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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03015/2023

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la seguente ORDINANZA I TL(:)1-0R-tA sul ricorso iscritto al n. 5098/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (SURST53P07F839C) che la rappresenta e difende - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Controricorrentt- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - avverso la SENTENZA di TRIBUNALE NUORO n. 225/2020 depositata il 14/07/2020. 202.2, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal 24,85 Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudizio nacque nell'ambito di un contratto di fornitura idrica tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito: "[OSCURATO:SOCIETA]", odierna ricorrente) che, per gli anni 2005-2011, venne chiamata in giudizio dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (odierni resistenti; di seguito: "i resistenti") con contestazione sulla debenza degli importi relativi a due fatture del 2016 (la n. 2016000500128151 di euro 290,52 e la n. 201600500073612 di euro 108,28 entrambe del 28 aprile 2016), relative a conguagli regolatori, nonché la ripetizione della prima rata già corrisposta daill'Arghittu, per la prima delle fatture menzionate previa disapplicazione della delibera del gestore n. 18 del 26/6/2014, con la quale erano stati riconosciuti e qualificati i conguagli regolatori spettanti al gestore per le partite precedenti al 2012, ex art. 31, all.

A deliberazione dell'A.E.E.G.S.I. n. 643/2013/R/IDR.

2. Per tali motivi, gli odierni controricorrenti si rivolsero all'autorità giudiziaria al fine di ottenere la restituzione delle somme già versate, nonché la declaratoria di non debenza delle somme, non dovute per violazione della modulazione della tariffa, ex art. 154, d.lgs. n. 152/2006, poiché la delibera dell'[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, n. 18 del 26/6/2014, essendo un provvedimento amministrativo, doveva provvedere solamente pro -futuro, essendo illegittima la pretesa che esso disciplini retroattivamente situazioni giuridiche pregresse.

Gli attori eccepirono inoltre la prescrizione del diritto fatto valere dal gestore.

3. Si costituì [OSCURATO:SOCIETA], contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto della domanda e dell'eccezione di prescrizione.

In via pregiudiziale, contestò la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ritenendola di spettanza del giudice amministrativo.

4. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Nuoro, con sent. n. 128/2017, previa affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e della propria competenza a decidere la controversia, riconoscendo al petitum natura privatistica, accolse in parte la domanda degli attori, annullò le due fatture oggetto del giudizio dichiarando non dovute le somme pretese con tali documenti.

5. [OSCURATO:SOCIETA] impugnò la sentenza, in via pregiudiziale censurando il proprio radicamento di giurisdizione effettuato dal giudice ordinario.

Per il resto, (i) Criticò la decisione in merito alla illegittima violazione del principio di irretroattività dell'azione amministrativa rispetto alla Delibera n. 18 del 26 giugno 2014. (il) Ritenne erronea la statuizione del giudice di primo grado secondo la quale le pretese sarebbero state in ogni caso prescritte, in quanto il momento inziale del termine prescrizionale andava calcolato dall'emissione della fattura, da parte del gestore, nella quale sono riportati i consumi. (iii) Criticò l'omissione di pronuncia in merito alla ripetizione delle somme già versate dall'Arghittu e sull'assolvimento del relativo onere probatorio.

Si costituirono con avverse pretese gli odierni resistenti.

6. [OSCURATO:PERSONA] di Nuoro, con sentenza n. 225/2020, depositata in data 14/7/2020, oggetto di ricorso, ha respinto il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

Il Tribunale ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado anche in materia di giurisdizione, motivando sul punto che, a tal fine, occorre considerare il petitum sostanziale, individuato in funzione della natura della posizione giuridica da salvaguardare e così confermando la competenza del giudice ordinario, trattandosi nella specie di un accertamento negativo dell'obbligo di corrispondere le somme richieste che attiene a diritti soggettivi di fonte contrattuale.

Sotto altro versante, ed entrando nel merito della controversia, il giudice di seconde cure ha statuito che tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo per l'insieme degli adempimenti gestionali posti a carico dell'ente gestore.

Si afferma in sentenza che la materia è stata disciplinata con D.M. 1°/8/1996, che ha stabilito i limiti e le modalità di costituzione delle tariffe, e che tale quadro non è mutato a seguito dell'entrata in gioco dell'AEEGSI.

Su tali presupposti il Tribunale di Nuoro ha confermato la sentenza di prime cure, richiamando l'illegittimità dell'introduzione di una tariffa integrativa correlata a consumi già effettuati negli anni precedenti, come quelle di cui è causa, e ciò sia perché diversamente si ricadrebbe nella violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi, derogabile solo per legge, sia per la violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale, e in particolare del principio di affidamento e della regola della buona fede nell'esecuzione del contratto, "nella misura in cui consente una modifica unilaterale del corrispettivo pattuito o comunque previsto al momento della somministrazione con riferimento a forniture già effettuate" (così a p. 12, 2° §, della sentenza).

Inoltre, il Tribunale ha condiviso la pronuncia del giudice di prime cure anche in punto prescrizione, motivando che la prescrizione dei crediti del somministrante è quinquennale, e che la stessa decorre in relazione consumi verificatisi per ciascun periodo, e non già dalla fatturazione (punto 8 a p. 12 della sentenza).

7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l'Arghittu e la Gallisay resistono con controricorso.

8. Parte ricorrente ha depositato memoria datata 24/11/2022.

9. Vista l'astensione del relatore, autorizzata dal Presidente titolare con atto in data 7/12/2022, attesa la necessità di predisporre un nuovo Collegio, P.Q.M.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA I TL(:)1-0R-tA sul ricorso iscritto al n. 5098/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (SURST53P07F839C) che la rappresenta e difende - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Controricorrentt- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - avverso la SENTENZA di TRIBUNALE NUORO n. 225/2020 depositata il 14/07/2020. 202.2, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal 24,85 Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudizio nacque nell'ambito di un contratto di fornitura idrica tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito: "[OSCURATO:SOCIETA]", odierna ricorrente) che, per gli anni 2005-2011, venne chiamata in giudizio dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (odierni resistenti; di seguito: "i resistenti") con contestazione sulla debenza degli importi relativi a due fatture del 2016 (la n. 2016000500128151 di euro 290,52 e la n. 201600500073612 di euro 108,28 entrambe del 28 aprile 2016), relative a conguagli regolatori, nonché la ripetizione della prima rata già corrisposta daill'Arghittu, per la prima delle fatture menzionate previa disapplicazione della delibera del gestore n. 18 del 26/6/2014, con la quale erano stati riconosciuti e qualificati i conguagli regolatori spettanti al gestore per le partite precedenti al 2012, ex art. 31, all. A deliberazione dell'A.E.E.G.S.I. n. 643/2013/R/IDR. 2. Per tali motivi, gli odierni controricorrenti si rivolsero all'autorità giudiziaria al fine di ottenere la restituzione delle somme già versate, nonché la declaratoria di non debenza delle somme, non dovute per violazione della modulazione della tariffa, ex art. 154, d.lgs. n. 152/2006, poiché la delibera dell'[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, n. 18 del 26/6/2014, essendo un provvedimento amministrativo, doveva provvedere solamente pro -futuro, essendo illegittima la pretesa che esso disciplini retroattivamente situazioni giuridiche pregresse. Gli attori eccepirono inoltre la prescrizione del diritto fatto valere dal gestore. 3. Si costituì [OSCURATO:SOCIETA], contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto della domanda e dell'eccezione di prescrizione. In via pregiudiziale, contestò la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ritenendola di spettanza del giudice amministrativo. 4. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Nuoro, con sent. n. 128/2017, previa affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e della propria competenza a decidere la controversia, riconoscendo al petitum natura privatistica, accolse in parte la domanda degli attori, annullò le due fatture oggetto del giudizio dichiarando non dovute le somme pretese con tali documenti. 5. [OSCURATO:SOCIETA] impugnò la sentenza, in via pregiudiziale censurando il proprio radicamento di giurisdizione effettuato dal giudice ordinario. Per il resto, (i) Criticò la decisione in merito alla illegittima violazione del principio di irretroattività dell'azione amministrativa rispetto alla Delibera n. 18 del 26 giugno 2014. (il) Ritenne erronea la statuizione del giudice di primo grado secondo la quale le pretese sarebbero state in ogni caso prescritte, in quanto il momento inziale del termine prescrizionale andava calcolato dall'emissione della fattura, da parte del gestore, nella quale sono riportati i consumi. (iii) Criticò l'omissione di pronuncia in merito alla ripetizione delle somme già versate dall'Arghittu e sull'assolvimento del relativo onere probatorio. Si costituirono con avverse pretese gli odierni resistenti. 6. [OSCURATO:PERSONA] di Nuoro, con sentenza n. 225/2020, depositata in data 14/7/2020, oggetto di ricorso, ha respinto il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Il Tribunale ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado anche in materia di giurisdizione, motivando sul punto che, a tal fine, occorre considerare il petitum sostanziale, individuato in funzione della natura della posizione giuridica da salvaguardare e così confermando la competenza del giudice ordinario, trattandosi nella specie di un accertamento negativo dell'obbligo di corrispondere le somme richieste che attiene a diritti soggettivi di fonte contrattuale. Sotto altro versante, ed entrando nel merito della controversia, il giudice di seconde cure ha statuito che tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo per l'insieme degli adempimenti gestionali posti a carico dell'ente gestore. Si afferma in sentenza che la materia è stata disciplinata con D.M. 1°/8/1996, che ha stabilito i limiti e le modalità di costituzione delle tariffe, e che tale quadro non è mutato a seguito dell'entrata in gioco dell'AEEGSI. Su tali presupposti il Tribunale di Nuoro ha confermato la sentenza di prime cure, richiamando l'illegittimità dell'introduzione di una tariffa integrativa correlata a consumi già effettuati negli anni precedenti, come quelle di cui è causa, e ciò sia perché diversamente si ricadrebbe nella violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi, derogabile solo per legge, sia per la violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale, e in particolare del principio di affidamento e della regola della buona fede nell'esecuzione del contratto, "nella misura in cui consente una modifica unilaterale del corrispettivo pattuito o comunque previsto al momento della somministrazione con riferimento a forniture già effettuate" (così a p. 12, 2° §, della sentenza). Inoltre, il Tribunale ha condiviso la pronuncia del giudice di prime cure anche in punto prescrizione, motivando che la prescrizione dei crediti del somministrante è quinquennale, e che la stessa decorre in relazione consumi verificatisi per ciascun periodo, e non già dalla fatturazione (punto 8 a p. 12 della sentenza). 7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l'Arghittu e la Gallisay resistono con controricorso. 8. Parte ricorrente ha depositato memoria datata 24/11/2022. 9. Vista l'astensione del relatore, autorizzata dal Presidente titolare con atto in data 7/12/2022, attesa la necessità di predisporre un nuovo Collegio, P.Q.M. La
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