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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 12485/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del G.u.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza il G.u.p. del Tribunale di Genova, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione a sei fattispecie di truffa, nella quasi totalità aggravate ai sensi dell'art. 640 comma 2, n. 2 bis, in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen., in danno di persone offese di età avanzata.

Concedeva, inoltre, il beneficio della sospensione condizionale della pena che subordinava all'espletamento di 300 ore di lavori di pubblica utilità.

2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo la violazione dell'art. 165, comma 1, cod. pen., nonché dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione: con la proposta ex art. 444 cod. proc. pen., ritualmente consentita dal P.m., l'imputato aveva subordinato l'applicazione della pena alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, contestualmente rappresentando la disponibilità alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, ai sensi dell'art. 165, comma 1 cod.pen., depositando in udienza dichiarazione rilasciata da parte di un'associazione di volontariato ove si precisava che il Ledda avrebbe svolto lavori socialmente utili una volta la settimana, per due ore, con la manifestata disponibilità del ricorrente allo svolgimento di quell'attività.

Lamenta la difesa che il giudice abbia concesso la sospensione subordinandola all'espletamento di 300 ore di lavori di pubblica utilità da completarsi nell'arco di 18 mesi, così fissando un arco temporale incompatibile con l'impegno settimanale di due ore previsto nella dichiarazione di disponibilità, al punto da costituire una condizione obiettivamente irrealizzabile; inoltre, detta statuizione ha determinato l'inclusione nella sentenza di un contenuto del tutto estraneo all'accordo raggiunto dalle parti, con conseguente violazione del principio di correlazione tra la richiesta e la sentenza.

3. All'udienza del 10 gennaio 2022 il Collegio rinviava all'odierna udienza il processo, in attesa della pronuncia a Sezioni unite sulla questione dedotta con il motivo di ricorso.

4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Le Sezioni unite della Corte, nell'udienza del 27 gennaio 2022, hanno deciso la questione loro sottoposta concernente il computo della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, nell'ipotesi di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165, comma 1, cod. pen., affermando il principio (come riportato nell'informazione provvisoria n. 1/2002) secondo il quale «la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.

Igs. 28 agosto 2000, li n. 274 e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, comma 1, cod. pen. (non superamento della durata della pena sospesa)».

1.2. Il provvedimento impugnato, nel determinare la durata dei lavori per i quali l'imputato aveva prestato la disponibilità ad eseguirli perché fosse concesso il beneficio ex art. 165, comma 1, cod. pen., ha violato il principio su indicato poiché, calcolando l'impegno settimanale di due ore assentito dall'imputato, la durata della prestazione dell'attività si sarebbe protratta per circa tre anni, superando tutti i limiti indicati e sinanche quello della durata della pena applicata su richiesta dell'imputato.

2. In ragione delle statuizioni che precedono, la sentenza deve esser annullata senza rinvio (essendo necessaria la specificazione, nell'eventuale nuovo accordo tra le parti relativo all'applicazione della pena, quanto alla durata della prestazione: Sez. 2, n. 27633 del 14/05/2021, Tagliaferri, Rv. 281795 - 0), con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.

Così deciso il 10/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del G.u.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza il G.u.p. del Tribunale di Genova, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione a sei fattispecie di truffa, nella quasi totalità aggravate ai sensi dell'art. 640 comma 2, n. 2 bis, in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen., in danno di persone offese di età avanzata. Concedeva, inoltre, il beneficio della sospensione condizionale della pena che subordinava all'espletamento di 300 ore di lavori di pubblica utilità. 2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo la violazione dell'art. 165, comma 1, cod. pen., nonché dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione: con la proposta ex art. 444 cod. proc. pen., ritualmente consentita dal P.m., l'imputato aveva subordinato l'applicazione della pena alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, contestualmente rappresentando la disponibilità alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, ai sensi dell'art. 165, comma 1 cod.pen., depositando in udienza dichiarazione rilasciata da parte di un'associazione di volontariato ove si precisava che il Ledda avrebbe svolto lavori socialmente utili una volta la settimana, per due ore, con la manifestata disponibilità del ricorrente allo svolgimento di quell'attività. Lamenta la difesa che il giudice abbia concesso la sospensione subordinandola all'espletamento di 300 ore di lavori di pubblica utilità da completarsi nell'arco di 18 mesi, così fissando un arco temporale incompatibile con l'impegno settimanale di due ore previsto nella dichiarazione di disponibilità, al punto da costituire una condizione obiettivamente irrealizzabile; inoltre, detta statuizione ha determinato l'inclusione nella sentenza di un contenuto del tutto estraneo all'accordo raggiunto dalle parti, con conseguente violazione del principio di correlazione tra la richiesta e la sentenza. 3. All'udienza del 10 gennaio 2022 il Collegio rinviava all'odierna udienza il processo, in attesa della pronuncia a Sezioni unite sulla questione dedotta con il motivo di ricorso. 4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Le Sezioni unite della Corte, nell'udienza del 27 gennaio 2022, hanno deciso la questione loro sottoposta concernente il computo della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, nell'ipotesi di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165, comma 1, cod. pen., affermando il principio (come riportato nell'informazione provvisoria n. 1/2002) secondo il quale «la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d. Igs. 28 agosto 2000, li n. 274 e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, comma 1, cod. pen. (non superamento della durata della pena sospesa)». 1.2. Il provvedimento impugnato, nel determinare la durata dei lavori per i quali l'imputato aveva prestato la disponibilità ad eseguirli perché fosse concesso il beneficio ex art. 165, comma 1, cod. pen., ha violato il principio su indicato poiché, calcolando l'impegno settimanale di due ore assentito dall'imputato, la durata della prestazione dell'attività si sarebbe protratta per circa tre anni, superando tutti i limiti indicati e sinanche quello della durata della pena applicata su richiesta dell'imputato. 2. In ragione delle statuizioni che precedono, la sentenza deve esser annullata senza rinvio (essendo necessaria la specificazione, nell'eventuale nuovo accordo tra le parti relativo all'applicazione della pena, quanto alla durata della prestazione: Sez. 2, n. 27633 del 14/05/2021, Tagliaferri, Rv. 281795 - 0), con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. Così deciso il 10/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore La P
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