CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26452/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di Venezia; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso confutando le conclusioni della Procura generale;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio colposo del motociclista [OSCURATO:PERSONA], aggravato ex art. 589, comma secondo, cod. pen., in relazione alla violazione delle norme cautelari di cui agli artt. 140 e 154 d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si deducono violazione di legge, anche in termini di apparenza motivazionale, quanto all'accertamento del comportamento alternativo lecito e al giudizio controfattuale a cui la Corte territoriale, in ipotesi di c.d. "doppia conforme", non avrebbe fatto alcun riferimento. 2.2. La seconda censura deduce il difetto assoluto di motivazione, in termini di mera sua apparenza, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa. Il riferimento è alla dinamica del sinistro, accertato come causato da un'imprudente manovra di «inversione a "U"» intrapresa dell'imputato alla guida di un autoarticolato. In tesi difensiva, la manovra di repentino scarto a sinistra tsarebbe argomentata dalle dichiarazioni rese dall'appartenente alla polizia giudiziaria che, giunto sui luoghi successivamente all'incidente, avrebbe riscontrato la direzione_ verso sinistra delle ruote anteriori della motrice dell'autoarticolato. Ne conseguirebbero, per il ricorrente, i dedotti vizi dell'apparato motivazionale in ragione della circostanza per cui la direzione delle ruote, rivolte verso sinistra, sarebbe compatibile con la mera condotta di guida da tenersi nell'affrontare una curva sinistrorsa e non con una non consentita «inversione a "U"». 2.3. Da quanto innanzi conseguirebbe peraltro l'omessa violazione degli artt. 140 e 154 cod. strada, non dovendo l'imputato segnalare alcunché e preoccuparsi della presenza del motociclista alla sua sinistra, trattandosi appunto di corretta condotta di guida nell'affrontare una curva sinistrorsa con autoarticolato di circa 17 m. Sicché, per il terzo motivo di ricorso, in assenza di colpa specifica, trattandosi, al più, di mera colpa generica, i giudici di merito avrebbero errato nel non dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato (risalendo esso al 26 maggio 2011). 2.4. Con la quarta censura si deduce infine la violazione di legge per aver la Corte territoriale applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno all'esito di un mero riferimento all'equità e non ai parametri di cui all'art. 218 cod. strada. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio colposo di un motociclista. Nel dettaglio, per quanto ancora rileva in questa sede, all'esito della valutazione delle acquisite plurime prove testimoniali oltre che del sapere esperto introdotto nel processo dal consulente tecnico, la "doppia conforme di condanna" ha accertato che l'imputato, alla guida di un autoarticolato, nel percorrere un tratto di strada urbano in corrispondenza di una curva sinistrorsa presente all'altezza di una intersezione, senza azionare gli indicatori di direzione, ha intrapreso una manovra di «inversione a "li"». È stato compiuto un preliminare scarto verso destra al quale è seguito un repentino spostamento verso sinistra, nonostante la presenza di un motociclista procedente alla sinistra della motrice dell'autoarticolato e nel medesimo senso di marcia. Nello svolgimento della manovra, all'atto dell'esecuzione del repentino spostamento verso sinistra, la motrice dell'autoarticolato ha investito il motociclista cagionandone il decesso: questi, per evitare l'impatto, ha difatti compiuto una manovra tale da essere disarcionato dalla moto e poi investito dAllo stesso autoarticolato. Per quanto emergente dall'iter logico-giuridico sotteso alle sentenze di merito, totalmente conformi, si è trattato di omicidio aggravato ex art. 589, comma secondo, cod. pen., per la violazione delle norme cautelari di cui agli artt. 140 e 154 cod. strada, al cui evento ha contribuito la condotta colposa della persona offesa in quanto marciante alla sinistra dell'autoarticolato. Segnatamente, all'imputato è stato rimproverato di aver intrapreso alla guida di un autoarticolato una manovra di «inversione a "U"» in un tratto di strada caratterizzato da curva sinistrorsa e senza azionare gli indicatori di direzione, nonostante la presenza alla sua sinistra di un motociclista, creando così gritve intralcio alla circolazione e pericolo per l'incolumità altrui. Trattasi di pericolo, concretizzatosi nell'evento omicidiario, ritenuto rientrante nella classe di pericoli che le norme cautelari violate miravano a gestire. 3. Orbene, le censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili per la loro estrinseca aspecificità in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, 3mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). 3.1. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, che mira anche a sostituire proprie valutazioni fattuali a quelle dei giudici di merito, peraltro parcellizzando gli elementi probatori acquisiti e privilegiando talune deposizioni rispetto ad altre, la doppia conforme di condanna ha accertato una dinamica del sinistro diversa da quella in considerazione della quale il ricorrente articola le censure. Per il ricorrente, difatti, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, non sarebbe stata operata dall'imputato un'«inversione a "U"», essendosi limitato solo ad affrontare una curva sinistrorsa. Ciò sarebbe emerso dalla valutazione che il ricorrente, in termini inammissibili in sede di legittimità, vorrebbe si dia ai plurimi elementi probatori acquisiti al processo ma posti invece a fondamento di una diversa ricostruzione della dinamica operata dai giudici di merito. Trattasi non solo della deposizione dell'appartenente alla Polizia giudiziaria giunto in loco dopo i fatti, quanto alla posizione delle ruote anteriori (rivolte verso sinistra), ma anche del sapere esperto introdotto nel processo dall'escusso consulente tecnico, menzionante, come chiarito dai giudici, una «manovra inversione a "U"» (pag. 5 sent. d'appello), e delle dichiarazioni di un testimone oculare, valorizzate in sede di merito proprio per ritenere confermata l'intrapresa manovra d'inversione. 3.2. Ne consegue altresì che, con iter logico-giuridico emergente dalla lettura congiunta delle conformi sentenze di merito con ilqual il ricorrente non si confronta, non suscettibile di censure in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogico, i giudici hanno ritenuto l'omicidio aggravato ex art. 589, comma secondo, cod. pen., per la violazione delle norme cautelari di cui agli artt. 140 e 154 d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285. Segnatamente all'imputato è stato rimproverato di aver intrapreso alla guida di un autoarticolato una manovra di «inversione a "U"» nonostante la presenza alla sua sinistra di un motociclista e senza azionare gli' indicatori di direzione, creando così gAve intralcio alla circolazione e pericolo per l'incolumità altrui, concretizzatosi nell'evento che le dette norme cautelari miravano a gestire. 3.3. Quanto innanzi rende peraltro manifestamente infondata la censura che si appunta sulla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, in quanto aggravato ex art. 589, comma secondo, cod. pen., ed evidenzia l'inconferenza del primo motivo di ricorso, deducente l'omessa motivazione da 4parte della Corte territoriale circa il comportamento alternativo lecito e il giudizio controfattuale della seriazione causale. 3.4. Deve altresì evidenziarsi, in termini assorbenti, che tali ultime censure, cioè quelle che si appuntano su condotta alternativa lecita e giudizio controfattuale, sono inammissibili anche in quanto non dedotte con i motivi d'appello, per quanto emerge non solo dalla sentenza impugnata ma anche dalla concreta disamina dello stesso atto d'appello. Trattasi quindi di censure che si caratterizzano in termini di c.d. "motivi nuovi", implicanti peraltro la risoluzione di questioni fattuali, in quanto non devoluti in appello ma proposti per la prima volta in cassazione. Le doglianze in oggetto sono quindi sottratte al sindacato giurisdizionale in queta sede in quanto non inerenti a questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con la conseguente stabilità sul punto della sentenza d'appello, in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum (sul punto anche la recente Sez.2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 - 01). 3.5. Parimenti inammissibile è il profilo di censura inerente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Essa è stata difatti determinata in un anno, quindi in entità notevolmente al di sotto della media edittale, ed è stata comunque sostanzialmente parametrata, ex art. 218 cod. strada, al pericolo derivante dalla circolazione, per come emergente dall'apprezzamento dei giudici di merito della gravità della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale cui è causalmente ricollegato l'evento. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara i P.Q.[OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA O 6 iudiziario azzo