CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23789/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione ì Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 1.12.2022, esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione alla condizione di procedibilità del reato di furto, eccependo la mancanza dell'atto di querela e la mancata emissione di sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 150/2022. Considerato che, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di furto per effetto dell'entrata in vigore del d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150 non opera quale ipotesi di abolitío criminis, capace di prevalere sull'inannmissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, per cui è inammissibile il ricorso che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali è stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr. Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468). Considerato, sulla base di quanto precede, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore