CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natqa BOLOGNA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; «, Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 16 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Bologna il 17 gennaio 2020 la ha riconosciuta responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso il 23 novembre 2016, in conseguenza condannandola, senza attenuanti, alla pena stimata di giustizia. La ricorrente si affida a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, che sarebbe carente. Con il primo motivo, in particolare, lamenta la mancata assoluzione dell'imputata: sarebbe stato violato, infatti, l'art. 194 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione della polizia giudiziaria circa la ritenuta compatibilità tra la persona dell'imputata e quella ripresa dalle immagini di sorveglianza; la prova della responsabilità sarebbe mancante o comunque insufficiente. Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. con riferimento alla sussistenza dell'aggravante della destrezza. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in quanto entrambi i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito alle pp. 2-3 della sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorso omette il doveroso confronto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così