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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 38095/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Ritenuto che il primo motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile.

Considerato che alla doglianza in questione, riguardante l'asserita assenza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, la Corte di appello ha già offerto adeguata risposta, ponendo in evidenza le significative circostanze riguardanti le modalità di detenzione della sostanza stupefacente caduta in sequestro (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che la ricostruzione in fatto è sostenuta da congrua motivazione, risultante dall'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione.

Considerato che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici, non censurabili in questa sede di legittimità.

Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, in cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che tali profili hanno formato oggetto di puntuale valutazione da parte dei giudici di merito, non censurabile in questa sede.

Ritenuto, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha evidenziato la totale assenza di positivi elementi di valutazione in favore dell'imputato; considerato che la motivazione così espressa risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 — 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato") Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale a pag. 3 della sentenza, laddove esclude che possa rinvenirsi un lucro di lieve entità nella contestata attività delittuosa, avuto riguardo al profitto derivante dalla commercializzazione dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del reo, pari a 40 dosi medie singole di eroina).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2024 "ThI Il Consigliere estensore Il -sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che il primo motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile. Considerato che alla doglianza in questione, riguardante l'asserita assenza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, la Corte di appello ha già offerto adeguata risposta, ponendo in evidenza le significative circostanze riguardanti le modalità di detenzione della sostanza stupefacente caduta in sequestro (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che la ricostruzione in fatto è sostenuta da congrua motivazione, risultante dall'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione. Considerato che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici, non censurabili in questa sede di legittimità. Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, in cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che tali profili hanno formato oggetto di puntuale valutazione da parte dei giudici di merito, non censurabile in questa sede. Ritenuto, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha evidenziato la totale assenza di positivi elementi di valutazione in favore dell'imputato; considerato che la motivazione così espressa risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 — 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato") Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale a pag. 3 della sentenza, laddove esclude che possa rinvenirsi un lucro di lieve entità nella contestata attività delittuosa, avuto riguardo al profitto derivante dalla commercializzazione dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del reo, pari a 40 dosi medie singole di eroina). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 "ThI Il Consigliere estensore Il -sid
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