CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 15287/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della Corte di appello di Genova visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia del 4 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per concorso nel delitto di furto in abitazione aggravato da violenza sulle cose e l'aveva condannata alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di ufficio, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale si duole della omessa dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., invocando il precedente delle Sezioni Unite che ha affermato che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Segnala, a tale proposito, che nel caso di specie la imputata aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio e non era stata accertata la conoscenza da parte della stessa del processo; non poteva quindi essere dichiarata assente ed il Tribunale avrebbe dovuto disporre le necessarie ricerche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Nel caso di specie il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al difensore di ufficio e non risulta che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'imputata; né risulta che la Masic abbia tenuto comportamenti dai quali poter desumere che la stessa si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del processo. 2. Ne consegue che la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono essere annullate senza rinvio, in quanto affette da nullità, e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia per l'ulteriore corso del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia, per l'ulteriore corso. Così deciso il 10/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PE