CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché formulato in termini generici ed assertivi riguardo la pretesa inoffensività della condotta, ricondotta ad un mero scherzo, laddove, invece, la sentenza impugnata ha dato atto non solo dell'attenzione rivolta dall'imputato a diverse auto, prima di indirizzarsi su quella prescelta, ma anche delle dichiarazioni della persona offesa, che ha escluso anche solo di conoscere l'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente