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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32307/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/09/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 10 luglio 2014 il Tribunale di Napoli ha prosciolto l'imputato dai reati fine di cui agli art. 110 cod. pen. e 40 lett. c), anche in relazione agli art. 49 e 40 lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 (capo 2), agli art. 110 e 679 cod. pen. (capo 2b), agli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 3 e 7

I. n. 327 del 1958 (capo 2 c), perché estinti per prescrizione e l'ha condannato per il reato associativo.

Con sentenza in data 16 settembre 2021 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato di non doversi procedere per il reato associativo, per essere estinto per I prescrizione, ma ha confermato la confisca dei beni in sequestro ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al reato associativo e ai reati fine.

Sostiene il travisamento della prova perché gli elementi valorizzati a suo carico, l'interessamento alla vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto il genero per il dissequestro dell'impianto e le conversazioni telefoniche intercettate con il commercialista nelle quali si informava per i tributi e per le sanzioni dell'accertamento, erano insignificanti e si giustificavano per la sua partecipazione sociale in [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta altresì il travisamento della prova dichiarativa in merito ai reati fine, dal momento che tutti i testi avevano descritto delle attività d'imbottigliamento e di distribuzione del gas lecite.

Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in merito alla confisca, in assenza dei presupposti di legge e delle valutazioni in merito alla natura e strumentalità dei singoli beni confiscati. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d'appello di Napoli ha ricostruito in fatto che l'imputato aveva costituito con i suoi sodali una struttura operativa per la commercializzazione del GPL con sottrazione del prodotto al pagamento delle accise.

Dall'istruttoria dibattimentale era emerso che le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui era amministratore di fatto, erano formalmente dotate delle autorizzazioni di legge per svolgere l'attività d'imbottigliamento e commercializzazione del GPL; che le capacità recettive degli impianti, pari a un massimo di kg 5.200 di GPL, erano notevolmente più elevate, perché la Guardia di finanza aveva trovato kg 63.855 di GPL stoccato all'interno di tre semirimorchi e di tre serbatoi ausiliari, numerose bombole con marchi eterogenei, prive dei certificati di collaudo, nonché bombole recanti marchi illeggibili, e aveva verificato che il terreno adiacente alla [OSCURATO:PERSONA] era stato adibito al parcheggio degli autocarri utilizzati per l'illecito trasporto e la commercializzazione del GPL; che erano stati predisposti uomini e mezzi per il carico e il trasporto di bombole presso i punti vendita abusivi e autorizzati.

I Giudici di merito hanno motivatamente validato l'ipotesi accusatoria, individuando nel Palumbo un promotore e organizzatore dell'associazione.

Ai fini della prevalenza della causa di proscioglimento sulla prescrizione è necessario che la prima risulti d'immediata evidenza in seguito a una mera attività ricognitiva.

Laddove sia necessaria una rivalutazione della prova, come quella richiesta dalla difesa, si è fuori dall'ambito applicativo dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (si vedano, tra le più recenti, Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445-01 e n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679-01).

Il primo motivo, pertanto, è del tutto destituito di fondamento.

Del pari inconsistente è il secondo motivo sulla confisca.

La Corte territoriale, dopo aver delineato i presupposti dei reati prescritti e la loro attribuzione all'imputato, ha ben spiegato che i beni oggetto della misura ablativa, quote sociali e beni aziendali, erano da considerarsi strumentali al compimento dei reati contestati ed erano quindi confiscabili ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 54 del 1995 e 301 d.P.R. n. 43 del 1973.

La decisione è in linea con il principio di diritto affermato da questa Sezione nella sentenza n. 13671 del 01/04/2020, Cioccia, Rv. 278771-01, resa nella fase cautelare del presente procedimento ma nei confronti di altro soggetto, secondo cui va ordinata la confisca in presenza della prescrizione dei reati, sempre che vi sia stato l'accertamento incidentale della sussistenza dei reati e della relativa ascrizione all'imputato, in base ai principi della giurisprudenza della Corte EDU poi trasfusi nell'odierno art. 578-bis cod. proc. pen.

Dello stesso tenore la successiva sentenza n. 24144 del 05/02/2021, Cioccia, non massimata, resa sempre nell'ambito del presente procedimento, ma con riguardo alla fase cautelare, e in precedenza, amplius Cass., Sez. 3, n. 22001 del 13/03/2018, Innusa, Rv. 273662.

Ai sensi dell'art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973, richiamato dall'art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995 che prevede la confisca obbligatoria nel caso del reato dell'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995, in tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, nonché dei mezzi di trasporto a chiunque appartenenti.

In tale contesto, la difesa non ha lamentato la congruenza della confisca rispetto al proscioglimento per prescrizione dei reati, ma piuttosto l'omessa motivazione del vincolo di pertìnenzialità per ciascun bene oggetto di confisca.

Si tratta, all'evidenza, di una doglianza generica, perché, come già spiegato nella citata sentenza n. 24144 del 2021, una volta che il giudice ha individuato i beni oggetto di confisca in relazione al reato accertato, spetta all'interessato documentare rigorosamente le ragioni della sottrazione di quel bene al provvedimento ablatorio, ciò che il ricorrente non ha fatto, limitandosi a sottolineare l'uso lecito dei suddetti beni.

Tuttavia, che sia possibile un uso lecito dei beni suscettivi di confisca non preclude l'applicazione della misura, senza, per vero, soverchie motivazioni allorquando si tratti di confisca obbligatoria.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/09/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 luglio 2014 il Tribunale di Napoli ha prosciolto l'imputato dai reati fine di cui agli art. 110 cod. pen. e 40 lett. c), anche in relazione agli art. 49 e 40 lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 (capo 2), agli art. 110 e 679 cod. pen. (capo 2b), agli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 3 e 7 I. n. 327 del 1958 (capo 2 c), perché estinti per prescrizione e l'ha condannato per il reato associativo. Con sentenza in data 16 settembre 2021 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato di non doversi procedere per il reato associativo, per essere estinto per I prescrizione, ma ha confermato la confisca dei beni in sequestro ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al reato associativo e ai reati fine. Sostiene il travisamento della prova perché gli elementi valorizzati a suo carico, l'interessamento alla vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto il genero per il dissequestro dell'impianto e le conversazioni telefoniche intercettate con il commercialista nelle quali si informava per i tributi e per le sanzioni dell'accertamento, erano insignificanti e si giustificavano per la sua partecipazione sociale in [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta altresì il travisamento della prova dichiarativa in merito ai reati fine, dal momento che tutti i testi avevano descritto delle attività d'imbottigliamento e di distribuzione del gas lecite. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in merito alla confisca, in assenza dei presupposti di legge e delle valutazioni in merito alla natura e strumentalità dei singoli beni confiscati. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Napoli ha ricostruito in fatto che l'imputato aveva costituito con i suoi sodali una struttura operativa per la commercializzazione del GPL con sottrazione del prodotto al pagamento delle accise. Dall'istruttoria dibattimentale era emerso che le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui era amministratore di fatto, erano formalmente dotate delle autorizzazioni di legge per svolgere l'attività d'imbottigliamento e commercializzazione del GPL; che le capacità recettive degli impianti, pari a un massimo di kg 5.200 di GPL, erano notevolmente più elevate, perché la Guardia di finanza aveva trovato kg 63.855 di GPL stoccato all'interno di tre semirimorchi e di tre serbatoi ausiliari, numerose bombole con marchi eterogenei, prive dei certificati di collaudo, nonché bombole recanti marchi illeggibili, e aveva verificato che il terreno adiacente alla [OSCURATO:PERSONA] era stato adibito al parcheggio degli autocarri utilizzati per l'illecito trasporto e la commercializzazione del GPL; che erano stati predisposti uomini e mezzi per il carico e il trasporto di bombole presso i punti vendita abusivi e autorizzati. I Giudici di merito hanno motivatamente validato l'ipotesi accusatoria, individuando nel Palumbo un promotore e organizzatore dell'associazione. Ai fini della prevalenza della causa di proscioglimento sulla prescrizione è necessario che la prima risulti d'immediata evidenza in seguito a una mera attività ricognitiva. Laddove sia necessaria una rivalutazione della prova, come quella richiesta dalla difesa, si è fuori dall'ambito applicativo dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (si vedano, tra le più recenti, Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445-01 e n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679-01). Il primo motivo, pertanto, è del tutto destituito di fondamento. Del pari inconsistente è il secondo motivo sulla confisca. La Corte territoriale, dopo aver delineato i presupposti dei reati prescritti e la loro attribuzione all'imputato, ha ben spiegato che i beni oggetto della misura ablativa, quote sociali e beni aziendali, erano da considerarsi strumentali al compimento dei reati contestati ed erano quindi confiscabili ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 54 del 1995 e 301 d.P.R. n. 43 del 1973. La decisione è in linea con il principio di diritto affermato da questa Sezione nella sentenza n. 13671 del 01/04/2020, Cioccia, Rv. 278771-01, resa nella fase cautelare del presente procedimento ma nei confronti di altro soggetto, secondo cui va ordinata la confisca in presenza della prescrizione dei reati, sempre che vi sia stato l'accertamento incidentale della sussistenza dei reati e della relativa ascrizione all'imputato, in base ai principi della giurisprudenza della Corte EDU poi trasfusi nell'odierno art. 578-bis cod. proc. pen. Dello stesso tenore la successiva sentenza n. 24144 del 05/02/2021, Cioccia, non massimata, resa sempre nell'ambito del presente procedimento, ma con riguardo alla fase cautelare, e in precedenza, amplius Cass., Sez. 3, n. 22001 del 13/03/2018, Innusa, Rv. 273662. Ai sensi dell'art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973, richiamato dall'art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995 che prevede la confisca obbligatoria nel caso del reato dell'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995, in tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, nonché dei mezzi di trasporto a chiunque appartenenti. In tale contesto, la difesa non ha lamentato la congruenza della confisca rispetto al proscioglimento per prescrizione dei reati, ma piuttosto l'omessa motivazione del vincolo di pertìnenzialità per ciascun bene oggetto di confisca. Si tratta, all'evidenza, di una doglianza generica, perché, come già spiegato nella citata sentenza n. 24144 del 2021, una volta che il giudice ha individuato i beni oggetto di confisca in relazione al reato accertato, spetta all'interessato documentare rigorosamente le ragioni della sottrazione di quel bene al provvedimento ablatorio, ciò che il ricorrente non ha fatto, limitandosi a sottolineare l'uso lecito dei suddetti beni. Tuttavia, che sia possibile un uso lecito dei beni suscettivi di confisca non preclude l'applicazione della misura, senza, per vero, soverchie motivazioni allorquando si tratti di confisca obbligatoria. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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