei vincitori di concorso ovvero dopo lo scorrimento della graduatoria: non esistono (dunque) assunzioni retrodatate né trasformazioni di rapporto; 10. quanto alla domanda di retrodatazione alla data dell’accordo(18 giugno 2008),le censure sono inammissibili laddove contrappongono all’interpretazione offerta dalla Corte territoriale una propria diversa lettura delle clausole dello stesso senza neppure denunciare la violazione dei canoni interpretativi; 11. peraltro, il piano di stabilizzazione, oltre ad essere limitato per numero di posti,era anche un piano scaglionato nel tempo sulla base delle risorse economiche e organizzative; 12. infine, sempre con riferimento al terzo motivo , lo stesso è inammissibile nella parte in cui intende proporre una violazione di legge di un accordo diverso da contratto collettivo nazionale; 13. ne consegue il rigetto del ricorso; 14. alla soccombenza segue la condanna delle ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivoed in solido, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., attesa la comunanza di interessi e la convergenza degli atteggiamenti difensivi; 15. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.500,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrent i , de