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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47593/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, e 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992 (c.d.

«cod. strada»).

Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deduce l'assenza di specifica motivazione in merito alla ritenuta aggravante dell'aver provocato un incidente stradale.

2. Il ricorso è inammissibile non essendosi la censura confrontata con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Nella specie, diversamente da quanto sostanzialmente prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale, lungi dall'essere silente in merito alla ritenuta circostanza aggravante, ha argomentato in ragione dell'accertata situazione di pericolo per la collettività determinata dalla collisione del veicolo condotto dall'imputato, in tempo di notte e con tasso alcolemico pari a 2,17 g/I, contro il muro di cinta di un'abitazione (ove è stato rinvenuto dormiente lo stesso Mousteata a bordo della vettura) verificatosi a causa della perdita di controllo del veicolo all'atto dell'esecuzione di una curva destrorsa.

Il descritto apparato argonnentativo mostra peraltro la corretta applicazione del principio per cui in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (ex plurimis, Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872, la quale ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo e era uscito di strada).3.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, e 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»). Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deduce l'assenza di specifica motivazione in merito alla ritenuta aggravante dell'aver provocato un incidente stradale. 2. Il ricorso è inammissibile non essendosi la censura confrontata con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nella specie, diversamente da quanto sostanzialmente prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale, lungi dall'essere silente in merito alla ritenuta circostanza aggravante, ha argomentato in ragione dell'accertata situazione di pericolo per la collettività determinata dalla collisione del veicolo condotto dall'imputato, in tempo di notte e con tasso alcolemico pari a 2,17 g/I, contro il muro di cinta di un'abitazione (ove è stato rinvenuto dormiente lo stesso Mousteata a bordo della vettura) verificatosi a causa della perdita di controllo del veicolo all'atto dell'esecuzione di una curva destrorsa. Il descritto apparato argonnentativo mostra peraltro la corretta applicazione del principio per cui in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (ex plurimis, Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872, la quale ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo e era uscito di strada).3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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