CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 28173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cremona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, primo e quarto comma, pen.; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 168 cod. pen. in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena relativa a un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile in quanto il Giudice di secondo grado ha congruamente applicato il disposto di cui all'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. che prevede un'ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente