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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 27636/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7537/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Crescenzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare, domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) -intimato- avverso la sentenza n. 8217/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva: con l’ordinanza n. 8217/2023 questa Corte rigettò il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, con unico atto, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentate quest’ultime dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Siccome evidenzia con ricorso per correzione di errore materiale il [OSCURATO:SOCIETA]. nel dispositivo la condanna alle spese, quantificata in € 10.000,00, oltre accessori in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risulta essere stata disposta solo in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il controricorso espressamente non si oppone alla chiesta correzione.

Trattasi all’evidenza di errore materiale (sotto il profilo di involontaria omissione), essendo indubbio che la liquidazione delle predette spese va disposta in favore di entrambi i due soggetti controricorrenti, costituiti con un solo atto (cfr., in senso conforme, Cass. n. 28323/2020); errore al quale si può ovviare nei sensi di cuiin dispositivo.

Nulla va disposto per le spese non essendo stata manifestata resistenza all’accoglimento dell’istanza.

P.Q.M. dispone, a correzione di materiale errore dell’ordinanza n. 8217/2023, emessa da questa Corte e depositata il 22/3/2023, aggiungersi, nel dispositivo dopo le parole: in € 10.000,00 per compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le parole: e di [OSCURATO:SOCIETA]. .

Manda alla Cancelleri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7537/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Crescenzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare, domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) -intimato- avverso la sentenza n. 8217/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva: con l’ordinanza n. 8217/2023 questa Corte rigettò il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, con unico atto, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentate quest’ultime dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Siccome evidenzia con ricorso per correzione di errore materiale il [OSCURATO:SOCIETA]. nel dispositivo la condanna alle spese, quantificata in € 10.000,00, oltre accessori in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risulta essere stata disposta solo in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il controricorso espressamente non si oppone alla chiesta correzione. Trattasi all’evidenza di errore materiale (sotto il profilo di involontaria omissione), essendo indubbio che la liquidazione delle predette spese va disposta in favore di entrambi i due soggetti controricorrenti, costituiti con un solo atto (cfr., in senso conforme, Cass. n. 28323/2020); errore al quale si può ovviare nei sensi di cuiin dispositivo. Nulla va disposto per le spese non essendo stata manifestata resistenza all’accoglimento dell’istanza. P.Q.M. dispone, a correzione di materiale errore dell’ordinanza n. 8217/2023, emessa da questa Corte e depositata il 22/3/2023, aggiungersi, nel dispositivo dopo le parole: in € 10.000,00 per compensi in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le parole: e di [OSCURATO:SOCIETA]. . Manda alla Cancelleri
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