CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 1968
Cassazione n. 01093/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/03/1968 avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B), commessi nella veste di imprenditore individuale fallito il 27 marzo 2015; mentre ha ridotto ad anni uno di reclusione la pena inflitta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla c.d. "continuazione fallimentare" di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1) legge fall.. Inoltre, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato in anni uno la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale consistita nella sottrazione di una autovettura [OSCURATO:PERSONA], condotta in leasing. Sostiene il ricorrente che difetterebbe: - vuoi l'elemento soggettivo del reato, dato che la vettura è stata sottratta nel 2010 e in quella data l'imputato non avrebbe potuto rappresentarsi il proprio fallimento, dichiarato nel 2015; - vuoi l'elemento oggettivo del delitto, integrato dal legame causale tra la condotta distrattiva e il fallimento. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'assenza di motivazione sulla mancata applicazione della riduzione ex art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione e sul diniego della circostanza attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità". 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché si pone in contrasto con la disciplina normativa e con gli arresti consolidati della Corte di cassazione. L'orientamento richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012 - dep. 06/12/2012, Corvetta, Rv. 253493) è rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di legittimità che, anche a Sezioni Unite (n. 22474 del 31/03/201, Passarelli), ha ribadito l'indirizzo del tutto consolidato in forza del quale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Rv 266804) e che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Rv 266805). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e generico quanto alla attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. 3.1 La Corte di appello afferma, evidentemente per mero lapsus calami, di non applicare la riduzione massima per le circostanze attenuanti generiche, quando invece, nella sostanza, finisce per ridurre la pena in misura addirittura superiore a quella massima pari a un terzo. Invero: dalla pena minima di anni tre di reclusione, prevista per il reato di bancarotta fraudolenta, si perviene, ex art. 62-bis cod. pen., alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, quando la riduzione massima di un terzo avrebbe potuto condurre alla pena di anni due di reclusione. Peraltro sulla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, la Corte distrettuale ha applicato l'ulteriore riduzione per il rito, sì da giungere alla pena finale di anni uno di reclusione. Si tratta di pena illegale "per difetto" a favore dell'imputato, della quale quest'ultimo non ha interesse a dolersi. 3.2. La doglianza sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fati. è generica. La condotta distrattiva riguarda un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], bene che, notoriamente, assume un certo valore e che nella specie costituiva l'unico elemento attivo del patrimonio dell'impresa. A fronte di tanto il ricorso si rivela intrinsecamente generico laddove si limita a invocare l'attenuante senza specificare (se non con un richiamo, non consentito, all'atto di appello) quali elementi concreti, in tesi pretermessi dal giudice di merito, avrebbero dimostrato la speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]