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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2024

Cassazione n. 24655/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 febbraio 2024 la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato p e p dall'art. 75 co. 2 d.lgs. 159/2011 pronunciata dal Gip del Tribunale di Palermo in data 5 ottobre 2023.

2. L'imputato, tramite il difensore, proponeva ricorso lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett b) ed e) cod. proc.pen. in relazione all'art. 75 co 2 d.lgs. 159/2011. 2.1 In particolare, il ricorrente denuncia la denegata applicazione dei diritti che regolano la materia, in particolare il principio di ragionevolezza, nonché un vizio del procedimento logico giuridico in ordine alla partecipazione dell'imputato al fatto.

3. Il ricorso è inammissibile sotto il profilo della genericità, nonché della manifesta infondatezza.

3.1. Da un lato, infatti, il ricorrente denuncia sia la violazione dei diritti che regolano la materia, senza alcuna ulteriore specificazione circa la loro natura, né circa il tipo di violazione denunziata, sia la violazione del principio di ragionevolezza, senza indicare in che modo si sarebbe concretata tale violazione.

Il ricorrente non si confronta con l'impugnato provvedimento, individuando nel concreto i punti oggetto di critica : l'assenza di un collegamento con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza, impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per ogni sorta d'impugnazione dall'art. 581 c.p.p; l' indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, infatti, è fondamentale per non incorrere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); 3.2 Nonostante, poi, affermi il contrario, ciò che il ricorrente sollecita - laddove stigmatizza il procedimento logico giuridico in ordine alla partecipazione dell'imputato al fatto - è una integrale rivalutazione da parte del giudice di legittimità del compendio probatorio già vagliato, senza aporie logiche né contraddizioni, nei precedenti gradi di giudizio di merito.

Come già ampiamente statuito da questa Corte esula dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez.

Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez.Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, rv. 207944; Sez.

Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, rv. 203428).

Non può quindi ravvisarsi nella sentenza impugnata ne' una errata applicazione delle norme invocate, ne' una mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 febbraio 2024 la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato p e p dall'art. 75 co. 2 d.lgs. 159/2011 pronunciata dal Gip del Tribunale di Palermo in data 5 ottobre 2023. 2. L'imputato, tramite il difensore, proponeva ricorso lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett b) ed e) cod. proc.pen. in relazione all'art. 75 co 2 d.lgs. 159/2011. 2.1 In particolare, il ricorrente denuncia la denegata applicazione dei diritti che regolano la materia, in particolare il principio di ragionevolezza, nonché un vizio del procedimento logico giuridico in ordine alla partecipazione dell'imputato al fatto. 3. Il ricorso è inammissibile sotto il profilo della genericità, nonché della manifesta infondatezza. 3.1. Da un lato, infatti, il ricorrente denuncia sia la violazione dei diritti che regolano la materia, senza alcuna ulteriore specificazione circa la loro natura, né circa il tipo di violazione denunziata, sia la violazione del principio di ragionevolezza, senza indicare in che modo si sarebbe concretata tale violazione. Il ricorrente non si confronta con l'impugnato provvedimento, individuando nel concreto i punti oggetto di critica : l'assenza di un collegamento con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza, impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per ogni sorta d'impugnazione dall'art. 581 c.p.p; l' indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, infatti, è fondamentale per non incorrere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); 3.2 Nonostante, poi, affermi il contrario, ciò che il ricorrente sollecita - laddove stigmatizza il procedimento logico giuridico in ordine alla partecipazione dell'imputato al fatto - è una integrale rivalutazione da parte del giudice di legittimità del compendio probatorio già vagliato, senza aporie logiche né contraddizioni, nei precedenti gradi di giudizio di merito. Come già ampiamente statuito da questa Corte esula dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez.Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, rv. 203428). Non può quindi ravvisarsi nella sentenza impugnata ne' una errata applicazione delle norme invocate, ne' una mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cas
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