CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 maggio 2023
Cassazione n. 08746/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12780/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Patti, c.so Matteotti n. 153, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende giusta procuraspeciale allegata al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], QUESTURA DI CALTANISSETTAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso il decreto del Giudice di pace di Caltanissetta in R.G. n. 831/2023depositato l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] destinatario di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Messina in data 6 maggio 2023, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Caltanissetta, rilevato che lo straniero era privo di documenti di identificazione, convalidava il provvedimento di trattenimento in ragione della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda del Questore. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, adottato in data 8 maggio 2023, articolando due motivi di censura. Gli intimati Ministero dell’Interno, Prefettura di Messina, Questura di Messina e Questura di Caltanissetta non hanno svolto difese. Considerato che: 3. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 24 e 111 Cost. e 13, comma 5-bis, T.U.I., poiché al trattenuto è stato impedito, nello svolgimento dell’udienza di convalida del decreto di trattenimento, di nominare quale difensore di fiducia il legale a cui lo stesso aveva già conferito mandato orale, vizio che – in tesi - avrebbe provocato la nullità del provvedimento emesso a chiusura del procedimento. 4. Il motivo non è fondato. Il disposto dell’art. 13, comma 5-bis, d. lgs. 286/1998 prevede, fra l’altro, che “l [OSCURATO:PERSONA] è stato difeso nell’occasione da un avvocato (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Nessuna comunicazione doveva essere data a un diverso legale, posto che non risulta che lo straniero avesse conferito procura speciale ad altri, come prescrive la norma appena citata, prima dell’udienza di convalida o abbia manifestato al giudice la volontà di essere assistito da un differente difensore. 5. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 TUI e della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 – violazione del principio di gradualità e di proporzionalità delle misure esecutive dell’espulsione –mancanza di motivazione e violazione dei principi di legalità e tassatività”, assume la nullità del provvedimento impugnato in quanto nel caso di specie l'espulsione non poteva essere eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, dato che lo straniero non rientrava nelle categorie di persone ritenute pericolose per l'ordine o la sicurezza pubblica, né sussisteva un rischio di fuga, cosicché non era possibile adottare alcun conseguente provvedimento di trattenimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, T.U.I.. Peraltro, il provvedimento giudiziale di convalida non è munito di una motivazione che dia conto della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta di convalida del trattenimento. 6. Il motivo è fondato. Il giudizio di convalida regolato dall’art. 14, comma 4, d. lgs. 286/98 (a mente del quale «il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e ») ha oggetto circoscrittoalla verifica di proporzionalità e adeguatezza delle misure disposte dall'autorità di pubblica sicurezza in attesa del rimpatrio, con limitazione della materia del contendere all'esame dei requisiti di merito assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento dell'immigrato (Cass.24584/2020, Cass. 22775/2022). Giova, inoltre, ricordare che il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (v. Cass. 18227/2022, Cass.6064/2019 e Cass. 18748/2015). Peraltro, la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha chiarito che l’articolo15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’articolo28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli6 e 47 de lla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del contraddittorio espletato dinanzi ad essa, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, sebbene non dedotto dall'interessato (Corte di giustizia, grande sezione, 8 novembre 2022, cause C-704/20 e C-39/21). Nel caso in esame, la convalida è stata decisa con provvedimento del tutto immotivato, posto che il giudice di merito, dopo aver dato atto che il provvedimento di trattenimento di cui si chiedeva la convalida era stato adottato dal questore perché era necessario disporre accertamenti supplementari in ordine alla identità e nazionalità del trattenuto, e attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei, si è limitato a fare richiamo agli artt. 13 e 14 T.U.I., senza verificare in maniera argomentata la sussistenza dei requisiti previsti da tali norme. Il contenuto di questa motivazione, benché graficamente esistente, non rende affatto percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., n. 8053/2014, Cass. 22232/2016, Cass. 13977/2019). Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizioneassunta si fonda. Rimane perciò viziata, per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito del ricorrere delle condizioni giustificative previste dagli artt. 13 e 14 T.U.I. per procedere alla convalida del trattenimento. 7. Il provvedimento impugnato deve dunque essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, è possibile decidere la causa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non convalidando il trattenimento, stante l’intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida previsto dal disposto dell’art. 14, comma 4, d. lgs. 286/1998. 8. Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ai sensi degli artt. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 e 6, comma 5, d. lgs. 142/2015) in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione d elle spese. Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito). L’art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, invero, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass.18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass.19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il p