CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05663/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 11819/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, al Corso V. Ema- nuele II n. 154/3DE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 28di Genova , rappresentato e difeso dall'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, al Largo C. Goldoni, n. 47; - contro ricorrent e - avversola sentenza della Corte di appello di Genova n. 1272/2017 , depo- sitata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente. Fatti di causa Il condomino [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente, si vedeva rigettare nel 2012 in primo grado dal Tribunale di Genova (con la sentenza n. 1755/2012) due impugnazioni (oggetto di due procedimenti poi riuniti) di delibere del [OSCURATO:PERSONA] di via Trento n. 28in Genova, adottate in sede di assemblea straordinaria il 19/9/2007, relativamente al rifacimento della 2di 6 – 118 1 9/2018 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. centrale termica con un appalto diretto e con un limite di spesa di € 110.000,00 (più iva)e all'affidamento di un incarico ad uno studio tecnico per la misurazione dei corpi scaldanti ubicati nelle singole unità immobiliari, e in assemblea ordinaria l‘8/05/2009, con riferimento all'approvazione del consuntivo delle spese di amministrazione dell'esercizio 2007/2008, delle spese per la centrale termica e del preventivo delle spese di amministra- zione dell'esercizio 2008/2009. Decidendo sull’appello proposto da soccombente attoree nella resistenza del suddetto [OSCURATO:PERSONA] appellato, la Corte di appello di Genova, con sen- tenza n. 1272/2017, confermava la pronuncia di primo grado. Ha formulato ricorso percassazione il Ponte sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Ha resistitocon controricorso l ’intimato [OSCURATO:PERSONA] . Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo (p. 13 ss.) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1121 c.c.e si duole della motivazione manifestamente illogica, ovvero omessa, apparente o insufficiente,per avere la Corte di ap- pello erroneamente qualificato quale riparazione straordinaria di notevole entità ovvero quale innovazione ex art. 1120 c.c. un’opera superflua di ri- facimento della centrale termica condominiale, mentre essa si sarebbe do- vuta qualificare come un’innovazione ex art. 1121 c.c., nonché per avere erroneamente ritenuto legittima la delibera assembleare di eseguire tale intervento in assenza di supporto tecnico. Il motivo non è fondato. Come ha correttamente statuito la Corte di appello, il completo rifaci- mento della centrale termica è un atto di straordinaria amministrazione , trattandosidi sostituire un impianto comune, usurato e mal funzionante, con un altro sempre comune ed avente le stesse finalità di servizio a tutti i ·condomini(e non comportante , quindi, la realizzazione di un’opera nuova con l’inserimentonell’edificio condominiale di un impianto edi un correlativo servizio comune prima inesistenti: cfr. Cass. n. 4831/1994 e Cass. n. 3di 6 – 11819/2018 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 238/2000). È,quindi, sufficiente la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c., nel caso di specie rispettata(essendo stata adottata dalla maggioranza dei condomini intervenuti –33 su 51 - rappresentanti almeno i due terzi del valore millesimale dell’edificio, ovvero i 670,13 millesimi). 2. -Il secondo motivo (p. 23 ss.) deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 1105, co. 3 , e 1136 c.c. per aver l a Corte di appello ritenuto che la dicitura «opere di ristrutturazione della centrale termica» prevista all'or- dine del giorno dell'assemblea condominiale del 19/9/2007 comprendesse anche la decisione sull’argomento se procedere al rifacimento della centrale termica (e non solo a più limitati interventi riparatori), nel mentre l’adottata dicitura si sarebbe dovuta considerare inidonea a consenti re ai condomini di essere preventivamente informati sull'effettivo oggetto della delibera- zione. Anche questomotivo è infondato. Affinché la delibera assembleare sia valida, non occorre che l'avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti all'ordine del giorno (cfr. Cass. n. 11677/1993; Cass. n. 3634/2000 e Cass. 13047/2014).Inoltre, come congruamente ha osservato la Corte territoriale,nel linguaggio comune il termine «ristrutturazione» ha un comune significato che denota radicali interventi di manutenzione straor- dinaria comportanti in pratica la rimessa a nuovo della cosa oggetto di ri- strutturazione; le espressioni «opere di ristrutturazione della centrale ter- mica» (nell’avviso diconvocazione) ed «opere di completo rifacimento della centrale termica» (nella delibera) sono compatibili tra di loroe non suscet- tibili di generare confusione sulla natura dell’intervento da approvare(non profilandosi una inconciliabilità o incisiva differenza tra le due indicate espressioni, configurandosi, anzi, una sostanziale sinonimia tra le stesse, come opportunamente rilevato dalla Corte ligure). 3. -Il terzo motivo (p. 31 ss.) lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c., nonché il vizio dimotivazione manifestamente illogica, 4di 6 – 118 1 9/2018 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ovvero omessa, per aver la Corte di appello ravvisato come legittima la decisione di nominare una commissione di condòmini per la scelta dell’ap- paltatrice, mentre la relativa delibera era invalida per derivazione dall’inva- lidità di precedenti delibere presupposte, assunte in assenza di supporto tecnico e di comparazione con una pluralità di offerte. Si censura, inoltre , l’accertamento del difetto di legittimazione dell’attore conseguito perché egli aveva votato a favore. Si denuncia, infine , l’omissione di pronuncia sull’impugnazione (per nullità derivata) della delibera di affidare a un tec- nico l’incarico di misurare i corpi scaldanti. Il quarto motivo (p. 34 ss.) prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c. oltre che il vizio dimotivazione manifestamente illogica, ovvero omessa, apparente o insufficiente, sostenendosiche la Corte di ap- pello abbia ritenuto erroneamente legittima la decisione di scegliere la mo- dalità dell’appalto diretto per l’affidamento dei lavori di rifacimento dell’im- pianto termico, pur essendo la correlativa delibera invalida per nullità deri- vata e per nullità propria (non avendo posto i relativi costi a carico dei soli condomini consenzienti). Il terzo e il quarto motivo sono daesaminarsi congiuntamente , in quanto esibiscono parzialmente la stessa struttura, che ne determina altresì l’in- fondatezza, oltre a profili di infondatezza specifici di ciascuno di loro. Infatti, entrambi i motivi si fonda no sul presupposto della illegittimità delle delibere precedent i relativ e al rifacimento della caldaia, che invece eranovalide. Per quanto riguarda, poi , i profili di infondatezza specifici dell’uno e dell’altro, si osserva: (a) quanto al terzo motivo,non è di per sé invalida la nomina di un commissione di condominicon funzioni istruttorie, i cui risul- tati ben possono essere assunti a base di successive delibere dell’assemblea condominiale (difetto di successiva delibera che il motivo non assume a specifico oggetto di censura, essendo questa rivolta appunto a censurare invano il presupposto della nomina della commissione , cioè la delibera di 5di 6 – 118 1 9/2018 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. procedere al rifacimento della centrale termica); (b) quanto al quarto mo- tivo, sotto il profilo che censura il riparto dei costi della sostituzione della centrale termicaanche a carico dei condomini non consenzienti, tale riparto –una volta approvata ai sensi di legge la relativa delibera, perciò vincolante nei confronti di tutti i condomini -è legittimo perché l'impianto centralizzato è,comunque, un accessorio di proprietà comune . 5. - Il quinto motivo (p. 36 ss.) deduce la violazione dell’art. 92 , co. 2 , c.p.c., contestando la mancata compensazione parziale delle spese in quanto esso ricorrente, quale attore sostanzialmente soccombente in primo e secondo grado,si eravisto comunque accogliere il terzo motivo di appello. Anche quest’ultimo motivo è privo di fondamento. Diversamente da quanto dedotto, la Corte di appello –per quanto desu- mibile dal dispositivo della sentenza impugnata e dalla parte motivazionale finale della stessa – è giunta, in effetti, ad un esito finale di rigetto com- plessivo del gravame, le cui questioni di merito centrali e controvertibili at- tenevano alla reiezione delle impugnazioni ai sensi dell’art. 1137 c.c. for- mulate dal Ponte, dovendosi considerare, a tal fine, irrilevante –ovvero “nel caso concreto sterile” (per richiamare l’espressione usatadalla Corte geno- vese) -il profilo della ravvisata legittimazione, per l’appunto dedotta con il terzo motivo di appello, anche del condomino astenutosi ad impugnare le delibere assembleari condominiali rispetto alle quali aveva inteso adottare tale posizione. Perciò il giudice di appello ha fatto legittimamente applicazione del prin- cipio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. in ordine alla rego- lazione delle spese processuali, non rivenendosi alcuna condizione per com- pensarle, nemmeno parzialmente. 6. –In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del 6di 6 – 118 1 9/2018 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 4.000,00,oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ri- corrente, di un'ulteriore somma pari a que