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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 36056/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Potenza per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e ultimo, con la quale era disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione, nonché la violazione di legge, per avere il giudice automaticamente disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, senza alcuna motivazione a sostegno della scelta di applicazione della misura più severa in luogo di quella meno afflittiva della sospensione della stessa.

3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

4. È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020 (PG c/ [OSCURATO:PERSONA]), hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»).

5. Deve rilevarsi che la Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime), cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222. [OSCURATO:PERSONA] ha così stabilito che la revoca della patente di guida non può essere "automatica", indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis sia dall'art. 590-bis cod. pen., ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dai commi 2 e 3 di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti).

Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1 delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi 4, 5 e 6, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada.

Nessun automatismo, dunque, ma una valutazione specifica sulla sanzione amministrativa più congrua.

Il giudice dovrà valutare, a seconda delle circostanze del caso, se si debba applicare la revoca ovvero la sospensione della patente, dando della scelta operata adeguata motivazione.

6. Ciò detto, trattandosi di un vaglio di merito che non può essere svolto da questa Suprema Corte, si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla revoca della patente di guida, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla revoca della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza altra sezione per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso il 4 maggio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Potenza per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e ultimo, con la quale era disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione, nonché la violazione di legge, per avere il giudice automaticamente disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, senza alcuna motivazione a sostegno della scelta di applicazione della misura più severa in luogo di quella meno afflittiva della sospensione della stessa. 3. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 4. È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020 (PG c/ [OSCURATO:PERSONA]), hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»). 5. Deve rilevarsi che la Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime), cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222. [OSCURATO:PERSONA] ha così stabilito che la revoca della patente di guida non può essere "automatica", indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis sia dall'art. 590-bis cod. pen., ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dai commi 2 e 3 di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1 delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi 4, 5 e 6, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. Nessun automatismo, dunque, ma una valutazione specifica sulla sanzione amministrativa più congrua. Il giudice dovrà valutare, a seconda delle circostanze del caso, se si debba applicare la revoca ovvero la sospensione della patente, dando della scelta operata adeguata motivazione. 6. Ciò detto, trattandosi di un vaglio di merito che non può essere svolto da questa Suprema Corte, si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla revoca della patente di guida, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla revoca della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza altra sezione per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 4 maggio 2022 Il
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