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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 22809/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00570/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, PEC: [OSCURATO:EMAIL]; - c ontroricorrente - e nei confronti sig. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZAdella [OSCURATO:PERSONA] DELLA TOSCANAn. 1 672 /2018 depositata i l 2 7 /09/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in intestazione, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 128 6 /201 5 della Commissione tributaria provinciale di Firenze di accoglimento parziale del ricorso proposto dalla sola societàcontribuente (mentre il coobbligato sig. [OSCURATO:PERSONA] prestava acquiescenza) avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. 2011IT00084000, con il quale l’Ufficio aveva rettificato il corrispettivo di cessione di compravendita immobiliare a rogito del notaio Calcilai del 27.12.2010, registrato a Firenze il 13.11.2011, serie 1T, num. 000840 richiedendo il pagamento di complessivi euro 5180,00 per maggiore imposta di registro,euro 1.660,00 maggiore imposta ipoteca ria e euro 830,00 maggiore imposta catastale, oltreinteressi.

2. Avverso la suddetta sentenza la società DIRIM s . r . l . ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, deducendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe considerato, nella rideterminazione del valore dell’immobile, la posizione dell’edificio e lo stato dell’immobile.

1.1. Il primo motivo èinammissibile.

1.2. La censura è difatti riferita alla sentenza della CTP.

La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito, sul punto, che con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (Cass., 21 marzo 2014, n. 6733; Cass., 9 maggio 2007, n. 10626; Cass., 20 giugno 1996, n. 5714; Cass., 15 marzo 2006, n. 5637; Cass., 6 febbraio 1989, n. 722).

Nella sostanza, il ricorrente censura la sentenza di appello per aver ritenuto motivata la sentenzadi primo grado.

1.3. Tuttavia, se la CTR avesse rilevato il difetto di motivazione, avrebbe dovuto comunque decidere nel merito, non trattandosi di nullità che poteva comportare la retrocessione del giudizio davanti al primo giudice: sul punto questa Corte ha già chiarito quali siano le ipotesi tassative in cui è possibile la rimessione, come contemplate dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59 (Cass., 9 luglio 2020, n. 14565; Cass., 24 luglio 2018, n. 19579; Cass., 30 giugno 2010, n. 15530; Cass., 20 febbraio 2001, n. 2455) tra le quali il caso di specie non è ricompreso.

1.4. Ne consegue che la censura, essendo rivolta di fatto alla motivazione della decisione di prime cure - ancorché prospettata in via indiretta, cioè come errato riconoscimento della sufficienza della motivazione della CTP da parte della CTR – va dic h iarata inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 51 e dell’art. 52 comma 2 bis del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in combinato disposto con l’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre in relazione alla sufficienza motivazionale del l’avviso di liquidazione e rettifica.

2.1. La decisione della CTR oggetto di ricorso ha rilevato sul punto che La rettifica del valore degli immobili va condotta ai sensi dell'articolo 51 comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986 con riferimento a taluni indicatori, e non si può dire che difetti la motivazione laddove il riferimento sia stato effettuato con il richiamo dei valori OMI, che rappresentano l'osservatorio del mercato immobiliare suddivise per zone omogenee e per rangedi valore, con inclusione nella valutazione della considerazione relativa allo stato di fatto dell'immobile.

Il disaccordo con il risultato non consente di tacciare di nullità un atto di accertamento che individui espressamente i criteri di riferimento inconcreto adottati. .

2.2. Questa Corte si è già espressa riguardo alla motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione exart. 52 TUR (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) specificando che, in tema di determinazione dell'imposta di registro, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, avendo la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e, al contempo, di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto, in base al quale la rettifica è stata operata, poiché solo nella fase contenziosa l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto (ex plurimisCass., 8 agosto 2022, n. 24449).

2.3. Inoltre, la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v.

Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786).

Nella fattispecie, a fronte degli specifici rilievi del giudice del gravame (sulla compiutezza motivazionale), la ricorrente si limita a riproporre le deduzioni difensive articolate in punto di motivazione dell’avviso di accertamento e connotate da anomia di riferimenti al relativo contenuto, deduzioni che non danno alcun conto dell’effettivo contenuto motivazionale oggetto di contestazione e che, pertanto, nemmeno mettono la Corte nella condizione di poter verificare il denunciato deficitdi motivazione.

2.4. Il motivo si palesa dunque affetto da inammissibilità.

3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione delle medesime normedi cui al motivo n. 2 , ma ne contesta la arbitraria applicazione.

3.1. Anche tale censura è inammissibile perché per giurisprudenza costante non è consentito prospettare una censura di violazione di legge sulla base di accertamenti in fatto che si assumono erronei: tutte le doglianze prospettate involgono aspetti di fatto, quali le connotazioni tipologiche, l’ubicazione, lo stato di conservazione del bene.

3.2. Come ripetutamente rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte,il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato invero dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., 27 luglio 2023, n. 22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez.

U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499).

3.3. Ne consegue la inammissibilità anche del terzo motivo di ricorso.

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

6. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00570/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, PEC: [OSCURATO:EMAIL]; - c ontroricorrente - e nei confronti sig. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZAdella [OSCURATO:PERSONA] DELLA TOSCANAn. 1 672 /2018 depositata i l 2 7 /09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in intestazione, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 128 6 /201 5 della Commissione tributaria provinciale di Firenze di accoglimento parziale del ricorso proposto dalla sola societàcontribuente (mentre il coobbligato sig. [OSCURATO:PERSONA] prestava acquiescenza) avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. 2011IT00084000, con il quale l’Ufficio aveva rettificato il corrispettivo di cessione di compravendita immobiliare a rogito del notaio Calcilai del 27.12.2010, registrato a Firenze il 13.11.2011, serie 1T, num. 000840 richiedendo il pagamento di complessivi euro 5180,00 per maggiore imposta di registro,euro 1.660,00 maggiore imposta ipoteca ria e euro 830,00 maggiore imposta catastale, oltreinteressi. 2. Avverso la suddetta sentenza la società DIRIM s . r . l . ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, deducendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe considerato, nella rideterminazione del valore dell’immobile, la posizione dell’edificio e lo stato dell’immobile. 1.1. Il primo motivo èinammissibile. 1.2. La censura è difatti riferita alla sentenza della CTP. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito, sul punto, che con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (Cass., 21 marzo 2014, n. 6733; Cass., 9 maggio 2007, n. 10626; Cass., 20 giugno 1996, n. 5714; Cass., 15 marzo 2006, n. 5637; Cass., 6 febbraio 1989, n. 722). Nella sostanza, il ricorrente censura la sentenza di appello per aver ritenuto motivata la sentenzadi primo grado. 1.3. Tuttavia, se la CTR avesse rilevato il difetto di motivazione, avrebbe dovuto comunque decidere nel merito, non trattandosi di nullità che poteva comportare la retrocessione del giudizio davanti al primo giudice: sul punto questa Corte ha già chiarito quali siano le ipotesi tassative in cui è possibile la rimessione, come contemplate dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59 (Cass., 9 luglio 2020, n. 14565; Cass., 24 luglio 2018, n. 19579; Cass., 30 giugno 2010, n. 15530; Cass., 20 febbraio 2001, n. 2455) tra le quali il caso di specie non è ricompreso. 1.4. Ne consegue che la censura, essendo rivolta di fatto alla motivazione della decisione di prime cure - ancorché prospettata in via indiretta, cioè come errato riconoscimento della sufficienza della motivazione della CTP da parte della CTR – va dic h iarata inammissibile. 2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 51 e dell’art. 52 comma 2 bis del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in combinato disposto con l’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre in relazione alla sufficienza motivazionale del l’avviso di liquidazione e rettifica. 2.1. La decisione della CTR oggetto di ricorso ha rilevato sul punto che La rettifica del valore degli immobili va condotta ai sensi dell'articolo 51 comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986 con riferimento a taluni indicatori, e non si può dire che difetti la motivazione laddove il riferimento sia stato effettuato con il richiamo dei valori OMI, che rappresentano l'osservatorio del mercato immobiliare suddivise per zone omogenee e per rangedi valore, con inclusione nella valutazione della considerazione relativa allo stato di fatto dell'immobile. Il disaccordo con il risultato non consente di tacciare di nullità un atto di accertamento che individui espressamente i criteri di riferimento inconcreto adottati. . 2.2. Questa Corte si è già espressa riguardo alla motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione exart. 52 TUR (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) specificando che, in tema di determinazione dell'imposta di registro, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, avendo la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e, al contempo, di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto, in base al quale la rettifica è stata operata, poiché solo nella fase contenziosa l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto (ex plurimisCass., 8 agosto 2022, n. 24449). 2.3. Inoltre, la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786). Nella fattispecie, a fronte degli specifici rilievi del giudice del gravame (sulla compiutezza motivazionale), la ricorrente si limita a riproporre le deduzioni difensive articolate in punto di motivazione dell’avviso di accertamento e connotate da anomia di riferimenti al relativo contenuto, deduzioni che non danno alcun conto dell’effettivo contenuto motivazionale oggetto di contestazione e che, pertanto, nemmeno mettono la Corte nella condizione di poter verificare il denunciato deficitdi motivazione. 2.4. Il motivo si palesa dunque affetto da inammissibilità. 3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione delle medesime normedi cui al motivo n. 2 , ma ne contesta la arbitraria applicazione. 3.1. Anche tale censura è inammissibile perché per giurisprudenza costante non è consentito prospettare una censura di violazione di legge sulla base di accertamenti in fatto che si assumono erronei: tutte le doglianze prospettate involgono aspetti di fatto, quali le connotazioni tipologiche, l’ubicazione, lo stato di conservazione del bene. 3.2. Come ripetutamente rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte,il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato invero dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., 27 luglio 2023, n. 22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499). 3.3. Ne consegue la inammissibilità anche del terzo motivo di ricorso. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. 5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. 6. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a
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