CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29564/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - Cui 06T4Q8P [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Cui 06T4PZ8, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità dei ricorsi nel resto; letta per gli imputati la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 24 giugno 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 4 marzo 2024 del Tribunale di Velletri, ha riqualificato il reato contestato agli imputati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha ridotto la pena loro inflitta. 2. I ricorrenti presentano un unico ricorso ed eccepiscono con il primo motivo la nullità della sentenza che non era stata tradotta in una lingua da loro conosciuta; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; con il terzo l'eccessiva entità della pena base e con il quarto l'illegittimo diniego della sospensione condizionale della pena. Nella memoria i ricorrenti ribadiscono le ragioni già indicate in ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso è infondato, il secondo e il terzo sono manifestamente infondati, mentre è fondato il quarto. I Giudici di merito hanno accertato in fatto la detenzione a fini di spaccio di totali 265 dosi medie di cocaina rinvenute nell'abitazione dei prevenuti. Gli operanti erano giunti alla perquisizione domiciliare dopo aver notato nei giorni precedenti tre cittadini nordafricani che, con fare sospetto e guardingo, stazionavano seduti ai tavolini esterni a un bar e si erano allontanati precipitosamente alla loro vista. Il primo motivo di ricorso riguarda la mancata traduzione della sentenza di appello in una lingua conosciuta dagli imputati. E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (tra le più recenti, Sez. 6, n. 24730 del 13/03/2024, I., Rv. 286667). Nel caso in esame, il dato della non conoscenza della lingua italiana non risulta aver formato oggetto di precedenti censure e, in ogni caso, non ha comportato nessun vizio della sentenza impugnata, ma ha inciso semmai sulla decorrenza del termine per impugnare. Ne consegue che la presentazione dei ricorsi per cassazione entro il termine di legge consente di ritenere la carenza dell'interesse degli imputati a formulare tale doglianza. Il motivo va pertanto rigettato. Il secondo motivo, attinente all'accertamento di responsabilità, è fattuale e rivalutativo. La Corte di appello ha affermato la responsabilità degli imputati sulla base di una valutazione complessiva e coordinata di plurimi elementi probatori (vedi pag. 2-4 della sentenza impugnata), cioè gli esiti della diretta osservazione da parte del personale di polizia giudiziaria di operazioni di scambio droga-danaro; della perquisizione domiciliare e del sequestro che ha portato a verificare il possesso, in capo ai ricorrenti, di droga, di un bilancino di precisione e di danaro.Le doglianze difensive, sebbene formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine, senza valutare l'esauriente e logica ricostruzione operata nella sentenza impugnata. Gli imputati hanno insistito sostenendo che pagavano l'affitto a un terzo nordafricano che si era reso latitante, che non erano responsabili per lo stupefacente rinvenuto e che il denaro era il compenso per le loro attività svolte "in nero", in quanto irregolari sul territorio italiano. I Giudici di merito hanno accertato, invece, che parte dello stupefacente si trovava proprio in prossimità del letto di [OSCURATO:PERSONA], il quale disponeva anche del bilancino di precisione, mentre sul tavolo della sala comune vi era il materiale di confezionamento e nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA] vi era la somma di euro 525,00 in banconote da piccolo taglio. La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alle censure sollevate. Il terzo motivo riguarda la pena che, a differenza di quanto lamentato, è stata idoneamente giustificata con riferimento alle modalità del fatto, al dato ponderale della sostanza stupefacente non marginale, indicativo perciò di un'attività di spaccio continuativa. Il motivo è dunque inconsistente. Il quarto motivo sul diniego della sospensione condizionale della pena è, invece, fondato perché ancorato alla sola condizione degli imputati di irregolari sul territorio dello Stato. Si veda tra le più recenti la sentenza della Sez. 4, n. 36764 del 17/11/2020, Omoregbe, Rv. 280083 - 01, secondo cui è illegittimo il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena a un imputato incensurato basato esclusivamente sulla sua condizione di clandestino privo di occupazione e di fissa dimora, senza indicazione di elementi concreti fondanti il negativo giudizio prognostico, in quanto l'incensuratezza, caratteristica propria anche degli attuali ricorrenti, costituisce un elemento di indubbia valenza positiva, la cui neutralizzazione esige l'individuazione di uno o più elementi di segno contrario. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma; per il resto i ricorsi vanno rigettati, risultando, pertanto, definitivamente accertata la penale responsabilità dei ricorrenti quanto ai fatti loro addebitati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta i ricorsi nel resto. Così è deciso, 12/02/2025 Il Consigliere estensore