CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 24582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, limitatamente al solo profilo della determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 16.12.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso, in rubrica ascrittogli. [OSCURATO:PERSONA] viene contestato di essersi impadronito di una serie di beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], prelevandoli dall'abitazione di quest'ultima, dove si era introdotto insieme ad altre persone non identificate. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione lo Spadaro, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che ha confermato l'affermazione di responsabilità del giudice di primo grado, in violazione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della ritenuta recidiva ex art. 99, co. 4, c.p., e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Con requisitoria scritta del 18.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 10.3.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, come da allegata nota spese. 3. Il ricorso appare parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. 4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare una versione alternativa dei fatti, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale (deposizioni dei testi Puglionisi; Crisafulli; Altadonna), la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). 5. Generico e manifestamente infondato risulta il terzo motivo di ricorso. La corte territoriale ha rigettato la richiesta dell'appellante di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo congrua la pena inflitta all'imputato dal tribunale. Appare, pertanto, evidente, come il giudice di secondo grado abbia condiviso la valutazione operata dal giudice di primo grado in punto di insussistenza di circostanze specifiche da valorizzare ai fini del riconoscimento in favore dello Spadaro delle menzionate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis, c.p. (cfr. p. 9 della sentenza del tribunale di Messina). Orbene, come affermato dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811).Sicché il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Rv. 281999; Cass., Sez. 4, n. 86 del 1990, Rv. 182959). Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, posto che il ricorrente, a fronte del motivato rigetto da parte del giudice di primo grado, non ha indicato, né nell'atto di appello, né nel successivo ricorso per cassazione, le ragioni, non considerate dai giudici di primo e di secondo grado, che avrebbero giustificato il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, limitandosi ad insistere genericamente per ottenere il suddetto beneficio. 6. Fondato, invece, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Ed invero, appare consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla luce del quale l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Al riguardo si è da tempo ulteriormente chiarito, con approdo interpretativo del pari uniforme, che il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita. In questa ottica è stata ritenuta implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza impugnata alla negativa personalità dell'imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali ovvero dalla dettagliata descrizione delle condotte criminose dallo stesso tenute, dalla gravità dei fatti, dal suo inserimento in un contesto di criminalità organizzata (cfr. Cass., Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Rv. 264533; Cass., Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254341; Cass., Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803). Di tale percorso argomentativo non vi è traccia alcuna nella motivazione della corte territoriale (come del resto in quella del tribunale, che ha riconosciuto la recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p., in capo allo Spadaro esclusivamente sulla base del dato oggettivo della presenza a suo carico di reiterati precedenti penali nel quinquennio), pur in presenza di uno specifico motivo di appello con cui si denunciava l'inosservanza da parte del giudice di primo grado del menzionato dovere motivazionale. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Messina, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale. 7. La non completa soccombenza dello Spadaro comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali e nemmeno di una somma a titolo di sanzione in favore della casse delle ammende. L'imputato, invece, essendosi formato il giudicato in punto di accertamento del reato e di affermazione di responsabilità dello Spadaro, va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute nel grado dalla suddetta parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Messina. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto., Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresenta